N. 160 SENTENZA 6 giugno - 11 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Trattamento di trasferta collegato  all'orario  di
  lavoro,  riconosciuto  al  personale  impegnato  in  attivita'   di
  supporto  diretto  ai  lavori  dell'Assemblea  legislativa   e   al
  personale autista. 
- Legge  della  Regione  Liguria  21  giugno  2016,  n.  8,   recante
  «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27  (Legge  di
  stabilita' della Regione Liguria per  l'anno  finanziario  2016)  e
  norme di semplificazione»,art. 8, comma 2. 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,
della legge della Regione Liguria  21  giugno  2016,  n.  8,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015,  n.  27  (Legge  di
stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme
di  semplificazione»,  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 12-17 agosto 2016, depositato  in
cancelleria il 18 agosto 2016 ed  iscritto  al  n.  48  del  registro
ricorsi 2016. 
    Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, illustrato anche  con  successiva
memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato,  per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 8,  comma  2,
della legge della Regione Liguria  21  giugno  2016,  n.  8,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015,  n.  27  (Legge  di
stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme
di semplificazione», che ha inserito  l'art.  8-quater  nella  legge,
della  stessa  Regione,  17  agosto   2006,   n.   25   (Disposizioni
sull'autonomia del Consiglio regionale  Assemblea  legislativa  della
Liguria), nella parte in cui -  detta  aggiunta  disposizione  -  nel
secondo e terzo suo periodo, rispettivamente, prevede che, qualora la
seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le  ore
ventuno, al personale impegnato nell'attivita'  di  supporto  diretto
all'attivita'  consiliare  spetti  «il  trattamento  previsto   dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di  trasferta»;
e che il medesimo trattamento di  trasferta  venga  «riconosciuto  al
personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore,
se il servizio termina dopo le ore ventidue». 
    Secondo il ricorrente, la norma censurata - regolando,  in  parte
qua, il trattamento  economico  collegato  all'orario  di  lavoro  di
dipendenti pubblici - inciderebbe sulla materia «ordinamento civile»,
riservata alla competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; e, in conseguenza
del maggior  onere  finanziario  che  essa  comporta,  contrasterebbe
altresi' con i «principi in materia di  coordinamento  della  finanza
pubblica», che il terzo comma dell'art. 117 Cost.  del  pari  riserva
alla competenza statale. Dal che il vulnus ad  entrambi  i  parametri
evocati. 
    2.-  La  Regione  Liguria  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Per contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  e
terzo comma della  Costituzione,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri denuncia la  normativa  -  contenuta  nel  secondo  e  terzo
periodo dell'art. 8-quater  della  legge  della  Regione  Liguria  17
agosto  2006,  n.  25  (Disposizioni  sull'autonomia  del   Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria) - inserita,  in  detta
legge, dall'art. 8, comma 2, della legge, della  stessa  Regione,  21
giugno 2016,  n.  8,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  29
dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione  Liguria  per
l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione». 
    2.- La normativa cosi' censurata testualmente prevede  che  «[s]e
la seduta si protrae oltre le ore  ventuno,  al  personale  impegnato
nell'attivita'  di  supporto   diretto   ai   lavori   dell'Assemblea
consiliare  spetta  il  trattamento  previsto  dalla   contrattazione
collettiva nazionale di lavoro  in  caso  di  trasferta».  E  che  il
«[m]edesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al  personale
autista, anche in caso di missioni inferiori alle  otto  ore,  se  il
servizio termina dopo le ore ventidue». 
    3.- Con riferimento all'evocato parametro di  cui  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  la  questione  e'
fondata. 
    3.1.- Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito
della privatizzazione del rapporto  di  pubblico  impiego  -  operata
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), e dai  decreti  legislativi
emanati in attuazione di dette leggi di delega -  la  disciplina  del
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione  e'
retta dalle disposizioni del codice  civile  e  dalla  contrattazione
collettiva. 
    In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni),  emerge  il  principio  per  cui   il   trattamento
economico  dei  dipendenti  pubblici   e'   affidato   ai   contratti
collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, piu'  in
generale, quella del  rapporto  di  impiego  pubblico  rientra  nella
materia «ordinamento  civile»  riservata  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato (sentenze n. 72 del 2017, n. 211 e  n.  61  del
2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n.
77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010). 
    Anche la posizione dei dipendenti  regionali  e'  attratta  dalla
citata  disciplina  del  trattamento  economico   e   giuridico   dei
dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di
impiego e' regolato dalla legge dello Stato e, in virtu'  del  rinvio
da questa operato, dalla contrattazione collettiva. 
    3.2.- La disposizione  della  Regione  Liguria,  qui  oggetto  di
scrutinio - al di la' della anomala sovrapposizione  del  trattamento
di  trasferta  (che   propriamente   consiste   in   una   indennita'
compensativa del disagio materiale e psicofisico che puo'  comportare
il raggiungimento della sede di lavoro) al  diverso  trattamento  che
spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell'orario  di
lavoro - concerne, comunque, un aspetto della  retribuzione;  e,  per
tale assorbente profilo, incide  dunque  sulla  materia  «ordinamento
civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E cio',  di
per se', ne comporta l'illegittimita' costituzionale. 
    4.- Resta assorbita l'ulteriore censura di  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  comma  2,
della legge della Regione Liguria  21  giugno  2016,  n.  8,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015,  n.  27  (Legge  di
stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme
di semplificazione», nella parte in cui  inserisce  l'art.  8-quater,
secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17  agosto
2006, n. 25  (Disposizioni  sull'autonomia  del  Consiglio  regionale
Assemblea legislativa della Liguria). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA