MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Comunicato   relativo   al   decreto   15   maggio   2017,   recante:
«Aggiornamento delle "Linee guida per l'applicazione della  legge  n.
717 del 29 luglio  1949,  recante  norme  per  l'arte  negli  edifici
pubblici".». (17A05221) 
(GU n.172 del 25-7-2017)

 
    Si comunica che al decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
165 del 17 luglio 2017,  per  mero  errore  materiale  non  e'  stato
pubblicato il relativo allegato, che  qui  si  intende  integralmente
riportato. 
 
                                                            «Allegato 
 
       Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 
           recante norme per l'arte negli edifici pubblici 
 
PREMESSA 
    La legge n. 717 del 1949, nata nell'immediato dopoguerra per dare
impulso alla promozione dell'arte  e  della  cultura,  ha  introdotto
l'obbligo di destinare una percentuale dell'importo dei  lavori,  per
la costruzione di nuovi edifici pubblici,  «all'esecuzione  di  opere
d'arte figurativa», poi modificato con la legge n. 237 nel  '60,  con
il termine «abbellimento». 
    Attraverso questa legge, che sostituiva la legge n.  839  dell'11
maggio del 1942, si voleva porre in essere  un  percorso  politico  e
culturale in cui l'arte doveva svolgere  un  ruolo  di  primo  piano,
nell'ottica di affermare «il valore di pubblica utilita'  del  lavoro
artistico» ed accrescere, il nostro patrimonio  artistico  moderno  e
contemporaneo. 
    A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la legge
n.  717/1949,  ai  sensi  del  comma  terzo   dell'art.   117   della
Costituzione, rientra tra le  materie  di  legislazione  concorrente,
ovvero nella «programmazione e organizzazione di attivita' culturali»
e «valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali»  di  competenza
regionale;  non  tutte   le   regioni,   pero',   hanno   predisposto
provvedimenti normativi in materia. 
    Nel corso degli anni la legge ha subito due importanti  modifiche
normative attraverso la gia' citata legge n. 237 del 1960 e la  legge
n. 352 del 1997; in entrambi i casi le variazioni hanno riguardato la
composizione della commissione giudicatrice, sia per quanto  riguarda
il numero dei componenti, sia per  quanto  concerne  i  loro  profili
professionali: infatti, nell'ultima modifica intervenuta nel 1997, la
commissione e' stata «ridotta» a cinque membri, due dei quali  devono
essere artisti di «chiara fama», sebbene non vengano specificati  nel
testo normativo i requisiti ai quali un'amministrazione pubblica deve
fare riferimento per procedere a tali nomine. 
    Un  aspetto  rilevante  delle  modifiche  introdotte   al   testo
originario della legge n. 717 e' quello della esclusione  dall'ambito
di applicazione della legge degli  edifici  industriali,  di  alloggi
popolari, scuole e universita';  da  piu'  parti  e'  stata  rilevata
l'inopportunita' di escludere l'inserimento  di  opere  d'arte  nella
costruzione di nuove  scuole  e  universita',  luoghi  deputati  alla
formazione culturale, in cui prioritaria dovrebbe essere l'attenzione
e l'educazione verso le nuove forme artistiche. 
    Nel corso degli anni la  legge  e'  stata  scarsamente  applicata
anche per la sua limitata diffusione,  rendendola,  di  fatto,  quasi
inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; infatti, spesso
l'accantonamento nel quadro  economico  delle  somme  destinate  alla
realizzazione delle opere d'arte e' stato destinato agli aumenti  dei
costi, una inadempienza che se rilevata in fase  di  conclusione  dei
lavori, comporta di fatto la non collaudabilita' degli stessi. 
    Al fine di rilanciare l'applicazione della legge, con decreto del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con
l'allora Ministero per i beni e le attivita' culturali, il  23  marzo
2006 sono state emanate le Linee guida per l'applicazione della legge
n. 717/1949 recante norme per l'arte negli  edifici  pubblici,  esito
del lavoro svolto da un'apposita commissione costituita da esperti di
entrambi i dicasteri. 
    Con la legge 24 marzo 2012, n. 27, poi, e' stata variata la quota
percentuale dell'importo dei lavori da destinare  alla  realizzazione
di opere d'arte negli edifici pubblici, inizialmente  prevista  al  2
per cento e dal 2012 variabile tra lo 0,5 per cento (per gli  importi
pari o superiori a venti milioni di euro), l'uno per cento  (per  gli
importi pari o superiori a cinque milioni  di  euro  ed  inferiori  a
venti milioni) e il 2 per cento per gli importi pari o  superiori  ad
un milione di euro ed inferiore a cinque milioni  di  euro)  rendendo
quindi tale quota inversamente proporzionale all'importo  complessivo
del progetto. 
    Di recente, la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 del Dipartimento
per le infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il  personale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  indicato  la
necessita' di aggiornare la norma in materia di  contratti  pubblici,
evidenziando  inoltre  l'esigenza  del  puntuale  espletamento  delle
attivita' di verifica, validazione, espressione di parere tecnico  ed
approvazione di un progetto e del relativo quadro  economico  qualora
lo stesso ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 717/1949. 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
    La legge n. 717/1949 prevede che tutte le  amministrazioni  dello
Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo,  nonche'  le  regioni,  le
province, i comuni e tutti gli altri enti  pubblici,  che  provvedano
all'esecuzione di «nuove costruzioni  di  edifici  pubblici»  e  alla
«ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause  di  guerra»,
debbano destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa
totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d'arte  da
inserire nell'ambito dell'edificio. (art. 1) 
    Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la norma  si  applichi
anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti anche in
sopraelevazione) aventi una  autonoma  rilevanza  progettuale  e  che
l'espressione «nuove costruzioni», comprenda anche gli «interventi di
ristrutturazione edilizia» comportanti demolizione  e  ricostruzione:
sono escluse le costruzioni e ricostruzioni di edifici  destinati  ad
uso industriale o di alloggi popolari, scuole ed universita'. 
    E' evidente che la norma fa riferimento ai soli edifici pubblici,
i quali in molti casi hanno rappresentato, e  rappresentano  tuttora,
elementi significativi dei contesti  urbani  in  cui  sono  inseriti,
giocando un ruolo molto  importante  all'interno  della  sistemazione
urbanistica di qualsiasi insediamento. 
    La norma non fa un esplicito riferimento ai contesti  urbani,  ma
sarebbe opportuno estendere l'applicazione della legge anche a luoghi
quali le piazze, i parchi, le  nuove  aree  urbanizzate,  o  comunque
destinate ad uso pubblico di pertinenza dell'edificio nell'ambito dei
programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana,  dove  attraverso
questo  strumento  normativo   urbanisti,   architetti   ed   artisti
potrebbero interpretare i nuovi luoghi della  modernita',  attraverso
forme e linguaggi contemporanei che possano dare una riconoscibilita'
e qualita' a questi spazi. 
    Del resto la proposta di  estendere  la  legge  anche  alle  aree
urbane  era  inserita  all'interno  del  disegno  di  legge  n.  1264
intitolato «Legge quadro sulla  qualita'  architettonica»  comunicato
alla Presidenza del Senato il 5  dicembre  2008,  voluto  dall'allora
Ministro per i beni e le attivita' culturali  on.  Sandro  Bondi,  di
concerto con altri cinque ministeri; infatti, all'art.  10,  comma  1
era previsto che la norma doveva essere estesa anche  ai  lavori  «di
ristrutturazione  urbanistica»,  intervento  notoriamente  esteso  ai
luoghi, strade, piazze, aree verdi e infrastrutture, appunto. 
PROCEDURE 
    Sin dal primo livello di progettazione sara'  opportuno  indicare
le  modalita'  di  interazione  tra  l'opera  d'arte  e   lo   spazio
architettonico o urbano nel quale si dovra' inserire. Nella specifica
delle motivazioni riguardo la scelta  progettuale,  a  partire  dalla
destinazione dell'edificio pubblico e quindi  dei  possibili  utenti,
l'attenzione si concentrera' sulle  tipologie  di  opera  d'arte  con
riferimento anche alle possibili collocazioni rispetto alla gerarchia
degli spazi previsti e quindi all'accostamento  dei  materiali.  Tali
riflessioni risulteranno anche dai grafici  illustrativi,  dai  quali
emergeranno i rapporti  «di  massima»  formali/funzionali  tra  opera
d'arte e contesto architettonico. Dalla stima dei costi risultera' la
fattibilita' amministrativa. 
    Si  sottolinea  pertanto  l'opportunita'  che  la  procedura  per
l'individuazione dell'artista possa avvenire prima  dell'elaborazione
del progetto definitivo. 
    Nella relazione descrittiva e nei disegni del progetto definitivo
saranno  concretizzate  le  scelte  indicate  nel  primo  livello  di
progettazione con le specifiche tecniche-funzionali  dell'inserimento
dell'opera nel  manufatto  architettonico  e  i  rapporti  formali  e
linguistici.  Saranno  definiti   quindi   i   principali   parametri
dimensionali  e  tipologici   dell'opera   d'arte   e   dai   grafici
risulteranno gli spazi  (siano  essi  esterni  o  interni)  a  questa
dedicati e le opere necessarie per il suo  corretto  inserimento.  Le
scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo. 
    L'artista, la cui opera verra' scelta  per  essere  inserita  nel
contesto di nuova progettazione,  oltre  a  fornire  l'opera  stessa,
dovra' allegare una scheda tecnica del manufatto, con  le  specifiche
inerenti  il  piano  di  manutenzione  e   conservazione,   ai   fini
dell'ordinaria e straordinaria manutenzione. 
    Il  responsabile  unico  del  procedimento   dell'amministrazione
pubblica adempie tutti i compiti attribuitigli ai sensi dell'art.  31
del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  controlla  che  nel
quadro economico siano comprese le spese per  opere  artistiche,  ove
previsto. In caso di varianti che comportino  l'aumento  della  spesa
complessiva  finale,  accertera'  che  la  quota  prevista  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  1  della  legge  n.  717/1949,  sia  ricalcolata
sull'ultimo costo effettivo. 
    La norma - al comma 6 dell'art. 1 - prevede  la  possibilita'  di
acquistare «...opere d'arte mobili, di pittura, e di scultura...»  in
luogo della progettazione, sin dalle fasi preliminari,  affinche'  la
stessa  sia  organicamente  inserita   nello   spazio   dell'edificio
pubblico. Dalla prassi operativa si e' potuto constatare  che  questa
scelta  alternativa  non  sempre  ha  avuto  effetti   positivi   per
l'inserimento di dette opere acquistate successivamente  al  processo
di progettazione;  questa  circostanza  ha  generato  un  effetto  di
estraniamento  della  stessa  opera  dal  contesto,  con  perdita  di
significato, per cui si  ritiene  che  questa  possibilita'  dovrebbe
essere di fatto scoraggiata dalle stesse amministrazioni. 
    Ad ogni modo, sia  nel  caso  precedente  di  acquisto  di  opere
d'arte, sia  per  l'individuazione  dell'artista,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, pubblicita', imparzialita' e nell'ambito dei
compiti del responsabile del procedimento della stazione  appaltante,
l'amministrazione pubblica predisporra' una procedura concorsuale. 
    Per la scelta dell'artista la norma (art. 2) stabilisce che nella
commissione  oltre   al   rappresentante   dell'amministrazione,   al
progettista della costruzione, e  al  Soprintendente  competente  per
territorio siano presenti due  «artisti  di  chiara  fama»  (nominati
dalla  stessa  amministrazione)  dato  che  dal   curriculum   dovra'
evincersi la riconosciuta esperienza nel settore in ambito  nazionale
e/o internazionale. 
    La procedura concorsuale incentivera' la partecipazione anche  di
giovani artisti e l'utilizzo di forme artistiche piu' sperimentali. 
    Nella  prassi  operativa  si  e'  potuto  constatare   che   alla
commissione  sono  stati  affiancati,   per   casi   di   particolare
complessita', senza diritto di voto, altri due esperti in possesso di
riconosciuta competenza curatoriale nel settore della storia e  della
critica dell'arte contemporanea. 
    Poiche' tra i  compiti  istituzionali  assegnati  alla  Direzione
generale arte e architettura contemporanee  e  periferie  urbane,  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, art. 16, comma 2, lettera o),  rientra  l'attivita'  di
vigilanza  sulla  realizzazione  delle  opere  d'arte  negli  edifici
pubblici, il Soprintendente comunichera' alla DGAAP  tutte  le  varie
fasi di svolgimento  della  procedura,  quali  la  progettazione,  il
concorso per la scelta dell'artista e la  realizzazione  delle  opere
d'arte, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1  lettera  u)  del  decreto
ministeriale 23 gennaio 2016. 
    A  tal  fine  la   Direzione   generale   arte   e   architettura
contemporanee e periferie urbane potra' fornire supporto e consulenza
tecnico-scientifica nella procedura concorsuale, anche attraverso  la
partecipazione di un proprio rappresentante esperto in materia. 
    Il bando del concorso specifichera'  i  livelli  di  restituzione
grafica del progetto e, a seconda  della  complessita'  delle  opere,
l'eventuale rappresentazione tridimensionale. 
VIGILANZA 
    La  norma  impone  al  collaudatore  dei  lavori  relativi   alla
costruzione di nuovi edifici pubblici l'obbligo di  «accertare  sotto
la sua personale responsabilita'» l'applicazione della  legge  e,  in
«difetto la costruzione dovra' essere  dichiarata  non  collaudabile,
fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati  adempiuti  o  la
amministrazione inadempiente abbia versato  la  somma  relativa  alle
opere mancanti maggiorata del 5% alla  Soprintendenza  alle  gallerie
competente   per   territorio,   la   quale   si   sostituisce   alla
amministrazione  interessata  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
legge.» (art. 2-bis). 
    Con la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 in merito alle modalita'
di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, il Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiarito  che  nel  corso  del
procedimento il primo passaggio da eseguire e' quello di accertare in
sede di verifica, validazione o espressione di un parere  tecnico  su
un progetto per la costruzione di  un  nuovo  edificio  pubblico  che
ricada all'interno della soglia  prevista  per  l'applicazione  della
legge n. 717/1949, che nel quadro economico sia stata accantonata  la
somma necessaria per la realizzazione dell'opera d'arte prevista. «La
stessa verifica dovra' essere effettuata in sede  di  espressione  di
parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in
corso d'opera»; al responsabile  del  procedimento  spetta  anche  il
compito di curare il  raccordo  tra  la  realizzazione  dell'edificio
pubblico e l'installazione artistica «promuovendo in  tempi  adeguati
il relativo bando» e prima della fine del procedimento verificare che
«il  collaudatore  si  sia  espresso  positivamente  in  merito  agli
adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49». 
    Il Soprintendente ai sensi del combinato disposto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  art.
16, comma 2, lettera o) e dell'art. 4, comma 1 lettera u) del decreto
ministeriale  23  gennaio  2016  dovra'  trasmettere  alla  Direzione
generale arte e architettura contemporanee e periferie  urbane  copia
della  documentazione  di  collaudo  e  degli  adempimenti   previsti
dall'art. 3 della legge n. 717/1949 comprovante l'avvenuta esecuzione
dell'opera d'arte. 
    In merito all'attivita' di vigilanza, si segnala la necessita' di
rafforzare tale attivita',  in  particolare  attraverso  una  stretta
collaborazione tra A.N.A.C., l'Osservatorio dei lavori pubblici e  il
MiBACT; inoltre, appare  opportuno  dare  una  maggiore  evidenza  ai
concorsi per la realizzazione di  nuovi  edifici  pubblici  ricadenti
all'interno della soglia prevista per l'applicazione della  legge  n.
717/1949, attraverso la pubblicazione dei relativi bandi su  siti  di
settore, ordini professionali nonche' della DGAAP. 
    Attraverso la circolare n. 5  emanata  dalla  DGAAP  in  data  10
dicembre 2015 sono state impartite agli uffici periferici del  MiBACT
linee  di  indirizzo  tali  da  consentire  una  maggiore  azione  di
monitoraggio e di supporto tecnico all'amministrazione che redige  il
progetto,  anche  mediante  la  richiesta  di  pareri  alla  medesima
Direzione generale cosi' come previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 
    Inoltre, con la medesima circolare, e' stato chiesto agli  uffici
periferici del MiBACT di intraprendere una serie di iniziative atte a
formalizzare  la  comunicazione   dell'avvio   delle   procedure   di
progettazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'art. 1 comma 1 della legge n. 717/1949; infatti,  attualmente  la
legge non prevede alcuna  comunicazione  in  tal  senso,  ma  in  uno
spirito di fattiva collaborazione tra le  pubbliche  amministrazioni,
tale adempimento potrebbe risultare utile in relazione all'azione  di
monitoraggio da parte delle Soprintendenze. 
    In ultimo, attraverso la circolare sopra citata, e' stato chiesto
agli uffici periferici del MiBACT, di comunicare semestralmente  alla
DGAAP: 
      - tutte le segnalazioni della realizzazione  di  nuovi  edifici
provenienti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma
1 della legge n. 717/1949; 
      -  l'eventuale  comunicazione   da   parte   del   collaudatore
dell'avvio, per il tramite del RUP, della procedura  di  sostituzione
dell'amministrazione da parte della Soprintendenza; 
      - l'avvenuto versamento della somma pari al 5% dell'importo dei
lavori delle opere d'arte alla Soprintendenza; 
      - l'avvio  della  procedura  di  sostituzione  da  parte  della
Soprintendenza; 
      - l'avvenuto rilascio del certificato di collaudo e  del  nulla
osta prima del pagamento finale della spesa per l'opera d'arte. 
 
              Linee guida all'applicazione della legge 
 
Art. 1 - Comma 1 
    (non applicabile all'edilizia scolastica ex art. 9 legge  n.  412
del 1975, universitaria ex art. unico legge n. 54 del 1979, sanitaria
ex art. 3, comma 6, legge n. 492 del 1993) 
    Le amministrazioni dello Stato, anche con  ordinamento  autonomo,
nonche' le regioni, le province, i comuni  e  tutti  gli  altri  enti
pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non
inferiore alle seguenti percentuali: 
      - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione
di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
      - un per cento per gli  importi  pari  o  superiori  ad  cinque
milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 
      - 0,5 per cento per  gli  importi  pari  o  superiori  a  venti
milioni di euro. 
    (comma cosi' sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera a),  legge
n. 27 del 2012) 
Commento 
    I soggetti tenuti all'applicazione della legge n.  717/1949  sono
le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e tutti
gli  enti  pubblici  che  provvedono   alla   esecuzione   di   nuove
costruzioni, ovvero alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti. 
    Sotto il profilo  soggettivo,  in  relazione  all'evoluzione  del
quadro istituzionale e alla presenza nel settore di  nuovi  soggetti,
quali gli organismi di diritto pubblico,  puo'  ritenersi  che  anche
quest'ultimi siano tenuti all'applicazione della legge in esame. 
    Sotto quello oggettivo, deve ritenersi che la norma  si  applichi
anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica  aggiunti,  anche
in sopraelevazione) aventi una autonoma rilevanza progettuale, e  che
l'espressione «nuove costruzioni», con riferimento alle tipologie  di
interventi previste dal T.U. dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 380/2001, comprenda anche gli «interventi
di   ristrutturazione    edilizia»    comportanti    demolizione    e
ricostruzione, nonche'  gli  spazi  pubblici  che  rientrino  tra  le
pertinenze degli stessi edifici. 
    La quota prevista all'art. 1, comma 1, in quanto inserita fra  le
somme a disposizione del quadro economico (sia pure con  rilevanza  e
destinazione autonome e non  modificabili),  va  rapportata  al  solo
importo dei lavori. 
    Nello stesso quadro economico  l'amministrazione  avra'  cura  di
riportare fra le somme a disposizione le seguenti voci: 
      - oneri IVA per l'opera d'arte; 
      - somme relative al  funzionamento  della  commissione  per  la
scelta degli artisti; 
      - oneri per le procedure di gara; 
    eventuali  oneri  per  un  esperto   di   comprovata   esperienza
curatoriale che affianchera' il progettista  nelle  diverse  fasi  di
svolgimento del procedimento. 
Comma 2 
    Sono escluse da tale obbligo le costruzioni  e  ricostruzioni  di
edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale
pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un
milione di euro. 
(comma cosi' sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b),  legge  n.
27 del 2012) 
Commento 
    Tale esclusione e' stata estesa, dall'art. 9,  ultimo  paragrafo,
della legge 5  agosto  1975,  n.  412  recante  «Norme  sull'edilizia
scolastica e piano finanziario d'intervento» anche a tutte  le  opere
di  edilizia  scolastica,  comprese  quelle  di   completamento   nei
confronti delle quali e' appunto abrogato il disposto di cui all'art.
1 della legge 29 luglio 1949, n. 717. Inoltre, con  il  decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, recante «Norme transitorie per il personale
precario delle Universita'» - articolo unico  -  anche  le  opere  di
edilizia universitaria, comprese quelle di completamento  sono  state
escluse dall'applicazione della legge in esame 
Comma 3 
    I progetti relativi agli  edifici  di  cui  alla  presente  legge
dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere  d'arte  e
il computo del relativo importo. 
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, legge 3 marzo 1960, n. 237 
Commento 
    Il comma 3 aggiunto dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, prevede che
i «progetti» debbano contenere l'indicazione «di massima» delle opere
d'arte in questione e il computo del relativo importo.  In  relazione
alle  fasi  progettuali  disciplinate  dall'art.   23   del   decreto
legislativo 15 aprile 2016 n.  50,  appare  pertanto  opportuno  che,
all'interno della relazione generale, sia indicato il  livello  e  il
tipo di interazione che si intende stabilire tra l'opera d'arte e  il
contesto architettonico.» 
    Per esempio, potra' essere utile definire, sia  pure  in  termini
generali, il rapporto linguistico/formale/ funzionale che  intercorre
tra l'opera d'arte e l'architettura, attraverso una  prima  serie  di
riflessioni sulla natura e la destinazione dell'edificio pubblico, la
sua collocazione nel contesto urbano, le funzioni e le attivita'  che
vengono espletate al suo interno e i  suoi  «utenti».  Pertanto,  nel
primo livello di progettazione la relazione di accompagnamento, oltre
alla previsione  di  spesa  inserita  nel  quadro  economico,  potra'
contenere indicazioni riguardo: 
      -  alla  possibile   interazione   da   prevedere   tra   opera
d'arte/edificio o parti significative di esso; 
      - alle diverse tipologie di opera d'arte, con riferimento  alle
possibili   opportune   collocazioni    all'interno    degli    spazi
dell'edificio pubblico; 
      - alla relazione gerarchica con gli spazi pubblici. 
    Per garantire la piu' ampia integrazione tra le  professionalita'
interessate,  e'  importante  che  la  procedura  di   individuazione
dell'artista avvenga tempestivamente, salvo il caso in cui  l'artista
venga individuato nell'ambito del concorso  di  progettazione  o  del
concorso di idee effettuati per il progetto (e'  salva,  per  contro,
l'ipotesi in cui insuperabili difficolta' impediscano  di  completare
la suddetta procedura d'individuazione  prima  dell'elaborazione  del
progetto definitivo). 
    Prima dell'approvazione del progetto definitivo  il  progettista,
avvalendosi di un esperto (con specifica professionalita'  nel  campo
curatoriale  nazionale  e/o  internazionale)  oltre  ad  indicare  il
rapporto  fra  architettura  e  opera  d'arte,  o  meglio,  coniugare
l'architettura  con  il  momento  artistico,  dovra'  individuare   i
contenuti  tecnico-economici  e  funzionali   che   potranno   essere
utilizzati per la redazione del successivo  bando  di  concorso,  che
sara' parte integrante  della  documentazione  allegata  al  progetto
definitivo. 
    Infatti, nel passaggio al progetto  definitivo,  possono  trovare
collocazione  le  previsioni   inerenti   il   concreto   inserimento
dell'opera  d'arte  (definendone  in  linea   di   massima   la   sua
collocazione e i principali  parametri  -  dimensionali,  tipologici,
ecc.).  Inoltre,  nel  bando  concorsuale  si  dovra'  prevedere  che
l'artista presenti, anche un piano di  manutenzione  e  conservazione
della stessa. 
    L'opera d'arte, pertanto, trova in questa fase  una  sua  precisa
interrelazione  con  l'architettura,  non  soltanto  sul  piano   del
rapporto formale e linguistico, ma anche  sotto  il  profilo  tecnico
(strutturale, impiantistico, ecc.) ovvero  funzionale  (laddove,  per
esempio, l'opera d'arte faccia parte integrante  dei  «materiali»  di
realizzazione   dell'edificio,   costituendone   alcune    componenti
realizzative (pavimentazioni, cancellate, recinzioni, vetrate,  ecc).
Gli elaborati del progetto definitivo possono  essere  integrati  con
l'individuazione planimetrica degli ambienti (interni o  esterni)  in
cui si  prevede  l'inserimento  dell'opera  artistica,  corredata  di
indicazioni circa la natura, le dimensioni e il ruolo (gli  eventuali
impianti) che l'opera stessa richiede. 
    Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1 hanno l'obbligo  di
garantire la  sicurezza  e  la  conservazione  delle  opere  di  loro
proprieta'. 
    Le opere d'arte realizzate ai sensi  dell'art.  1,  comma  1  per
l'abbellimento di edifici pubblici  non  potranno  di  regola  essere
spostate o collocate in siti  diversi  da  quelli  individuati  negli
elaborati del progetto definitivo e indicati  dal  progettista  nella
planimetria degli ambienti (interni o  esterni)  in  cui  si  prevede
l'inserimento dell'opera artistica. 
    Le opere non possono essere distrutte, deteriorate, danneggiate o
adibite ad usi tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione. 
    Per motivi straordinari potra' essere previsto lo spostamento  di
un'opera d'arte,  su  autorizzazione  rilasciata  dal  Soprintendente
competente per territorio previo parere della Direzione generale arte
e architettura contemporanee e periferie urbane. 
    Quando le opere d'arte rientrino nei beni culturali ai sensi  del
decreto legislativo n.  42/2004  e  ss.mm.ii.  sono  sottoposte  alle
disposizioni previste dal medesimo codice dei beni culturali. In caso
contrario, le opere d'arte afferiscono al demanio o patrimonio  dello
Stato e degli  altri  enti  pubblici  e,  come  tali,  soggette  alle
disposizioni previste da norme specifiche o  dal  codice  civile  nel
libro terzo capo II articoli 822 e ss. 
Comma 4 (nota 3) 
    Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti  separati  e
anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione  della  presente
legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto 
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, legge 3 marzo 1960, n. 237 
Commento 
    La  stazione  appaltante  dei  lavori,  mediante  la  figura  del
responsabile del procedimento, anche nei  casi  in  cui  l'intervento
debba essere appaltato per lotti successivi, stabilisce ed  individua
nel quadro economico del progetto generale dell'intervento  la  spesa
complessiva  destinata  alle  opere   artistiche.   Tale   spesa   e'
quantificata cosi' come previsto dal comma 1 del presente articolo. 
    Cio' premesso, nel caso in cui durante il corso dei lavori si sia
manifestata  l'esigenza  di  apportare  varianti  al   progetto   che
comportino  l'aumento  della  spesa  complessiva  finale,  la   quota
prevista dall'art. 1, comma 1 dovra' essere ricalcolata in ragione di
tale ultimo costo effettivo, e  l'amministrazione  appaltante  dovra'
approvare  il  nuovo  quadro  economico,  avendo  altresi'  cura   di
aggiornare l'importo relativo alle opere d'arte 
Comma 5 
    A formare la quota del 2 per cento non concorrono  le  somme  che
eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. 
Commento 
    Il comma sopra riportato e' sopravvissuto nella sua  formulazione
originaria alle modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 della  legge
3 marzo 1960, n. 237, anche  se  risulta  anacronistico  rispetto  al
contesto  culturale  contemporaneo,  posto   che   il   concetto   di
«decorazione» non appartiene all'attuale  linguaggio  architettonico.
In via interpretativa, si puo' ritenere che la norma conservi il  suo
significato in quanto intende  distinguere  e  differenziare  l'opera
d'arte, propriamente detta, da altre forme  di  decorazione  previste
dal progetto architettonico, quali quelle ottenute mediante materiali
e/o trattamenti di finitura,  ovvero  al  linguaggio  architettonico,
quali membrature, cornici, paraste, ecc.,  ovvero  ancora,  ad  altre
forme di decorazione generale. Da qui, si puo' ulteriormente  dedurre
la volonta' del legislatore di considerare l'opera  d'arte  non  come
una  mera  tappa  del  processo  di   realizzazione   del   manufatto
architettonico,  bensi'  come  un  apporto  esterno  derivato  da  un
processo creativo autonomo, destinato ad integrarsi - anche  in  modo
dialettico - con il linguaggio architettonico e con le scelte operate
dal progettista. 
Comma 6 
    Qualora il progetto architettonico non  preveda  l'esecuzione  in
sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2  per  cento  di  cui
sopra verra' devoluto all'acquisto e all'ordinazione di opere  d'arte
mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione  degli
interni. 
