MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2017 

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2016-2017. (17A04764) 
(GU n.162 del 13-7-2017)

 
 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
  delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 
    del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto l'art. 32,  comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive  modificazioni,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  e'
stabilito per ciascuna specie di  animali  il  numero  dei  capi  che
rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2  dello  stesso
articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; 
  Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo  unico,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai  fini  della  determinazione  del  reddito
derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla
citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore  medio  del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo  stesso
valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e  16
che prevedono l'attribuzione ai  dirigenti  generali  della  gestione
finanziaria, tecnica ed  amministrativa  in  relazione  all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.   67   recante   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105  recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  20  aprile  2006  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2005-2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  27  maggio  2008  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2007 - 2008, che ha confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  10  maggio  2010  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2009 - 2010, che ha confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale18  dicembre  2014  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2014 - 2015, che ha confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio  2016  e
2017; 
  Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2016 e  2017,
i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e  56,
                          comma 5, del Tuir 
 
  1. Per il biennio  2016-2017,  ai  fini  della  determinazione  del
reddito derivante dall'allevamento  di  animali  nel  limite  di  cui
all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente  di
cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo  unico,  il  numero  dei
capi che rientra nel citato  limite,  il  valore  medio  del  reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e
il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56,  comma  5,  del
Tuir, sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del  20
aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2017 
 
                                     Il direttore generale            
                                          delle finanze               
                          del Ministero dell'economia e delle finanze 
                                          Lapecorella                 
 
        Il Capo del Dipartimento 
        delle politiche europee 
           ed internazionali 
        e dello sviluppo rurale 
del Ministero delle politiche agricole 
        alimentari e forestali 
                 Blasi