N. 110 SENTENZA 5 aprile - 12 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Personale delle ASL gia'  adibito  a  Servizio  di
  assistenza domiciliare  integrata,  riabilitazione  e  integrazione
  scolastica, cessato dal servizio a seguito della sentenza n. 68 del
  2011 e della conseguente  normativa  statale  -  Continuazione  dei
  servizi  medesimi  a  mezzo  di  contratti  di   lavoro   a   tempo
  determinato. 
- Legge  della  Regione  Puglia  15  febbraio  2016,  n.  1,  recante
  «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  2016  e
  bilancio pluriennale 2016 - 2018 della  Regione  Puglia  (Legge  di
  stabilita' regionale 2016)», art. 53, commi 4, 5 e 6. 
-   
(GU n.20 del 17-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  53,  commi
4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio  2016,  n.  1,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione  Puglia  (Legge
di stabilita' regionale 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016,  depositato
in cancelleria il 27 aprile 2016 ed iscritto al n.  25  del  registro
ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore
Daria de Pretis; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Stelio  Mangiameli  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, e depositato  il
27 aprile 2016 e iscritto al n. 25  del  registro  ricorsi  2016,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art.  53,  commi
4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio  2016,  n.  1,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione  Puglia  (Legge
di stabilita' regionale 2016)». 
    Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine
di far fronte alle esigenze assistenziali  relative  al  Servizio  di
assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione
scolastica [...] si avvalgono  del  personale  gia'  adibito  a  tali
servizi e stabilizzato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  38,  della
legge  regionale  31  dicembre  2007,  n.  40  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 -
2010 della Regione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3,  della  legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita'
e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro  a  tempo  indeterminato
sono  stati  risolti  e/o  dichiarati  nulli  di  diritto  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
[...]». In base al comma 5,  «[d]etto  personale  viene  chiamato  in
servizio compatibilmente con i  piani  assunzionali  delle  ASL,  con
rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi  e  per  gli  effetti
degli articoli 46  della  legge  regionale  25  agosto  2003,  n.  17
(Sistema integrato d'interventi e servizi sociali  in  Puglia)  e  68
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina  del  sistema
integrato dei servizi sociali per la dignita' e  il  benessere  delle
donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time  di
durata annuale rinnovabili». Infine, il comma  6  dispone  che  «[i]l
presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle  ASL
su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto  degli
enti locali». 
    Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente
illegittime, sia per violazione del principio del  concorso  pubblico
sancito dall'art. 97,  quarto  comma,  della  Costituzione,  sia  per
invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile»
(art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 
    Sotto il primo profilo, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda
che, in base all'art. 16, comma 8 (richiamato dall'impugnato art. 53,
comma 4), del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,  n.
111, «[i]  provvedimenti  in  materia  di  personale  adottati  dalle
pubbliche amministrazioni [...] ed in  particolare  le  assunzioni  a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche'   gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte costituzionale [...]». 
    In attuazione di  tale  norma,  riferisce  il  ricorrente,  nella
Regione Puglia sono stati considerati nulli di diritto i rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato del  personale  adibito  ai  servizi  di
assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione
scolastica, che era stato stabilizzato in virtu' di norme legislative
regionali  dichiarate  illegittime   dalla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 68  del  2011.  Le  norme  impugnate,  continua  il
ricorrente, prevedono che  i  soggetti  in  questione  continuino  ad
operare nell'ambito dei medesimi  servizi  per  effetto  di  appositi
contratti a tempo  determinato.  In  tal  modo  le  norme  regionali,
«individuando i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro  a  tempo
determinato», si porrebbero «in contrasto con i principi sanciti  dai
CCNL di settore per  cui  tali  contratti  vengono  instaurati  dalle
Aziende sanitarie attraverso procedure selettive», con l'art. 35  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), e «con il principio del pubblico concorso  per  l'accesso
al pubblico impiego, nonche' con i principi di imparzialita'  e  buon
andamento  dell'amministrazione,  di  cui   all'articolo   97   della
Costituzione», principi alla cui attuazione  le  procedure  selettive
sarebbero strumentali, garantendo  la  selezione  dei  soggetti  piu'
capaci. 
    Sotto il secondo profilo, il ricorrente osserva che  «[l]a  norma
censurata [...], regolando un aspetto  specifico  del  mutamento  che
interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto,
in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale  e  della
contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,  quello
dell'"ordinamento civile", che e' di competenza esclusiva dello Stato
[...] in linea con  l'orientamento,  dominante  nella  giurisprudenza
costituzionale, per cui  tutte  le  regole  del  rapporto  di  lavoro
attengono all'area dell'ordinamento civile e sono, quindi,  per  cio'
solamente,  di  competenza  statale  (sentenze  n.  324/2010   e   n.
17/2014)». 
    2.- La Regione Puglia si e'  costituita  in  giudizio,  con  atto
depositato il 27 maggio 2016. 
    In primo luogo, essa ricorda che gli artt. 42 e  45  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616  (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L.  22  luglio  1975,  n.  382),
hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di  assistenza
scolastica  ai  comuni,  che  le  esercitano  «secondo  le  modalita'
previste dalla legge regionale». La Regione Puglia ha dato attuazione
a tali norme con la legge regionale  9  giugno  1987,  n.  16  (Norme
organiche  per   l'integrazione   scolastica   degli   handicappati),
prevedendo, fra  l'altro,  la  possibilita'  «di  assumere  personale
straordinario, con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  per  il
periodo necessario alla realizzazione dei progetti»  (art.  5,  comma
4). Successivamente, riferisce la Regione, l'art. 68 della legge reg.
Puglia n. 19 del 2006 ha disposto che coloro che da un certo  periodo
esercitano funzioni nel settore in questione  ai  sensi  della  legge
reg.  Puglia  n.  16  del  1987  «continuino  a  lavorare  presso  le
rispettive  AUSL  con  contratti  di  lavoro  rinnovabili  di  durata
annuale».  In   questo   contesto   si   inquadra   l'operazione   di
stabilizzazione del personale, effettuata dalla Regione con l'art. 3,
comma 38, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007  e  con  l'art.  16,
comma 3, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, norma,  quest'ultima,
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.
68 del 2011, per violazione del principio del pubblico concorso e dei
principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La  Regione  eccepisce   l'inammissibilita'   del   ricorso   per
tardivita', in quanto l'art.  53,  comma  5,  della  legge  impugnata
sarebbe  una  disposizione  «priva  di  alcun   ulteriore   contenuto
normativo, posto che si limita a richiamare l'art. 68 della  L.R.  n.
19 del 2006 e i requisiti ivi previsti  per  le  assunzioni  a  tempo
determinato». Il ricorso statale sarebbe  dunque  un  escamotage  per
eludere la scadenza del termine per impugnare le norme del 2006,  ne'
sarebbe applicabile la giurisprudenza secondo la quale e' impugnabile
una legge successiva che  ribadisce  una  disciplina  precedente,  in
quanto nel caso di specie non si  sarebbe  verificata  una  novazione
della fonte. 
    In  ogni  caso,  secondo  la  Regione   mancherebbe   l'interesse
all'impugnazione «nella misura in cui  l'eventuale  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 53, commi  4,  5  e  6  [...]
comunque non espungerebbe dall'ordinamento l'art. 68 della L.R. n. 19
del 2006, che  continuerebbe  a  consentire  le  assunzioni  a  tempo
determinato». 
    Nel merito, la resistente osserva che il parametro relativo  alla
competenza statale in  materia  di  ordinamento  civile  non  sarebbe
pertinente, in quanto le norme impugnate «non dispongono una  proroga
ex lege dei  contratti  in  essere»,  ma  «si  limitano  a  conferire
all'Amministrazione la possibilita' di reiterare contratti di  lavoro
a tempo determinato», previa «verifica di alcuni presupposti in  fase
applicativa». 
