N. 158 ORDINANZA 21 giugno - 7 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giudizio di opposizione alle  sanzioni  amministrative  emesse  dalla
  Banca d'Italia e dalla CONSOB - Forma del procedimento. 
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
  disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
  degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52),  art.
  195, comma 7. 
-   
(GU n.28 del 12-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  195,  comma
7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.  52),  promossi
dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza dell'8 gennaio 2015,  e
dalla Corte d'appello di Firenze, con tre ordinanze del 23 marzo, due
del 24 marzo, una dell'8 aprile,  una  del  15  aprile,  tre  del  16
aprile, due del 4 maggio, due del 13 maggio, una dell'11 giugno 2015,
rispettivamente iscritte ai numeri 46, 239, 240, 241, 180, 181,  178,
184, 179, 182, 183, 242, 251, 243, 244 e 252 del  registro  ordinanze
2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  numeri
14, 38, 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di costituzione di P. C., E. R. ed altri,  L.  G.,
C. Q. e T. C., F. G. C., M. M., M. C. M. D. S., della Banca d'Italia,
della Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21  giugno  2017  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Genova, con  ordinanza  dell'8
gennaio 2015, e la Corte d'appello di Firenze, con tre ordinanze  del
23 marzo, due del 24 marzo, una dell'8 aprile, una del 15 aprile, tre
del 16 aprile, due del 4 maggio,  due  del  13  maggio,  una  dell'11
giugno 2015, rispettivamente iscritte ai numeri 46,  239,  240,  241,
180, 181, 178, 184, 179, 182, 183, 242,  251,  243,  244  e  252  del
registro  ordinanze  2015,  sollevano   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 195, comma 7,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52) (d'ora innanzi:  TUF),  per  violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che la Corte d'appello di Genova solleva la questione nell'ambito
di  un  procedimento  di  opposizione  avverso  un  provvedimento  di
applicazione di sanzioni amministrative emesso dal Governatore  della
Banca d'Italia, ai sensi  dell'art.  195  del  TUF  (e  nella  misura
prevista dal precedente art. 190), all'esito  di  ispezioni  eseguite
dalla Banca d'Italia e concluse  con  il  rilievo  di  una  serie  di
irregolarita' da parte dei componenti ed ex componenti del  consiglio
di  amministrazione  e  del   collegio   sindacale   della   societa'
resistente; 
    che  la  Corte  d'appello  di  Firenze   solleva   la   questione
nell'ambito di  giudizi  di  opposizione  a  sanzioni  amministrative
irrogate dalla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB), nei confronti del direttore generale,  dei  componenti  del
consiglio di amministrazione e del  collegio  sindacale,  nonche'  di
altri esponenti della banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi degli
artt. 190 e 195 del TUF, in  relazione  alla  violazione  di  diverse
previsioni del medesimo testo normativo; 
    che i rimettenti riferiscono  che  i  ricorrenti  nei  giudizi  a
quibus   hanno   eccepito,   in   primo    luogo,    l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata,  la  quale  prevede  che
«[l]a corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato»; 
    che, a parere dei rimettenti, alle  sanzioni  ricordate,  pur  se
qualificate amministrative dal diritto interno, dovrebbe riconoscersi
natura  sostanzialmente  penale,  in  ragione  della  loro  rilevante
severita' (correlata alla gravita' della condotta ascritta, piuttosto
che  al  danno  provocato  agli  investitori),  della  previsione  di
sanzioni accessorie e  delle  loro  ripercussioni  complessive  sugli
interessi dei condannati; 
    che, osservano i rimettenti,  la  disposizione  censurata,  nella
formulazione vigente al momento della pronuncia  delle  ordinanze  di
rimessione, nel prevedere che la corte d'appello decide in camera  di
