N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 maggio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni,  province  e  citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Sardegna - Variazioni territoriali - Ridefinizione dei confini  tra
  i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. 
- Legge della Regione Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei
  confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes), art. 1. 
(GU n.24 del 14-6-2017 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Sardegna, in persona del suo  Presidente  p.t.,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, dell'art.  1
della legge della Regione Sardegna n. 4 del 16 marzo 2017, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n.  14
del 23 marzo 2017, come da delibera del  Consiglio  dei  ministri  in
data 12 maggio 2017. 
 
                                Fatto 
 
    In data 23  marzo  2017  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  14  del
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, la  legge
regionale n. 4 del 16 marzo 2017, recante «ridefinizione dei  confini
tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes». 
    La disposizione contenuta nell'articolo unico della detta  legge,
come  meglio  si  andra'  a  precisare  in  prosieguo,  eccede  dalle
competenze regionali ed  e'  violativa  di  previsioni  statutarie  e
costituzionali, nonche' illegittimamente  invasiva  delle  competenze
dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua
impugnazione,  affinche'  ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1. La legge della Regione autonoma della Sardegna n. 4  del  18
marzo 2017, provvede, «ai sensi del titolo II della  legge  regionale
30 ottobre 1986, n. 58», alla ridefinizione dei  confini  tra  i  due
comuni  di  Magomadas  e  Tresnuraghes,  «cosi'  come  risulta  dalla
relazione esplicativa e dalle planimetrie descrittive» allegate  alla
legge. 
    Dalla consultazione di tali documenti emerge  che,  in  forza  di
tale ridefinizione, si da'  luogo  ad  una  permuta  di  porzioni  di
territorio  tra  i  due  Comuni,  che  determina,  tra  l'altro,   un
incremento della  popolazione  residente  in  favore  del  Comune  di
Tresnuraghes e un decremento demografico nel Comune di Magomadas. 
    La norma che oggi si  impugna,  estremamente  sintetica,  non  fa
menzione o rinvio  ad  alcuna  consultazione  popolare  svoltasi  sul
punto, ne' ne prevede la effettuazione, disponendo  immediatamente  e
direttamente  la  ridefinizione  dei  confini  tra   i   due   comuni
interessati. 
    1.2. La richiamata legge regionale n.  58/1986  prevede,  invero,
tra l'altro (agli articoli 16 e seguenti),  il  procedimento  per  la
definizione dei confini. 
    In  particolare,  secondo  quanto  affermato  dall'art.  19,   e'
espressamente disposto che  debba  essere  acquisito  il  parere  dei
Consigli comunali interessati dalla «determinazione e definizione dei
confini comunali» (ed eventualmente dei Consigli provinciali).  Nulla
invece, almeno apparentemente, prevede il menzionato Titolo II  sulla
necessita' che si  debba  svolgere  una  consultazione  popolare  sul
punto. 
    Provvede, tuttavia, la legge (Titolo IV - articoli 22 e seguenti)
a disciplinare in via generale le modalita'  di  svolgimento  di  una
consultazione popolare, «quando vi si debba procedere». 
    Occorre  pertanto  prendere  in  considerazione  la  disposizione
fondamentale e di principio contenuta nell'art.  1  (Finalita'  della
legge), che espressamente richiama i «referendum consultivi ai  sensi
dell'art. 45 dello statuto della  Sardegna  approvato  con  legge  26
febbraio 1948, n. 3». 
    1.3. La previsione statutaria,  norma  di  rango  costituzionale,
chiarisce indi, in maniera non equivoca sul punto, all'art.  45,  che
«la Regione, sentite  le  popolazioni  interessate,  puo'  con  legge
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e  modificare  le  loro
circoscrizioni e denominazioni» (enfasi aggiunta). 
    Non sembra pertanto possibile dubitare,  dal  combinato  disposto
delle norme ora richiamate, che una corretta ricostruzione del quadro
normativo vigente conduce a concludere nel senso che la ridefinizione
dei confini tra due comuni (ipotesi che pacificamente  ricorre  nella
fattispecie) costituisce una delle ipotesi contemplate dal Titolo  IV
della legge regionale n. 58/86 nelle quali  si  deve  procedere  alla
