MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Regolamento di esecuzione  (UE)  n.  157/2017  della  Commissione  di
rinnovo  approvazione  della  sostanza  attiva   «Tiabendazolo»,   in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione. (17A05309) 
(GU n.179 del 2-8-2017)

 
    Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2017 scade il  periodo  di
approvazione della sostanza attiva tiabendazolo. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste  all'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.   1141/2010   della
Commissione e' stata presentata,  una  domanda  di  rinnovo  ritenuta
completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione  di
valutazione,  trasmessa  sia  all'EFSA  (Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare) che alla Commissione europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue conclusioni  confermando  che  la  sostanza  attiva  tiabendazolo
soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n.
1107/2009: La Commissione europea, sulla base di  dette  conclusioni,
ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali,  gli
alimenti ed i mangimi il progetto  di  rapporto  di  riesame  per  la
sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza  attiva  tiabendazolo
e' confermato fino  al  31  marzo  2032,  alle  condizioni  riportate
nell'allegato I e II del Reg. (UE) n. 157/2017. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg.  (CE)
n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del  titolare  di
ciascun  prodotto  fitosanitario  autorizzato,  entro  tre  mesi  dal
rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza  di  rinnovo
del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di  cui  al
paragrafo 2, del suddetto art. 43. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza  attiva  tiabendazolo,  come  riportato  nella
Banca dati, sono prorogate fino al  31  marzo  2032,  fermo  restando
l'esito della valutazione. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente Comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  Imprese
interessate. Sara' inoltre reso disponibile sul portale del Ministero
www.salute.gov.it, nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari. 
    I dati relativi ai prodotti fitosanitari  oggetto  della  proroga
sono disponibili nella sezione «Banca  Dati»  dell'area  dedicata  ai
prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it