    Quanto al principio del pubblico concorso, l'art.  97  Cost.  non
sarebbe   violato   dalle   norme   impugnate   perche'   esse    non
introdurrebbero «una nuova forma di assunzione alle dipendenze  della
Pubblica  Amministrazione  in  assenza   di   procedure   concorsuali
selettive» ma si limiterebbero «a mantenere lo status quo»,  al  fine
di  soddisfare  le  esigenze  assistenziali.  Ne'  «l'Amministrazione
avrebbe altre chances a propria disposizione a tale fine: da un lato,
le procedure di stabilizzazione sono vincolate a normative  nazionali
in  nome  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica;
dall'altro, l'eventuale ricorso a nuovi contratti a tempo determinato
dovrebbe rispondere alle disposizioni di cui all'art. 68  della  L.R.
n. 19 del 2006». Le norme impugnate sarebbero quindi volte ad attuare
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito
dall'art. 97 Cost., in quanto tendono «a  garantire  semplicemente  e
comunque il servizio de quo». 
    Inoltre, la Regione sottolinea che «i destinatari della normativa
impugnata sono lavoratori che da anni prestano la  propria  attivita'
nel settore de quo in virtu' di una normativa ormai  consolidata  nel
tempo  e,  pertanto,  ripongono  un   legittimo   affidamento   sulla
conservazione della propria posizione». 
    La resistente rileva, infine, che  la  disciplina  in  questione,
«proprio per la sua finalita' di garantire l'esercizio delle funzioni
pubbliche in materia di assistenza sanitaria, deve essere  ricondotta
alla materia "tutela della salute"» e non si  porrebbe  in  contrasto
con la legislazione statale di principio. La Regione richiama  a  tal
proposito l'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva   1999/70/CE   relativa
all'accordo  quadro  sul  lavoro   a   tempo   determinato   concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in base al quale i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del Servizio sanitario  nazionale
sono  esclusi  dall'applicazione  della  disciplina  limitatrice  del
contratto a tempo determinato, «in considerazione della necessita' di
garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e  il  rispetto
dei livelli essenziali di assistenza». Anche il legislatore nazionale
avrebbe dunque recepito l'esigenza di  garantire  l'erogazione  delle
prestazioni sanitarie e assistenziali,  consentendo  il  rinnovo  dei
contratti a tempo determinato nel comparto sanitario. 
    Tale possibilita' risulterebbe anche dall'art. 4 del decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  marzo   2015,   recante
«Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di
personale precario del comparto sanita'». 
    3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato  una  memoria
integrativa il 14 marzo 2017. In  essa  ribadisce  le  considerazioni
gia' svolte nel ricorso e replica all'eccezione  di  inammissibilita'
sollevata dalla Regione, osservando che il rinvio all'art.  68  della
legge reg. Puglia n. 19 del  2006  non  vale  a  sottrarre  la  norma
censurata al sindacato di costituzionalita'. Essa avrebbe lo scopo di
"regolarizzare" la situazione derivante dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale  n.  68  del  2011  e  non  potrebbe   quindi   essere
considerata meramente riproduttiva del citato art. 68. 
    L'Avvocatura rileva anche che, nel caso di specie, la  deroga  al
principio del concorso pubblico  non  puo'  essere  giustificata  con
specifiche esigenze di interesse pubblico, dato che la stessa Regione
ammette che le norme impugnate servono a «mantenere lo  status  quo»,
tutelando le «situazioni soggettive consolidatesi nel tempo». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
53, commi 4, 5 e 6, della legge  della  Regione  Puglia  15  febbraio
2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di
previsione 2016 e bilancio pluriennale  2016  -  2018  della  Regione
Puglia (Legge di stabilita' regionale 2016)». 
    Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine
di far fronte alle esigenze assistenziali  relative  al  Servizio  di
assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione
scolastica [...] si avvalgono  del  personale  gia'  adibito  a  tali
servizi e stabilizzato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  38,  della
legge  regionale  31  dicembre  2007,  n.  40  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 -
2010 della Regione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3,  della  legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita'
e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro  a  tempo  indeterminato
sono  stati  risolti  e/o  dichiarati  nulli  di  diritto  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
[...]». In base al comma 5,  «[d]etto  personale  viene  chiamato  in
servizio compatibilmente con i  piani  assunzionali  delle  ASL,  con
rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi  e  per  gli  effetti
degli articoli 46  della  legge  regionale  25  agosto  2003,  n.  17
(Sistema integrato d'interventi e servizi sociali  in  Puglia)  e  68
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina  del  sistema
integrato dei servizi sociali per la dignita' e  il  benessere  delle
donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time  di
durata annuale rinnovabili». Infine, il comma  6  dispone  che  «[i]l
presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle  ASL
su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto  degli
enti locali». 
    Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente
illegittime sotto  due  profili.  In  primo  luogo,  «individuando  i
soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato»,  si
porrebbero «in contrasto con i principi sanciti dai CCNL  di  settore
per cui tali contratti vengono  instaurati  dalle  Aziende  sanitarie
attraverso  procedure  selettive»,  con   l'art.   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  e  «con
il principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego,
nonche'  con  i  principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento
dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione». 
    In secondo luogo, il ricorrente osserva che «[l]a norma censurata
[...], regolando un aspetto specifico del  mutamento  che  interviene
nel corso  del  rapporto  di  lavoro,  e  facendolo,  oltretutto,  in
contrasto con l'anzidetta disciplina  della  legge  statale  e  della
contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,  quello
dell'«ordinamento civile»,  che  e'  di  competenza  esclusiva  dello
Stato» ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione. 
    2.- In via preliminare, occorre soffermarsi  sulle  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla difesa della Regione. 
    La resistente eccepisce l'inammissibilita' del ricorso sotto  due
profili: la sua tardivita' e la carenza di interesse del  ricorrente.
Le due eccezioni sono connesse perche' l'assunto su cui  si  basa  la
prima, secondo cui la disposizione impugnata sarebbe «priva di  alcun
ulteriore contenuto  normativo»  e  il  ricorso  sarebbe  in  realta'
diretto  a  contestare  norme  risalenti,  cioe'   quelle   contenute
nell'art. 68 della legge reg.  Puglia  n.  19  del  2006,  richiamato
dall'art. 53, comma 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, conduce
alla conclusione dell'inutilita' di  un  eventuale  accoglimento  del
ricorso, e quindi al difetto di interesse, in  quanto  -  anche  dopo
l'annullamento dell'art. 53, commi 4, 5 e  6  -  resterebbe  efficace
l'art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del  2006,  che,  secondo  la
Regione,  «continuerebbe  a  consentire   le   assunzioni   a   tempo
determinato». 
    Le eccezioni non sono fondate. Anche a prescindere  dal  costante
orientamento di questa Corte secondo il quale l'acquiescenza  non  e'
applicabile nel giudizio in via principale (ex multis, sentenze n. 41
del 2017, n. 231  e  n.  39  del  2016),  le  disposizioni  impugnate
presentano un autonomo contenuto normativo perche' hanno un ambito di
applicazione diverso da quello dell'art. 68 della legge  reg.  Puglia
n. 19 del 2006. Quest'ultima norma ha previsto l'utilizzo,  da  parte
dei comuni, degli «operatori non sanitari che risultano  in  servizio
al 30 maggio 2006 presso l'AUSL di riferimento  ai  sensi  e  per  le
finalita' della L.R. n. 16/1987, a condizione che gli stessi  abbiano
operato nel regime di convenzione indiretta con le  AUSL,  anche  non
continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999  e
sino alla data di entrata in vigore della presente legge  ovvero  che
siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998»  (comma  1),  e
l'utilizzo, da parte delle AUSL, «del personale sanitario in servizio
ai sensi della L.R. n. 16/1987, a condizione che  lo  stesso  sia  in
possesso  dei  requisiti  professionali  previsti  per  l'accesso  al
rapporto di lavoro presso le aziende del SSN  e  che  abbia  operato,
anche  non  continuativamente  incluso  nel  regime  di   convenzione
indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998
e sino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ovvero
che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e  attualmente
in servizio» (comma 3), precisando che «[i] rapporti  di  lavoro  del
personale di cui ai commi 1 e 3 [...] sono regolati da  contratti  di
lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale,
rinnovabili [...]».  Le  norme  impugnate,  invece,  si  rivolgono  a
soggetti che, per ovvie ragioni  cronologiche,  non  potevano  essere
considerati dalla  legge  reg.  Puglia  n.  19  del  2006,  ossia  al
personale «stabilizzato ai sensi dell'articolo  3,  comma  38,  della
legge  regionale  31  dicembre  2007,  n.  40  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 -
2010 della Regione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3,  della  legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita'
e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro  a  tempo  indeterminato
sono  stati  risolti  e/o  dichiarati  nulli  di  diritto  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
[...]». 