Commento 
    L'eventualita' che l'opera d'arte non sia realizzata in  situ  e'
contemplata a fronte di una precisa scelta architettonica (e non gia'
a fronte di una mera dimenticanza progettuale posto che, in tal caso,
l'amministrazione appaltante e' tenuta a dare applicazione alle norme
di cui al successivo art. 2-bis). Laddove il progetto  architettonico
non contempli l'esecuzione dell'opera artistica durante il corso  dei
lavori  edilizi,  ne'  il  suo  inserimento   fisso   e   inamovibile
nell'edificio pubblico,  si  procede  all'acquisto  di  opere  d'arte
mobili, quali pitture e  sculture,  da  collocare  all'interno  degli
edifici. In tali casi, la  scelta  delle  opere  da  acquistare  deve
avvenire con le procedure di cui al successivo art. 2,  vale  a  dire
mediante procedura concorsuale. E' evidente,  tuttavia,  la  radicale
differenza di significato tra la realizzazione di un progetto in  cui
cultura  architettonica  ed  espressione  del  genio   artistico   si
confrontano all'interno di uno stesso processo realizzativo, rispetto
ad un mero inserimento di oggetti dotati di una  «valenza  artistica»
effettuato  quando  l'edificio  pubblico   e'   ormai   completamente
definito.   L'inserimento   «non   programmato»   dell'opera   d'arte
all'interno degli edifici pubblici (l'acquisto di un quadro,  di  una
scultura) e' evidentemente cosa assolutamente diversa  dal  concepire
lo spazio architettonico in relazione ad un'opera d'arte per la quale
il progettista  abbia  definito  nel  corso  della  progettazione  il
contesto  di  inserimento   sia   mediante   specifiche   di   natura
dimensionale  o  localizzativa,  sia  mediante  la  realizzazione  di
«condizioni»  ambientali  che  influenzano  e  interagiscono  con  la
sensibilita' dell'artista. 
    Riguardo, infine, all'inserimento di opere  d'arte  realizzate  a
prescindere dalle caratteristiche del progetto architettonico e al di
fuori di esso, va infine registrata la circostanza che tale procedura
ha  prodotto  in  alcuni  edifici   contemporanei   un   effetto   di
«estraniamento» in cui la relazione tra «edificio  pubblico  e  opera
d'arte», si e' spesso risolta con esiti di anonimato e di sostanziale
perdita di significato. 
Art. 2 (nota 5) 
    La scelta degli artisti per l'esecuzione delle  opere  d'arte  di
cui all'art. 1 e'  effettuata,  con  procedura  concorsuale,  da  una
commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul  cui
bilancio grava la  spesa,  dal  progettista  della  costruzione,  dal
soprintendente per i beni artistici e storici  competente  e  da  due
artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima. 
(5) Articolo cosi' sostituito prima dall'art. 3, legge 3 marzo  1960,
  n. 237 e successivamente dall'art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 352 
Commento (nota 6 e 7) 
    Il disposto normativo dell'articolo in questione non lascia dubbi
sulla necessita' che la scelta degli  artisti  sia  effettuata  sulla
base di una procedura concorsuale. 
    Non  e'  agevole  qualificare,  sotto  il  profilo  dell'evidenza
pubblica, l'affidamento della prestazione consistente nell'esecuzione
dell'opera  d'arte,  posto  che,  se  non  sembrano  rinvenibili  gli
elementi  che  caratterizzano  l'ambito  degli  appalti  pubblici  di
lavori, manca anche un collegamento univoco  con  la  disciplina  dei
servizi. 
    In mancanza di una previsione specifica,  un  riferimento  sicuro
puo' essere  rappresentato  dai  principi  generali  di  pubblicita',
trasparenza, imparzialita', desumibili dall'ordinamento comunitario e
posti  a  tutela  della  concorrenza  e  del  mercato  in  tutte   le
prestazioni professionali. 
    Per quanto riguarda la composizione della commissione,  la  norma
in commento prevede la presenza di  due  artisti  di  «chiara  fama»,
ossia che abbiano  una  riconosciuta  esperienza  nel  settore.  (per
esempio partecipazione a mostre o a eventi di rilievo  nazionale  e/o
internazionale). 
    Si puo' ritenere che questa prescrizione, oltre ad assicurare  la
presenza di un apporto specialistico ai lavori della Commissione, sia
intesa a garantire che  l'acquisto  (o  la  realizzazione)  di  opere
d'arte concorra, a tutti gli effetti, ad incrementare  il  patrimonio
artistico dello Stato. 
    In questo senso, la stazione appaltante, cui spetta il compito di
costituire la Commissione di aggiudicazione del  concorso  per  opere
artistiche, oltre al proprio  rappresentante,  al  progettista  e  al
Soprintendente, deve prevedere la presenza di  artisti  che,  per  la
loro rappresentativita' (nota  6),  siano  in  grado  di  offrire  un
apporto specialistico, particolarmente qualificato,  nella  selezione
delle opere poste a concorso. Quanto  sopra  deve  considerarsi  come
risposta al dettato della norma. 
    Peraltro,   dall'esame   di   alcuni    bandi    pubblicati    da
Amministrazioni comunali, si rileva che, per concorsi di  particolare
complessita', si e' ritenuto opportuno far partecipare alle attivita'
della Commissione giudicatrice esperti in  possesso  di  riconosciute
competenze  nel  settore  della  storia  e  della  critica  dell'arte
contemporanea. 
    Tale orientamento e' da ritenersi condivisibile in quanto  amplia
l'ambito  di  valutazione  dell'opera  d'arte  introducendo   criteri
storico-artistici che  possono  rappresentare  un'ulteriore  garanzia
nella scelta dell'opera. 
    Resta inteso che la partecipazione  degli  esperti  ha  carattere
consultivo e che alla valutazione dei concorrenti  in  senso  stretto
(con  attribuzione  di  punteggi  e  votazioni)  possono  partecipare
soltanto i cinque componenti della Commissione previsti dall'art. 2. 
    Nel caso di procedura di  aggiudicazione  mediante  concorso,  la
scelta degli artisti avviene sulla  scorta  del  prodotto  presentato
dall'artista. 
    Nei  casi  in  cui  l'opera  da  realizzare  sia  particolarmente
complessa o di dimensioni tali  da  non  poter  essere  adeguatamente
riprodotta a scala inferiore, il bando di concorso puo' prevedere che
l'idea venga rappresentata mediante tecniche grafiche o fotografiche,
nonche'  attraverso  tecnologie  digitali,  integrate  da   relazioni
descrittive dei materiali e delle modalita' realizzative. 