consiglio, e  non  in  pubblica  udienza,  sull'opposizione  proposta
avverso tali sanzioni, sarebbe lesiva  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., per contrasto con  l'art.  6  della  CEDU,  che  prescrive  la
pubblicita' del procedimento; 
    che  i  rimettenti  ritengono  la  questione  non  manifestamente
infondata, richiamando i principi stabiliti dalla Corte  europea  dei
diritti dell'uomo nella sentenza del 4 marzo 2014 (Grande  Stevens  e
altri contro Italia), la quale, pur  avendo  ad  oggetto  le  diverse
sanzioni previste dall'art. 187-ter del TUF, applicate dalla  CONSOB,
ha affermato che la mancanza di una pubblica udienza nel procedimento
di  opposizione  davanti  alla  corte  d'appello,   costituisce   una
violazione del paragrafo  1  dell'art.  6  della  CEDU,  secondo  cui
«[o]gni  persona  ha  diritto  a  che  la  sua  causa  sia  esaminata
equamente, pubblicamente  ed  entro  un  termine  ragionevole  da  un
tribunale indipendente e imparziale [...]»; 
    che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Genova  si  e'
costituita  la  Banca  d'Italia,  sostenendo   l'infondatezza   della
questione di legittimita'  costituzionale,  per  inapplicabilita'  al
caso di specie dei principi enucleati  dalla  citata  sentenza  della
Corte EDU del 4 marzo 2014, in quanto  riferiti  ad  una  sanzione  -
quella prevista dall'art. 187-ter TUF - del tutto diversa  da  quelle
impugnate nel giudizio a quo, alle quali  non  potrebbe  riconoscersi
carattere sostanzialmente penale,  con  conseguente  inapplicabilita'
delle garanzie assicurate dall'art. 6 della CEDU; 
    che nel  medesimo  giudizio  si  e'  costituita  anche  la  parte
opponente nel giudizio a quo, aderendo alle argomentazioni utilizzate
dal giudice rimettente nel sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale, della quale ha chiesto l'accoglimento; 
    che nei giudizi promossi dalla Corte d'appello di Firenze  si  e'
costituita la CONSOB, eccependo l'indeterminatezza del  petitum,  per
non avere il giudice rimettente  specificato  il  tipo  di  pronuncia
richiesto alla Corte costituzionale, nonche' l'omessa sperimentazione
di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione
impugnata, con conseguente inammissibilita' della questione,  di  cui
ha comunque sostenuto, nel merito, la non fondatezza; 
    che, nei giudizi iscritti ai numeri 180, 183, 184, 239, 241, 242,
243 e 251 del registro ordinanze 2015, si sono  costituite  anche  le
parti   opponenti   nei   giudizi   principali,    concludendo    per
l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale; 
    che in tutti i giudizi (ad eccezione di quelli  iscritti  ai  nn.
251 e 252 del registro ordinanze 2015) e' intervenuto  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato; 
    che l'interveniente ha sostenuto l'infondatezza  della  questione
di legittimita' costituzionale, contestando sia l'asserito  carattere
sostanzialmente penale delle sanzioni  irrogate,  sia  la  necessita'
dell'udienza pubblica nei conseguenti procedimenti di opposizione; 
    che, in prossimita' dell'udienza fissata in camera di  consiglio,
la Banca d'Italia ha depositato memoria, con la quale ha  chiesto  la
restituzione degli atti alla Corte d'appello  di  Genova,  alla  luce
delle modifiche apportate all'art. 195 del TUF ad opera  del  decreto
legislativo  12  maggio  2015,  n.  72  (Attuazione  della  direttiva
2013/36/UE,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e  abroga   le
direttive 2006/48/CE e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne  l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza  prudenziale  sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58), evidenziando che il citato d.lgs.  n.  72  del
2015 ha previsto  che  la  discussione  dell'opposizione  avvenga  in
udienza pubblica (art. 5, comma 15) e,  con  norma  transitoria,  che
«nei giudizi pendenti» le udienze «sono pubbliche» (art. 6, comma 8); 