consultazione popolare. 
    Ma cio', con piena evidenza, non e' avvenuto nel caso di specie. 
    Il legislatore  regionale  e'  pertanto  incorso  in  una  palese
violazione  delle  norme  di  rango   costituzionale   regolanti   la
fattispecie, e cio' sotto duplice profilo. 
    2.1. Va doverosamente riconosciuto che la Regione  Sardegna,  non
dissimilmente dalle altre Regioni a statuto  speciale,  gode  di  una
competenza legislativa esclusiva in  materia  di  «...b)  ordinamento
degli enti locali e  delle  relative  circoscrizioni  (art.  3  dello
statuto di autonomia). 
    Tale  competenza  deve  essere  esercitata  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica». 
    Il legislatore regionale e', inoltre e certamente, limitato dalle
previsioni contenute nello statuto stesso: norma, si ripete, di rango
costituzionale. 
    2.2. La legge che oggi si impugna si pone  pertanto  in  evidente
contrasto, in primo luogo, con  il  gia'  richiamato  art.  45  dello
statuto,  che  prevede  l'obbligo  di   consultare   le   popolazioni
interessate laddove  si  intenda  procedere  ad  una  modifica  delle
circoscrizioni comunali. 
    Cio' non risulta essere avvenuto, ne' la  legge  che  si  impugna
prevede che debba avvenire. 
    Si e'  in  tal  modo  certamente  posta  in  essere  una  patente
violazione della disposizione  statutaria,  anche  perche',  in  ogni
caso,  la  volonta'  espressa  nel   referendum   dalle   popolazioni
direttamente   interessate   deve   avere   autonoma   evidenza   nel
procedimento, cosi' che il legislatore regionale dimostri  di  averne
tenuto conto nell'adottare la propria finale determinazione. 
    2.3. Ma vi e' di piu'. 
    Rientra tra i principi di carattere  generale  che  vincolano  la
Regione nello svolgimento della  funzione  legislativa  anche  quanto
previsto, in perfetta sintonia con la  disposizione  statutaria,  dal
secondo comma dell'art.  133  della  Costituzione,  che  testualmente
dispone che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e  modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni». 
    L'art. 1 della legge regionale n. 4/2017 incorre  pertanto  nella
patente   violazione   anche   della   or   richiamata   disposizione
costituzionale, posta a garanzia della partecipazione popolare ad  un
procedimento destinato  ad  incidere  significativamente  sulla  vita
quotidiana dei cittadini interessati. 
    In tal senso si e' gia' piu' volte in precedenza espressa codesta
Ecc.ma Corte (Corte costituzionale, sentenze n. 214/2010; n. 47/2003;
n. 94/2000; n. 433/1995; n. 279/1994; n. 107/1983; n.  204/1981),  in
fattispecie tutte relative a Regioni a statuto ordinario, ma  ponendo
principi  certamente  applicabili  anche  al  caso  oggi  in   esame,
considerato, tra l'altro, il tenore  degli  articoli  3  e  45  dello
statuto della Regione Sardegna sopra richiamati. 
    Va dunque dichiarata  la  incostituzionalita'  della  norma  oggi
censurata, riaffermandosi il principio  secondo  il  quale  le  norme
costituzionali richiamate  (articoli  3  e  45  dello  statuto  della
Regione Sardegna; art. 133  della  Costituzione)  comportano  per  la
Regione  l'obbligo  di  procedere  all'accertamento  della   volonta'
popolare mediante referendum, in  quanto  strumento  che  "garantisce
«l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n.
279 del 1994) anche per la mera  modificazione  delle  circoscrizioni
comunali (sentenza  n.  433  del  1995)  e  pertanto  il  legislatore
regionale dispone in materia  soltanto  del  potere  di  regolare  il
procedimento che  conduce  alla  variazione,  ed  in  particolare  di
stabilire  gli  eventuali  criteri  per   la   individuazione   delle
«popolazioni interessate» al procedimento referendario  (sentenza  n.
94 del 2000)" (Corte costituzionale, sentenza n. 214/2010 cit.). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per violazione degli articoli 3 e 45 dello  statuto  della
Regione Sardegna e dell'art. 133 della Costituzione, l'art.  1  della
legge della Regione Sardegna n. 4 del 16 marzo 2017,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 14  del
23 marzo 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12
maggio 2017. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  14
maggio 2017; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 18 maggio 2017 
 
          Gli Avvocati dello Stato: Marrone - Salvatorelli