    Peraltro, dall'esperienza nella gestione dei concorsi  e'  emerso
che, nella scelta delle opere da mettere a concorso  e  dei  relativi
modi  di  presentazione,  e'  pratica  corrente  per  l'artista   far
precedere l'opera definitiva da un bozzetto in scala ridotta,  se  si
tratta di scultura, per poi procedere alla sua realizzazione,  mentre
questo non sempre avviene per le opere pittoriche. 
    In genere, infatti, solo se il quadro/pannello e'  di  dimensioni
notevoli, l'artista predispone prima un bozzetto in scala, altrimenti
per dimensioni medio-piccole, opera direttamente sul supporto al vero
(nota 7). 
    Per le  dimensioni  intermedie  la  richiesta  di  presentare  il
bozzetto o il quadro  al  vero  potra'  dipendere  dalla  particolare
tecnica esecutiva richiesta o, eventualmente, dalla specificita'  del
tema. 
    Nel caso del concorso articolato in  due  fasi,  nella  prima  di
queste gli artisti presentano  il  curriculum  e  immagini  di  opere
realizzate, consentendo di scegliere gli artisti  che,  per  la  loro
rispondenza ai requisiti posti a base di gara e per le loro  qualita'
artistiche, sono  ritenuti  maggiormente  idonei  a  interpretare  le
richieste dell'amministrazione aggiudicataria. Tali  artisti  vengono
invitati alla seconda fase nella quale presentano il loro progetto  o
la loro opera e tra questi verra' scelto il vincitore. 
    Secondo questa  procedura  e'  prassi  riconoscere  a  tutti  gli
artisti invitati, escluso il vincitore, un rimborso spese. 
(6)  S'intende  per  «rappresentativita'»  la   presenza   di   opere
  dell'artista in importanti collezioni o Musei di livello  nazionale
  e/o internazionale. 
(7)  Dare  una  quantificazione  esatta  della  dimensione   «grande»
  «intermedia» e «piccola» non e' facile, specie quando si tratta  di
  arte  contemporanea.  Comunque,  a  titolo  puramente   indicativo,
  possiamo considerare «grandi» le opere di  dimensioni  superiori  a
  cm. 150 x 120 e «piccole» quelle inferiori a cm. 100 x 100. 
Art. 2-bis (nota 8) 
    Nelle operazioni  di  collaudo  delle  costruzioni  di  cui  alla
presente  legge  il  collaudatore  dovra'  accertare  sotto  la   sua
personale  responsabilita'  l'adempimento  degli  obblighi   di   cui
all'art. 1. In difetto la costruzione dovra'  essere  dichiarata  non
collaudabile, fino a quando gli obblighi di  cui  sopra  siano  stati
adempiuti o l'amministrazione inadempiente  abbia  versato  la  somma
relativa alle opere mancanti maggiorata del  5%  alla  Soprintendenza
alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla
amministrazione  interessata  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
legge. 
(8) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 237 
Commento 
    Nell'integrare la legge n. 717/1949 con la norma sopra  indicata,
il legislatore ha evidentemente preso atto che  l'applicazione  della
legge stessa avveniva in modo discontinuo, e ha  quindi  affidato  al
collaudatore della costruzione, che di norma interviene ad opere gia'
ultimate, la responsabilita'  di  verificare  l'accantonamento  delle
somme, di cui all'art. 1, nonche' l'avvio delle procedure concorsuali
per la realizzazione dell'opera d'arte. 
    In caso di totale o parziale inadempienza,  il  collaudatore  non
potra' concludere il collaudo della  costruzione,  fintanto  che  non
siano state completate le procedure di cui all'art. 2 precedentemente
esaminato, ovvero non sia stato pubblicato il bando di  concorso  per
la individuazione degli artisti cui affidare l'esecuzione delle opere
d'arte. 
    In alternativa, l'amministrazione inadempiente dovra' versare  la
somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento,  alla
Soprintendenza competente per territorio. Non e' agevole  individuare
la ratio di detta maggiorazione del 5 per cento:  escluso  che  possa
trattarsi di una «penale» per l'amministrazione inadempiente,  oppure
di un riconoscimento economico per le attivita' sostitutive poste  in
essere dalla Soprintendenza, non puo' invece escludersi  una  valenza
disincentivante di comportamenti inerti  di  fronte  alla  tempestiva
individuazione e realizzazione dell'opera d'arte; si ritiene comunque
che tale maggiorazione non possa che essere destinata ad integrare la
percentuale delle somme previste dallo stesso art. 1,  comma  1,  per
coprire la maggiore spesa che  si  determina  nella  eventualita'  di
dover inserire  opere  d'arte  in  un  edificio  ormai  completamente
ultimato. 
    Quanto alle  modalita'  attraverso  le  quali  la  Soprintendenza
competente  si  sostituisce  all'amministrazione   interessata,   per
l'adempimento degli  obblighi  previsti  dalla  legge  in  esame,  si
ritiene che non si possa prescindere da quanto previsto  dall'art.  2
della legge stessa, e che pertanto sia comunque necessario  procedere
mediante l'indizione di un concorso pubblico. 
Art. 3. 
    Sugli importi destinati ad opere d'arte  figurativa,  di  cui  al
primo comma dell'art. 1 e da  liquidarsi  dopo  regolare  collaudo  e
nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza  alle  gallerie,
agli artisti esecutori, verra' trattenuto il 2  per  cento  a  favore
della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25
maggio 1936, n. 1216. 
    Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad
acquisizioni e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1. 
    Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza  e  belle
arti verra' fatto direttamente dall'amministrazione sul cui  bilancio
grava la spesa della costruzione o ricostruzione. 
Commento 
    La liquidazione  dell'importo  relativo  all'opera  d'arte  viene
disposto a favore dell'artista esecutore, previo nulla osta da  parte
della competente Soprintendenza, alla quale gli Enti di cui  all'art.
1  comma  1  avranno  trasmesso  l'avvio  del  procedimento  per   la
realizzazione delle nuove costruzioni unitamente al quadro  economico
dal quale si  desuma  l'accantonamento  delle  somme  previste  dallo
stesso art. 1, comma 1. 
    Da  quanto  sopra  si  evince  che,  il   collaudatore   generale
dell'opera pubblica ha la responsabilita' di verificare che nel corso
della costruzione  dell'edificio  pubblico  sia  stato  correttamente
disposto l'accantonamento delle somme previste dallo stesso  art.  1,
comma 1 e che si sia dato luogo alle procedure concorsuali. 
    A  installazione  conclusa,  potra'  darsi  luogo   al   collaudo
dell'opera  d'arte  ovvero  al  nulla  osta,  che  risulta,   dunque,
indipendente dal collaudo generale  dell'opera  pubblica.  Il  «nulla
osta» da parte della competente Soprintendenza trova una  motivazione
nella competenza generale che questo organo del Ministero dei beni  e
delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   ha   nel   settore
dell'acquisizione  di  opere   d'arte   da   parte   della   pubblica
amministrazione, ma riveste una ulteriore specificita', nel  caso  in
cui l'aggiudicazione che  chiude  la  procedura  concorsuale  di  cui
all'art. 2, sia stata effettuata  valutando  non  l'opera  nelle  sue
dimensioni (e nei materiali)  definitivi,  ma,  come  preventivamente
consentito nel bando di gara, sulla scorta  di  un  bozzetto  che  ne
riproduce le  caratteristiche  principali,  sia  pure  in  dimensioni
opportunamente  ridotte   e   con   materiali   non   necessariamente
coincidenti con quelli che saranno utilizzati per l'opera al vero. In
tale circostanza,  l'intervento  finale  della  Soprintendenza,  gia'
presente nella  composizione  della  Commissione  di  aggiudicazione,
consente di verificare che la «trasposizione» nell'opera  definitiva,
non tradisca il contenuto e le qualita' artistiche,  individuate  nel
bozzetto a scala ridotta. 
    Il Soprintendente ai sensi del combinato disposto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  art.
16, comma 2, lettera o) e dell'art. 4, comma 1 lettera u) del decreto
ministeriale 23  gennaio  2016  dovra'  trasmettere  alla   Direzione
generale arte e architettura contemporanee e periferie  urbane  copia
della  documentazione  di  collaudo  e  degli  adempimenti   previsti
dall'art. 3 della legge n. 717/1949 comprovante l'avvenuta esecuzione
dell'opera d'arte. Inoltre la Direzione generale potra' fornire  ogni
supporto tecnico-scientifico per l'attuazione del bando concorsuale. 
    L'amministrazione  su  cui  grava  la  realizzazione  dei  lavori
provvedera' a versare  le  somme  dovute  non  alla  cassa  nazionale
assistenza e belle arti - soppressa nel giugno 2010 per  accorpamento
delle funzioni con l'Enpals successivamente anch'esso soppresso -  ma
all'INPS. 
 
                                                             ALLEGATO 
 
          INDICAZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI 
 
    - L'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa  per
la realizzazione di un nuovo edificio o parte di  esso,  provvede  ad
accantonare le somme previste all'art. 1 della legge 29 luglio  1949,
n. 717 e ss.mm.ii. 
    - La stazione appaltante provvede, tramite decreto,  alla  nomina
della Commissione secondo quanto indicato  all'art.  2  della  stessa
legge e secondo le indicazioni delle presenti linee guida, al fine di
espletare il concorso per la scelta  dell'artista  che  eseguira'  le
opere d'arte previste nel progetto definitivo. 
    -  Secondo  le   indicazioni   del   progettista,   possibilmente
supportato dalla figura  del  curatore,  con  l'eventuale  consulenza
della DGAAP del MIBACT e  in  ogni  caso  unitamente  al  R.U.P.,  la
stazione appaltante predispone il bando di gara secondo le  modalita'
previste  dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50;   in
particolare attraverso la procedura aperta (art. 60 del sopra  citato
decreto legislativo), secondo la documentazione minima prevista dallo
stesso decreto legislativo e,  a  seguito  della  predisposizione  da
parte dell'ANAC di bandi tipo (art. 71), si procedera' in conformita'
agli stessi. 
    - La  procedura,  secondo  il  tema  individuato,  dovra'  essere
finalizzata ad ottenere  diverse  proposte  da  parte  degli  artisti
partecipanti da valutare sotto il profilo della qualita'  e  coerenza
rispetto alle richieste  del  bando.  Il  bando  deve  perseguire  il
raggiungimento della ottimale qualita' delle proposte progettuali  e,
al    contempo    garantire    nell'individuazione     dell'artista/i
l'applicazione  dei  criteri  di  trasparenza,  libera   concorrenza,
parita' di trattamento,  non  discriminazione,  nonche'  pubblicita';
inoltre consente agli artisti pari opportunita' e reali occasioni  di
partecipazione. 
    - L'amministrazione competente precisa la  somma  destinata  alla
procedura concorsuale comprensiva  anche  di  ideazione,  produzione,
consegna e collocazione in situ  dell'opera  d'arte  e  la  copertura
delle spese della commissione. 
    - Il bando esplicita in maniera  chiara  la  tipologia  di  opera
d'arte per cui si concorre, nonche'  il  rapporto  tra  questa  e  lo
spazio architettonico dove deve  essere  collocata,  con  particolare
riferimento, ad  esempio,  ai  materiali,  all'accostamento  tra  gli
stessi, alle dimensioni o a  specifiche  esigenze  della  committenza
riguardo alle tematiche scelte, se presenti. Si richiedera'  altresi'
la  consegna  del  bozzetto,  rendering  o   rappresentazione   anche
attraverso tecnologie digitali, in grado di mostrare il rapporto  tra
l'opera e il contesto architettonico e tutti i dettagli tecnici della
stessa. Ogni opera dovra' essere accompagnata dal relativo  piano  di
manutenzione.».