    Del resto, la Regione nega  che  possa  trovare  applicazione  la
giurisprudenza   costituzionale   sull'impugnabilita'   delle   leggi
ripetitive di leggi  precedenti  non  impugnate,  affermando  che  le
disposizioni censurate della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 non sono
ripetitive di quelle del 2006,  ma  si  limitano  a  richiamarle.  La
conclusione,  tuttavia,  smentisce  la  premessa  dell'eccezione   di
inammissibilita' giacche', se l'impugnato art. 53, commi 4,  5  e  6,
non e' ripetitivo dell'art. 68 della legge  reg.  Puglia  n.  19  del
2006, cio' conferma che il primo ha un autonomo contenuto normativo. 
    Si puo' osservare, infine,  che  la  disposizione  impugnata  non
subordina l'assunzione alle condizioni previste  dall'art.  68  della
legge reg. Puglia n. 19 del 2006, come invece ritiene la  resistente.
Il  personale  destinato  all'assunzione  a  tempo   determinato   e'
individuato dai commi 4 e  6  dell'impugnato  art.  53  e  il  rinvio
operato dal comma 5 dell'art. 53 all'art. 46 della legge reg.  Puglia
n. 17 del 2003 e all'art. 68 della legge reg. Puglia n. 19  del  2006
non ha il significato di introdurre ulteriori requisiti. 
    3.- Nel merito, la prima questione e' fondata. 
    3.1.-  E'  opportuno  chiarire  innanzitutto   il   contesto   di
riferimento delle norme impugnate. La legge della  Regione  Puglia  9
giugno 1987, n. 16 (Norme  organiche  per  l'integrazione  scolastica
degli handicappati), richiamata  dall'impugnato  art.  53,  comma  4,
della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, aveva previsto che la  Regione
finanziasse «un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire  il
diritto allo studio dei portatori  di  handicap  fisici,  psichici  e
sensoriali» (art. 1). Le funzioni di integrazione scolastica dovevano
essere esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle
Unita' sanitarie locali (art. 3). L'art. 5  prevedeva  l'approvazione
della   «pianta   organica   del   personale   addetto   ai   servizi
d'integrazione scolastica» e la copertura tramite concorso pubblico o
avvalimento di personale comandato dagli  enti  locali  (comma  1)  o
avvalimento del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del
personale del Servizio sanitario nazionale  (comma  2).  Il  comma  4
contemplava  peraltro  la   possibilita'   «di   assumere   personale
straordinario, con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  per  il
periodo necessario  alla  realizzazione  dei  progetti,  in  mancanza
d'idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo  comma  e
nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia». 
    L'art. 46 della legge reg. Puglia n. 17  del  2003  e  l'art.  68
della legge reg.  Puglia  n.  19  del  2006  hanno  previsto  che  il
personale sanitario e  non  sanitario  «adibito  ai  servizi  sociali
d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.R.
n. 16/1987», continuasse ad operare (rispettivamente presso le AUSL e
i comuni), in presenza di certe condizioni (v. i commi 1  e  3),  con
«contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo  determinato  di
durata annuale, rinnovabili». 
    La Regione Puglia ha poi deciso di stabilizzare il  personale  in
questione. L'art. 3, comma 38, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007
ha disposto che «[a]l personale del comparto in servizio continuativo
da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge  presso  le
aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale  ovvero
con incarico a tempo determinato, adibito  al  servizio  integrazione
scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987,  n.  16  (Norme
organiche  per  l'integrazione  scolastica  degli  handicappati),  si
applica il processo  di  stabilizzazione  previsto  dall'articolo  30
(Piano di stabilizzazione del personale)  della  legge  regionale  16
aprile 2007, n. 10», e  che  tale  procedura  si  applica  anche  «al
personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio  per  almeno  tre
anni, anche non continuativi, con rapporto  di  lavoro  convenzionale
presso le ASL per il quale, alla data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti modifiche, e' in corso  contenzioso  per  il  riconoscimento
giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato». 
