AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «FMSElaps Complex». (17A03050) 
(GU n.105 del 8-5-2017)

 
        Estratto determina AIC n. 56/2017 del 19 aprile 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E'  autorizzato  il  rinnovo,  con  validita'  pari  a  5   anni,
dell'A.I.C.  del  medicinale:  «FMS*ELAPS  COMPLEX»,  nelle  forme  e
confezioni: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in  vetro  da
30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Omeopiacenza S.r.l. con sede legale e  domicilio
fiscale in via G. Natta n. 28, 29010 - Pontenure - Piacenza -  Codice
fiscale n. 01026400331. 
    Confezione: 
      «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 30 ml -
A.I.C. n. 045293014 (in base 10) 1C67GQ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione. 
    Tipologia medicinale: complesso. 
    Composizione: 100 ml  (=  92,5  g):  micrurus  corallinus  (elaps
corallinus) D8 33,33 ml, drosera rotundifolia (Drosera) D12 33,33 ml,
mercurius solubilis hahnemanni D15 33,33 ml. 
    Eccipienti: etanolo al 50 % v/v. 
    Produttore del prodotto finito: Alfa  Omega  s.r.l.  stabilimento
sito in via Leonardo da Vinci  n.  57/A,  44034,  Copparo  -  Ferrara
(tutte le fasi di produzione). 
    Validita' del prodotto finito: 5 anni. 
    Validita' dopo prima apertura: 6 mesi. 
    Altre condizioni di validita': 
      drosera  rotundifolia:  La  Tintura  madre  (TM)   di   drosera
rotundifolia ha validita' 36 mesi. I  dati  di  stabilita'  della  TM
vengono trasmessi alle diluizioni  da  essa  derivate  come  previsto
dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III
-  Medicinali  particolari,  Medicinali  omeopatici,  d)   Prove   di
stabilita'; 
      mercurius  solubilis  hahnemanni:  il   ceppo   omeopatico   di
mercurius solubilis hahnemanni  ha  validita'  60  mesi.  I  dati  di
stabilita' del  ceppo  vengono  trasmessi  alle  diluizioni  da  esso
derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto  legislativo
n.  219/2006  -  Parte  III  -  Medicinali  particolari,   Medicinali
omeopatici, d) Prove di stabilita'; 
      micrurus corallinus: la data di scadenza della materia prima e'
quella assegnata dal fornitore. Sulla base  dei  dati  presentati  la
Tintura madre (TM) di micrurus corallinus deve essere analizzata  per
la verifica della conformita' alle specifiche prima di procedere alla
produzione delle diluizioni  successive.  Diluizioni  intermedie:  la
diluizione micrurus corallinus 4DHha validita' 9 mesi. 
    Le ulteriori diluizioni intermedie non sono conservate ma immesse
direttamente in produzione per la fabbricazione del prodotto finito. 
    Sono autorizzati altresi' tutti i dati del dossier  presentato  a
supporto della domanda  di  rinnovo,  non  riportati  nella  presente
determinazione, per i quali, come per i dati  sopra  sopracitati,  e'
onere del titolare dell'A.I.C. presentare domanda  di  variazione  in
caso di modifiche successive. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  A.I.C.  n.  045293014  -  «gocce  orali,  soluzione»
flacone contagocce in vetro da 30 ml; classe: «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  A.I.C.  n.  045293014  -  «gocce  orali,  soluzione»
flacone contagocce in vetro da 30 ml. 
    SOP: medicinale non soggetto a  prescrizione  medica  ma  non  da
banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
le etichette conformi al testo allegato alla determinazione,  di  cui
al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in
lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in  commercio  nella
Provincia  di  Bolzano,  anche  in  lingua   tedesca.   Il   titolare
dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso  complementare  di  lingue
estere, deve darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti antecedentemente alla data  di  entrata  in
vigore  della   determinazione   di   cui   al   presente   estratto,
conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento  del  rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.