DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017 

Integrazioni delle disposizioni contenute nel decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  16  febbraio  2017   in   materia   di
riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A04346) 
(GU n.148 del 27-6-2017)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1,  commi  da  974  a
978; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita'  e
le  procedure  di  presentazione  dei  progetti,   i   requisiti   di
ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
dicembre 2016 con il quale  sono  stati  individuati  i  progetti  da
inserire  nel  Programma   straordinario   di   intervento   per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 
  Visti in particolare, l'art. 4,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  maggio  2016  e  l'art.  5,
commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 2016, con i quali sono state individuate le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
febbraio  2017  e  in  particolare,  l'art.  1  con  cui  sono  state
rimodulate  le  percentuali  di  finanziamento  previste  dai  citati
articoli 4, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2016  e  5,  commi  3,  4  e  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  6  dicembre  2016,  prevedendo
che: «la quota di finanziamento anticipato non superiore  al  20%  e'
erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva  approvazione,
da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o  esecutivi
degli interventi proposti e del rilascio  da  parte  delle  autorita'
competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari  per
realizzare gli interventi (...). La quota di finanziamento,  pari  al
30%, e' erogata previa verifica della implementazione  dei  dati  nel
sistema informativo predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e della attestazione trasmessa dal  responsabile  unico  del
procedimento  tramite  una   relazione   tecnica   di   monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al
40% del Progetto, anche per  singolo  intervento,  ed  attestante  le
opere e i servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute  e  il
rispetto del cronoprogramma. (...) La quota di finanziamento, pari al
30%, e' erogata previa verifica della implementazione  dei  dati  nel
sistema informativo sopracitato e della  attestazione  trasmessa  dal
responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica  di
monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei  lavori  e  dei
servizi pari al 70% del Progetto, anche per  singolo  intervento,  ed
attestante le  opere  e  i  servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa
sostenute e  il  rispetto  del  cronoprogramma.  (...)  La  quota  di
finanziamento,  pari  al  15%,  e'  erogata  previa  verifica   della
implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente
comma e della  attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del
procedimento  tramite  una   relazione   tecnica   di   monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al
100% del Progetto, anche per singolo  intervento,  ed  attestante  le
opere e i servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute  e  il
rispetto   del   cronoprogramma.   (...)   La   restante   quota   di
finanziamento, pari al  5%,  e'  erogata  soltanto  in  seguito  alla
implementazione dei dati nel sistema  informativo  predetto  ed  alla
verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti
gli interventi realizzati e delle spese  effettivamente  sostenute  e
della certificazione della corretta  esecuzione  delle  opere  e  dei
servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di  collaudo
delle  opere  realizzate  e  della  certificazione   della   corretta
esecuzione dei servizi (...); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  onorevole  avv.  Maria  Elena
Boschi e' stata delegata la firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto opportuno, ferme restando le modalita' di  erogazione  dei
finanziamenti di cui  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017,  prevedere  l'erogazione  di
contributi annuali a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi
che non sono gia' stati finanziati, fino al limite del 95  per  cento
di avanzamento dei lavori stessi, al fine di  garantire  il  rispetto
dei principi contabili  generali  e,  in  particolare,  il  principio
dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria rafforzata
da parte  degli  enti  locali  aggiudicatari  del  finanziamento  del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
e la sicurezza delle  periferie  delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni capoluogo di provincia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le modalita' di erogazione dei  finanziamentiagli
enti locali aggiudicatari del Programma straordinario  di  intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  periferie  delle
citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di  provincia,  stabilite
all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016 e all'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  dicembre   2016,   come
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  16
febbraio  2017,  agli  enti  aggiudicatari  sono  erogati  contributi
annuali a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei  servizi  che  non
sono gia' stati finanziati, fino  al  limite  del  95  per  cento  di
avanzamento dei lavori stessi. 
  2. I contributi annuali sono erogati previa verifica, da parte  del
gruppo di monitoraggio di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dello stato di
avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel
sistema informativo predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'attestazione trasmessa  dal  responsabile  unico  del
procedimento  tramite  una   relazione   tecnica   di   monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonche'
di tutte le eventuali informazioni  specificamente  prescritte  dalle
convenzioni anche  in  ragione  delle  peculiari  caratteristiche  di
ciascun progetto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 giugno 2017 
 
                                                p. il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Boschi