AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Crystalsol» (17A04145) 
(GU n.150 del 29-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 34)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77/2017 del 7 giugno 2017 
 
    Procedure europee n. UK/H/0483/001/E/001, UK/H/0483/001/II/042  e
UK/H/0483/001/IB/043/G. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  CRYSTALSOL
nella forma e confezioni: 
      «soluzione per infusione» 20 sacche in PO/PA da 500 ml; 
      «soluzione per infusione» 10 sacche in PO/PA da 1000 ml, 
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Baxter  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Roma (RM),  piazzale  dell'Industria  n.  20,  cap  00144,
Italia, codice fiscale n. 00492340583. 
    Confezioni: 
      «soluzione per infusione» 20 sacche in PO/PA da 500 ml - A.I.C.
n. 045010016 (in base 10) 1BXM30 (in base 32); 
      «soluzione per infusione» 10 sacche  in  PO/PA  da  1000  ml  -
A.I.C. n. 045010028 (in base 10) 1BXM3D (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 24 mesi. 
    Composizione: 
      principi attivi: 
        sodio cloruro: 5,26 g/l; 
        potassio cloruro: 0,37 g/l; 
        magnesio cloruro esaidrato: 0,30 g/l; 
        sodio acetato triidrato: 3,68 g/l; 
        sodio gluconato: 5,02 g/l; 
      eccipienti: 
        acqua per preparazioni iniettabili; 
        sodio idrossido (per la regolazione del pH). 
    Produttori dei principi attivi: 
      Klinge Chemicals Ltd_5-7 Albion Way, Kelvin Industrial  Estate,
East Kilbride, G75 OYN Glasgow (UK) (potassio cloruro); 
      Merck      KGaA_Frankfurter      Strasse      250,      D-64293
Darmstad-Germany_(Potassio Cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato); 
      K+S Kali Gmbh_Plant Werra, Site Wintershall, In der Aue,  36266
Heringen (Werra)-Germania_ (potassio cloruro); 
      Esco France Sas - Saline de Dombasle_1  Rue  de  Saline,  54110
Dombasle-Francia_ (sodio cloruro); 
      Salinen Austria AG_Steinkogelstrasse 30, 4802  Ebensee-Austria_
(sodio cloruro); 
      Macco  Organiques,  S.R.O._Zahradni  46c,  79201  Bruntal-Czech
republic_ (magnesio cloruro); 
      Niacet b.v._P.O. Box 60, NL-4000  AB  Tiel-Netherlands_  (sodio
acetato); 
      Roquette     (Lestrem-France)_Roquette     Freres,      F-62136
Lestrem-Francia (sodio gluconato). 
 
                   Produttore del prodotto finito 
 
    Produzione,  confezionamento,  controllo  e  rilascio  lotti  del
prodotto finito: 
      Baxter   S.A.,   Boulevard   Rene'   Branquart   80,    B-7860,
Lessines-(Belgio); 
      Baxter Healthcare Ltd., Caxton Way, Thetford, IP24 3SE  Norfolk
(Regno Unito); 
      Bieffe  Medital  S.A.,  Ctra  de  Biescas  -   Senegue,   22666
Sabiñanigo (Huesca)- (Spagna); 
      Baxter Manufacturing Sp. Z.o.o., 42B Wojciechowska Str., 20-704
Lublin (Polonia). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Crystalsol» e' indicato: 
        per la reintegrazione  di  liquidi  (per  es.  dopo  ustioni,
trauma cranico, frattura, infezione e irritazione peritoneale); 
        come reintegrazione intraoperatoria di liquidi; 
        nello  shock  emorragico  e  in   condizioni   cliniche   che
necessitino di rapide trasfusioni di sangue  (compatibilita'  con  il
sangue); 
        nell'acidosi metabolica da lieve a moderata, anche in caso di
compromissione del metabolismo del lattato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione  ai  fini   della   fornitura:   OSP   -   Medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a  partire
dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in
commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono
altresi' presentati immediatamente su richiesta  ovvero  almeno  ogni
sei mesi nei primi due  anni  successivi  alla  prima  immissione  in
commercio e quindi una  volta  all'anno  per  i  due  anni  seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati  ogni  tre  anni,  oppure
immediatamente su richiesta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.