    L'art. 16, comma 3, della  legge  reg.  n.  4  del  2010  ha  poi
stabilito che «[l]e disposizioni di cui  all'articolo  3,  comma  38,
della L.R. n. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e  21  della
L.R. n. 1/2008, si applicano altresi' nei confronti del personale che
abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre  anni
negli ultimi cinque anni, entro il 31  dicembre  2010,  con  rapporto
convenzionale e/o con incarico a tempo determinato,  purche'  adibito
al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica  di  cui
alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16». 
    La disposizione appena citata e' stata dichiarata illegittima  da
questa Corte con la sentenza n.  68  del  2011,  per  violazione  del
principio  del  concorso  pubblico  e   dei   principi   statali   di
coordinamento della finanza pubblica. In conseguenza della  pronuncia
ha trovato applicazione l'art.  16,  comma  8,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la  nullita'
delle assunzioni fondate su norme dichiarate illegittime dalla  Corte
costituzionale e il ripristino della situazione preesistente. 
    Le  norme  impugnate   nel   presente   giudizio   sono   dirette
sostanzialmente a "neutralizzare" gli effetti dell'art. 16, comma  8,
del d.l. n. 98 del 2011 e della sentenza n. 68 del 2011. 
    3.2.- Le modalita' di instaurazione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione rientrano nella materia  dell'organizzazione
amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi  dell'art.
117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 251 e n. 202 del 2016,  n.  272
del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156 e n. 7  del  2011,
n. 235 del 2010, n. 380 del 2004; le sentenze n. 156 e n. 7 del  2011
riguardano specificamente l'instaurazione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo  determinato).  Nell'esercizio  di  tale  loro  competenza,  le
regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma,
Cost. secondo cui «[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante  concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla  legge».
Sebbene la disposizione costituzionale non precisi i casi in  cui  si
puo' evitare il pubblico concorso per l'instaurazione di rapporti  di
pubblico impiego,  certamente  la  fattispecie  oggetto  delle  norme
impugnate non rientra fra quelle che possono consentire una legittima
deroga alla regola in essa espressa. 
    Questa Corte si e' gia' pronunciata nel  senso  della  fondatezza
della  questione   di   legittimita'   costituzionale   proposta   in
riferimento all'art. 97 Cost., con la sentenza n. 73 del 2013, in  un
caso assai simile a quello oggetto del  presente  giudizio  (relativo
sempre alla Regione Puglia). L'art. 3, comma  40,  della  legge  reg.
Puglia n. 40 del 2007 aveva previsto una procedura di stabilizzazione
del personale del sistema sanitario regionale gia'  in  servizio  con
contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato.  Dopo
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42  del  2011,  aveva
dichiarato  costituzionalmente  illegittima  tale  disposizione   per
contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, della
legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti  per
l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche  delle
aziende  ed  enti  del  servizio  sanitario  regionale  e  di  tutela
assistenziale) stabili' che, «in via eccezionale e in relazione  alla
esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le
aziende  e  gli  enti  del   Servizio   sanitario   regionale,   fino
all'espletamento delle procedure per la copertura dei  posti  vacanti
e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a  tempo
determinato,  [...]  del  personale   selezionato   all'esito   delle
procedure di cui all'articolo 3, comma 40, della legge  regionale  31
dicembre 2007, n.  40  [...],  oggetto  della  sentenza  della  Corte
Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42». Tale norma fu impugnata dallo
Stato e la Corte, con la citata sentenza n. 73 del 2013, la dichiaro'
illegittima con la seguente motivazione: «[i]l legislatore  regionale
[...] ha previsto l'avvalimento  a  tempo  determinato  di  personale
selezionato in base ad una  procedura  dichiarata  costituzionalmente
illegittima per violazione dell'art. 97 Cost., con la conseguenza che
i vizi di tale procedura si  ripercuotono  anche  sulla  disposizione
oggetto del presente giudizio. Ne'  la  necessita'  di  garantire  la
continuita' dell'azione amministrativa, addotta dalla resistente,  e'
ragione di per se' sufficiente a giustificare una deroga al principio
del pubblico  concorso.  Contrasta,  infatti,  con  l'art.  97  Cost.
l'utilizzazione delle graduatorie formatesi  all'esito  di  procedure
non rispondenti al principio del pubblico  concorso,  sia  quando  il
fine e' quello di  assumere  personale  a  tempo  indeterminato,  sia
quando l'intendimento e',  come  nel  presente  giudizio,  quello  di
instaurare o prorogare contratti a tempo determinato». 