    che anche la CONSOB ha depositato, in tutti i giudizi in  cui  e'
costituita, memorie di identico contenuto,  con  le  quali,  oltre  a
riproporre gli argomenti gia' illustrati negli atti di  costituzione,
ha espressamente formulato richiesta di restituzione degli atti  alla
Corte d'appello di  Firenze,  alla  luce  delle  modifiche  apportate
all'art. 195 del TUF ad opera del d.lgs. n. 72 del 2015; 
    che le parti opponenti, costituite nei giudizi iscritti ai numeri
180, 183, 241 e 251 del registro  ordinanze  2015,  hanno  ugualmente
depositato memorie, esprimendosi in senso contrario alla restituzione
degli atti, in quanto da un lato  la  norma  censurata  avrebbe  gia'
avuto  applicazione  nei  giudizi  a  quibus  (comprimendo  i  poteri
istruttori in essi esercitabili), dall'altro la normativa transitoria
contemplerebbe la sola pubblicita' dell'udienza nei giudizi pendenti,
e non pure l'estensione,  anche  a  questi  ultimi,  del  nuovo  rito
introdotto per l'opposizione ai provvedimenti sanzionatori di cui  si
discute. 
    Considerato che, con sedici ordinanze di analogo tenore, le Corti
d'appello di Genova e di Firenze sollevano questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 195, comma 7,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52) (d'ora innanzi:  TUF),  per  violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che,  in   considerazione   dell'identita'   della   disposizione
censurata e del parametro  evocato,  i  giudizi  vanno  riuniti,  per
essere definiti con unica decisione; 
    che  la  questione  e'  posta  nell'ambito  di  procedimenti   di
opposizione   avverso   provvedimenti   applicativi    di    sanzioni
amministrative - nella misura indicata dall'art. 190 del TUF - emessi
dal Governatore della Banca d'Italia e  dalla  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa; 
    che, con riferimento a tali procedimenti, l'art.  195,  comma  7,
del TUF, nella formulazione vigente al  momento  del  deposito  delle
ordinanze di rimessione, prevede che la  corte  d'appello  decida  in
camera di consiglio,  sentito  il  pubblico  ministero,  con  decreto
motivato; 
    che, sul presupposto della natura  sostanzialmente  penale  delle
sanzioni  irrogate  (pur  qualificate  amministrative   dal   diritto
interno),  in  ragione  della  loro  rilevante  severita'   e   delle
ripercussioni  complessive  sugli   interessi   dei   condannati,   i
rimettenti ritengono che la disposizione ricordata violi l'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione all'art.  6  della  CEDU,  il  quale
riconosce  il  diritto  alla  pubblicita'  dei   procedimenti   volti
all'irrogazione di sanzioni; 
    che, successivamente al deposito delle ordinanze  di  rimessione,
l'art.  195  del  TUF  e'  stato  modificato  ad  opera  del  decreto
legislativo  12  maggio  2015,  n.  72  (Attuazione  della  direttiva
2013/36/UE,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e  abroga   le
direttive 2006/48/CE e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne  l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza  prudenziale  sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58); 
    che, in particolare, il d.lgs. n. 72  del  2015  prevede  che  la
discussione dell'opposizione ai  provvedimenti  sanzionatori  di  cui
trattasi avvenga in udienza pubblica  (art.  5,  comma  15),  e,  con
apposita norma transitoria, stabilisce  che  «nei  giudizi  pendenti»
alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto  legislativo  le
udienze «sono pubbliche» (art. 6, comma 8); 
    che spetta ai giudici a quibus valutare le  conseguenze  di  tali
modifiche nei giudizi principali,  specie  ai  fini  della  rilevanza
delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate; 
    che, pertanto,  deve  disporsi  la  restituzione  degli  atti  ai
giudici rimettenti. 
    Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di  Genova
e di Firenze. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA