N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2016

Ordinanza del 16 dicembre 2016 della Commissione tributaria regionale
per il Lazio del 16 dicembre 2016, sul ricorso proposto  da  Finocchi
Maria Ludovica contro Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale  di
Roma - Territorio. 
 
Imposte e  tasse  -  Revisione  del  classamento  degli  immobili  di
  proprieta'  privata  siti  in  microzone  comunali  nel   caso   di
  significativo scostamento tra  valori  medi  di  mercato  e  valori
  catastali rispetto all'analogo  rapporto  sussistente  nelle  altre
  microzone. 
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
  2005)"), art. 1, comma 335. 
(GU n.24 del 14-6-2017 )
 
             LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA 
                             Sezione 11 
 
    Riunita con  l'intervento  dei  signori:  Sorrentino  Federico  -
Presidente, Prosperi Raffaele - relatore, Cofano Edoardo  -  giudice,
ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2450/2016  depositato
il 25 marzo 2016, avverso la sentenza n.  21331/2015  -  Sezione  25,
emessa dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Roma,  contro
Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale  di  Roma  -  Territorio,
proposto dall'appellante Finocchi Maria Ludovica, via Amipsia n. 52 -
00124 Roma, difeso da Bassi dott. Giampaolo,  via  Dandolo  n.  24  -
00100 Roma. 
    Atti impugnati: avviso di accertamento  n.  RM12260262013  estimi
catastali. 
 
                              Ordinanza 
 
    1. Oggetto dell'appello e' la sentenza n. 21331/15 del 20 ottobre
2015 con la quale e' stato  rigettato  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Roma il ricorso proposto da  Maria  Ludovica  Finocchi
avverso l'avvenuto riclassamento catastale in  Roma  di  otto  unita'
immobiliari, sei appartamenti e due box, con civico d'ingresso in via
Filippo Casini n. 6, gli appartamenti e in viale Glorioso  n.  31,  i
due box, nella  cosiddetta  microzona  Gianicolo,  con  riclassamento
avvenuto, ex art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
    Con tale appello  sono  state  sollevate  una  copiosa  serie  di
censure inerenti l'erronea e strumentale applicazione del criterio di
«estimo  comparativo»,  il  difetto  di  motivazione  dell'avviso  di
accatastamento, la nullita' della sentenza impugnata per  carenza  di
pronuncia, la disapplicazione  del  decreto  ministeriale  19  aprile
1994, n. 701, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1949, n. 1142, il generale travisamento del fatto  nella  definizione
delle microzone,  la  violazione  da  parte  del  procedimento  degli
articoli 23 e 53 della Costituzione. 
    2. Il Collegio rileva che il riclassamento  in  esame,  come  del
resto sostenuto con il  ricorso  introduttivo  e  con  l'appello,  e'
avvenuto sulla base  dell'art.  1,  comma  335,  della  legge  n.  30
dicembre 2004, n. 311. 
    Tale previsione  di  legge  recita  testualmente:  «La  revisione
parziale del  classamento  delle  unita'  immobiliari  di  proprieta'
privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto  tra  il
valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  138,  e
il corrispondente valore medio catastale  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili si  discosta  significativamente
dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone  comunali,
e' richiesta dai comuni  agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del
territorio. Per i calcoli di cui al  precedente  periodo,  il  valore
medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con  il
provvedimento  di  cui  al  comma  339.  L'Agenzia  del   territorio,
esaminata la richiesta del comune e  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima.». 
    Dunque la  norma  stabilisce,  una  volta  formate  le  microzone
comunali ai sensi dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138, ossia porzioni  di  territorio  con  caratteri
urbanistici,  storico-ambientali,  socio-economici,  nonche'   dotati
degli stessi servizi  e  infrastrutture  urbani  tali  da  costituire
ambiti territoriali di mercato omogeneo sul  piano  dei  redditi  dei
valori, che venga rivisto il classamento delle unita' immobiliari  di
proprieta' privata site in ciascuna mi crozona nel  caso  in  cui  il
rapporto tra il valore medio  di  mercato  individuato  dal  predetto
decreto del Presidente della Repubblica e  il  corrispondente  valore
medio catastale si discosti in  maniera  significativa  dal  rapporto
analogo relativo all'insieme di tutte le microzone comunali:  saranno
i comuni a rivolgersi ai singoli uffici provinciali dell'Agenzia  del
territorio - ora assorbita dall'Agenzia delle entrate - per  attivare
procedimento  di  revisione  dei   classamenti   per   le   microzone
interessate dal di scostamento in parola. 
    Percio', in termini piu' semplici va rivisto il classamento delle
singole unita' immobiliari private ove il valore di mercato di queste
si sia maggiormente accresciuto rispetto  a  quanto  risultava  dalla
accatastamento,  fenomeno  che  riguarda  in  parti  colar  modo  gli
immobili di costruzione maggiormente datata poiche' caratterizzati da
accatastamento risalente. 
    Da cio' discende che  la  norma  e'  tesa  ad  avvicinare  valori
catastali e valori di mercato e  non  tanto  a  superare  le  singole
situazioni ove unita' immobiliari, un tempo di modeste condizioni con
conseguente  accatastamento,  siano  state  oggetto   di   opere   di
ristrutturazione acquisendo tutt'altro livello per quanto concerne la
loro natura qualitativa. 
    3. Ma per tali fenomeni il legislatore ha gi a',  con  la  stessa
legge n. 311 del 2004, previsto con il comma successivo a  quello  in
esame, il 336, che «I comuni, constatata la presenza di  immobili  di
proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di
situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai  titolari  di  diritti
reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione  di  atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle  finanze.  La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i  quali,  qualora
accertata, la  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della
denuncia  catastale,  e'  notificata  ai   soggetti   interessati   e
comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dell'Agenzia  del  territorio.  Se   i   soggetti   interessati   non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla  notificazione,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del  territorio  provvedono,  con
oneri  a  carico  dell'interessato,  alla   iscrizione   in   catasto
dell'immobile non accatastato ovvero alla  verifica  del  classamento
delle unita' immobiliari segnalate,  notificando  le  risultanze  del
classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni  previste
per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni». 
    Ed e' questa la previsione di legge  utile  per  superare  quelle
sperequazioni  venutesi  a  creare   con   gli   interventi   edilizi
succedutisi nei decenni sui singoli appartamenti che ne hanno  mutato
la natura, trasformandoli da alloggi popolari a civili abitazioni. 
    Perche' il classamento dei singoli edifici e'  tuttora  governato
dal regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,  convertito  nella
legge 11 agosto 1939, n. 1249, il quale prevede all'art. 8 che per la
determinazione della rendita  catastale,  le  unita'  immobiliari  di
gruppi di comuni, comune  o  porzione  di  comune,  sono  distinte  a
seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche in categoria
e ciascuna categoria in classi;  inoltre  per  ciascuna  categoria  e
classe e determinata la relativa tariffa, la quale esprime in  moneta
legale  la  rendita  catastale  con  riferimento  agli  elementi   di
valutazione che saranno definiti dal regolamento. E la determinazione
delle tariffe e' affidata principalmente al regolamento di esecuzione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1149  del  1949,
il quale, all'art. 14, recita che la tariffa ad esprimere la  rendita
catastale, per unita'  di  consistenza  computata  secondo  le  norme
contenute nel regolamento, che  tali  tariffe  sono  determinate  con
riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per
legge e che gli elementi di determinazione di  queste  vanno  desunti
con riferimento per ciascuna classe alle singole unita' immobiliari. 
    Tale determinazione - art. 54 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1142 del 1949 - va eseguita mediante visita di ciascuna
unita' immobiliare urbana da parte dei periti  degli  uffici  tecnici
erariali e terminera'  con  il  classamento  -  art.  61  seguente  -
consistente nel riscontrare per ogni singola  unita'  immobiliare  la
destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul  reddito  e
nel collocare l'unita' stessa in quella tra  le  categorie  e  classi
prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli
opportuni confronti con  le  unita'  tipo,  presenta  destinazione  e
caratteristiche conformi od analoghe. 
    E l'art. 9 del cit. regio decreto-legge n. 652 del 1939 definisce
la rendita catastale come la rendita lorda media ordinaria ri trai bi
l e previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione  e  di
ogni altra spesa o perdita eventuale. 
    Il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  138  del  1998,
contenente il regolamento di esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  elaborato  per  la  revisione
generale del catasto urbano e delle relative zone censuarie  e  delle
tariffe d'estimo stabilisce all'art. 8,  commi  6,  7  e  8,  che  il
fattore posizionale e' il  parametro  rappresentativo  dei  caratteri
della microzone,  nonche'  dello  stato  della  qualita'  dei  luoghi
circostanti il fabbricato, che il fattore edilizio  e'  il  parametro
rappresentativo dei  seguenti  caratteri  distintivi  del  fabbricato
dell'unita' immobiliare: 
        a) dimensione e tipologia; 
        b) destinazione funzionale; 
        c) epoca di costruzione; 
        d) struttura e dotazione impiantistica; 
        e) qualita' e stato edilizio; 
        f) pertinenze comuni ed esclusive; 
        g) livello di piano. 
    In tale quadro di fattori posizionale ed  edilizio,  espressi  in
appropriate  scale  di  misura,   concorre   all'identificazione   il
parametro globale d'apprezzamento del livello  reddituale  per  metro
quadrato della superficie catastale dell'unita' immobiliare. 
    Appare conseguente che la lettera c) del  comma  2  del  seguente
art.  9,  laddove  si  affronta  il  tema  della  revisione,  preveda
l'attribuzione, a ciascuna  unita'  immobiliare,  della  categoria  e
della classe in coerenza con la specifica microzona  e  tenuto  conto
dei caratteri edilizi e dell'intorno, mentre resta ferma in ogni caso
-  comma  6  -  facolta'  dell'amministrazione   di   verificare   le
caratteristiche  delle  singole  unita'  immobiliari  oggetto   della
revisione. 
    Non va infatti dimenticata la vigenza del decreto ministeriale n.
701 del 1994, istitutivo della cosiddetta procedura docfa,  che  deve
essere attivata su domanda di parte in tutti i  casi  previsti  dalla
legge e che permette il classamento della singola unita'  immobiliare
mediante una serie di criteri matematici e tecnico  discrezionali,  i
quali restringono al  massimo  gli  spazi  di  discrezionalita'  pura
rimessi all'amministrazione e che per le unita' abitative  richiedono
ai fini del corretto conferimento di categoria e classe la superficie
dell'unita', il numero di unita' immobiliari dell'intero  fabbricato,
i finimenti, il numero e la superficie dei  servizi,  l'ampiezza  dei
terrazzi ove presenti, le caratteristiche  comuni  dello  stabile  ed
eventualmente la presentazione di fotografie per evidenziare lo stato
attuale di conservazione dell'unita'. 
    4.1.  Si  puo'  a  questo  punto  doverosamente  obiettare  sulla
legittimita' costituzionale del comma 335 in questione ai  sensi,  in
primo luogo, degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione. 
    Dal quadro generale della legislazione vigente e dalle norme gia'
esistenti programmatone di una generale revisione del catasto, che il
classamento   era,   e'   e   resta   un'operazione   che   interessa
necessariamente una singola unita' immobiliare - non per  nulla  cio'
si potrebbe desumere anche dal tono letterale della definizione  -  e
non si comprende come possa adattarsi al sistema la previsione di una
revisione parziale del classamento di intere  microzone  a  causa  di
scostamenti tra valori di mercato e valori catastali. 
    Come si e' visto il classamento va ad inquadrare  caratteristiche
specifiche, vale a dire identita', natura e qualita' di  una  singola
unita' immobiliare, la quale non puo'  che  rimanere  quella  che  e'
salvo trasformazioni specifiche avvenute tramite opere di risanamento
o di  ristrutturazione,  per  le  quali  e'  previsto  il  menzionato
seguente  comma  336  dell'art.  1  della  legge  n.  311  del  2004,
finalizzato a superare le situazioni di fatto non piu' coerenti con i
classamenti passati per intervenute  variazioni  edilizie  e  per  le
quali lo stesso classamento deve essere aggiornato con  atti  redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale  n.  701  del
1994, il richiamato provvedimento docfa. 
    E' evidente che ove il classamento si sia basato ad esempio sulla
consistenza di un'unita' immobiliare composta da due vani oltre a  un
bagno, senza cucina, posta al quinto piano di un  vecchio  fabbricato
senza ascensore e di una superficie complessiva di 40 mq, tale unita'
pur accresciuta nel valore a seconda dei movimenti  di  mercato,  non
potra' cambiare accatastamento, poiche' l'aumento di valore non  puo'
mutarne la sua identita', al pari di un elemento presente in  natura,
che sia commerciabile e  che  subisca  evidenti  aumenti  di  prezzo:
volgarmente un forte  sbalzo  dei  valori  dell'argento  sui  mercati
internazionali non potranno mai permettere di definirlo oro. 
    Davanti agli scostamenti tra valori catastali e valori di mercato
resta la strada  maestra  definita  dalla  legislazione  vigente,  in
particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n.  1149  del
1949, il quale, con l'art. 14, definisce il ruolo della  tariffa  per
esprimere la rendita catastale per unita', da computarsi  secondo  le
norme contenute  nel  regolamento,  determinate  con  riferimento  ai
prezzi medi correnti e cio' per ciascuna classe cui  appartengono  le
singole unita' immobiliari; tant'e' che ogni zona censuaria  ha,  nel
catasto attuale, la fissazione di un valore  catastale  per  vano  in
modo tale da formare la rendita della singola unita'. 
    Cio'  permette  di  ovviare  agli  scostamenti   richiamati   dal
legislatore   senza   fuoriuscire   dalla   logica   che   vuole   un
accatastamento non seguito da modifiche reali rimanga tale  -  su  un
edificio  era  ed  e'  popolare  ed  i  canoni  di  giudizio  attuali
potrebbero  anche  essere   piu'   severi   di   quelli   passati   -
l'accrescimento della tariffa per vano e  della  rendita  complessiva
puo'  giungere  a  fini  perequativi  -  quindi  a  valori  catastali
maggiorati  -  senza  comprimere  le   norme   costituzionali   sopra
richiamate e nemmeno l'art. 53 Cosi', perche' un riaccatastamento  di
una serie di edifici collegato ai soli valori di mercato  di  zona  e
senza modificazioni nella  realta'  si  porrebbe  inevitabilmente  in
contrasto con  la  capacita'  contributiva  dei  singoli.  Invero  il
classamento, che non  e'  un  vero  e  proprio  atto  di  imposizione
fiscale, incidendo tuttavia  sulla  rendita  del  bene,  ha  comunque
effetti sulla imposizione diretta e su quella locale. 
    4.2. La norma in parola  sembra  cosi'  porsi  in  contrasto  con
l'art.  3  Cost.,  perche'  il  singolo  contribuente  si  troverebbe
irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione
alla significativa rivalutazione di beni altrui sol  perche'  situato
in una «microzona» oggetto di attenzione da  parte  del  comune,  con
disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  altre   «microzone»,   pur
significatamente da rivalutare, ma non oggetto di richiesta da  parte
del comune medesimo all'Agenzia del territorio; ovvero con l'art.  97
Cost., in quanto la rivalutazione «massiva» non assicura ne' il  buon
andamento   ne'   l'imparzialita'   dell'amministrazione,    colpendo
indiscriminatamente tutte le unita' immobiliari (di  una  determinata
microzona) senza alcuna  verifica  concreta  del  singolo  bene  (non
essendo necessario il sopralluogo, Cass. n. 21176 del 2016; Cass.  n.
21923  del  2012),  esponendo  l'amministrazione  medesima   ad   una
altrettanto  «massiva»  opposizione   da   parte   dei   contribuenti
interessati. 
    5. Da ultimo, ritiene la Commissione che non sia  consentita  una
interpretazione adeguatrice della  norma  in  parola,  nel  senso  di
circoscrivere la portata applicativa dell'art. 1,  comma  335,  della
legge n. 311 del 2004  ai  soli  casi  di  mera  rivalutazione  della
rendita del singolo immobile,  senza  cioe'  alcuna  rideterminazione
della categoria e della classe dello stesso. A cio' infatti  osta  il
dato testuale della disposizione la' dove consente la  revisione  del
«classamento» della singola unita' immobiliare. 
    6.  La  rilevanza  della  norma  in  esame  (sulla  materia   del
contendere) non puo' essere posta in dubbio. Invero,  preliminare  ad
ogni questione di merito e' la legittimita' della norma  sulla  quale
l'impugnato classamento si basa, di tal che', venendo meno  la  norma
stessa, per contrasto con i richiamati  parametri,  l'atto  impugnato
sarebbe viziato in radice, e ogni valutazione sul medesimo atto,  ivi
compresa quella inerente la  motivazione  dello  stesso  (motivazione
peraltro che si riscontra  conforme  agli  elementi  minimi  indicati
dalla norma), diverrebbe ultronea. 
    7. Dalle considerazioni sin qui svolte emerge quindi la rilevanza
e la non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 335, della  legge  n.  30  dicembre
2004, n.  311,  in  riferimento  agli  articoli  3,  53  e  97  della
Costituzione. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  alla
dichiarazione  di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale, segue  la  sospensione  del
giudizio  e  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione 11, visti
gli articoli 134 Cost., e 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli articoli 3,  53  e  97,  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del  presente  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensiva  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  14  dicembre
2016. 
 
                      Il Presidente: Sorrentino 
 
 
                                                L'estensore: Prosperi