    Gli stessi argomenti sono applicabili al caso qui  in  esame.  La
previsione contenuta all'art. 53, commi 4, 5 e 6,  della  legge  reg.
Puglia n. 1 del 2016 risulta anzi ancora piu' censurabile rispetto  a
quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la  sentenza  n.
73 del 2013, in quanto la prima, oltre a essere diretta a far fronte,
non a bisogni temporanei, ma a esigenze risalenti e non  destinate  a
venir meno (tanto  e'  vero  che  il  personale  adibito  ai  servizi
assistenziali in questione era stato stabilizzato),  prevede  che  il
contratto annuale possa essere rinnovato senza limiti, mentre  l'art.
1, comma 2, della legge  reg.  Puglia  n.  11  del  2012  limitava  i
rapporti a tempo determinato «fino all'espletamento  delle  procedure
per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per  un  periodo  non
superiore a sei mesi». 
    Ne'  la  deroga  all'art.  97,  quarto  comma,  Cost.   si   puo'
giustificare con la necessita' -  invocata  dall'impugnato  art.  53,
comma 4, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 - di «far fronte  alle
esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare
integrata (ADI), riabilitazione e  integrazione  scolastica»,  o  con
quella - invocata  dalla  difesa  della  Regione  -  di  tutelare  il
«legittimo affidamento»  dei  lavoratori.  I  servizi  appena  citati
devono essere garantiti dalle regioni senza soluzioni di continuita',
in modo che sia assicurata l'effettivita' del  diritto  del  disabile
all'istruzione e all'integrazione scolastica  (sentenza  n.  275  del
2016). La necessaria garanzia del servizio,  tuttavia,  non  comporta
che esso possa essere svolto  solo  dai  soggetti  individuati  dalle
norme impugnate, tanto e' vero che la sentenza n. 68 del 2011  (elusa
dalle norme impugnate) ha censurato la stabilizzazione dei lavoratori
in questione constatando la mancanza di «peculiarita' delle  funzioni
che il personale svolge  [...]  o  specifiche  necessita'  funzionali
dell'amministrazione». Trattandosi di servizi assistenziali  stabili,
che l'amministrazione ha l'obbligo di  fornire,  ma  che  non  devono
essere necessariamente svolti dai destinatari delle norme  impugnate,
la Regione non avrebbe  dovuto  prevedere  la  chiamata  in  servizio
"diretta", con contratti annuali rinnovabili, ma seguire le ordinarie
procedure di assunzione (nelle quali e' consentito entro certi limiti
valorizzare la specifica esperienza pregressa). 
    Quanto  all'invocata   esigenza   di   tutelare   il   «legittimo
affidamento» dei lavoratori, occorre ribadire che  «la  facolta'  del
legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso  pubblico
deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe  essere
considerate legittime solo quando siano  funzionali  esse  stesse  al
buon andamento  dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e
straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a  giustificarle»
(ex multis, sentenza n. 90 del 2012), e che le norme volte a tutelare
l'affidamento dei lavoratori  non  soddisfano  questi  requisiti  (ex
multis, sentenze n. 217 e n. 51 del 2012, e n. 150 del 2010). 
    Va dunque dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
53, commi 4, 5 e 6, della legge  reg.  Puglia  n.  1  del  2016,  per
violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. 
    4.- L'accoglimento della prima  questione  promossa  nel  ricorso
consente l'assorbimento della seconda  questione,  riferita  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5
e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2016  e
bilancio pluriennale 2016 -  2018  della  Regione  Puglia  (Legge  di
stabilita' regionale 2016)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA