N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  luglio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Piemonte  -  Disposizioni
  relative alla promozione e alla diffusione della  conoscenza  delle
  tecniche salvavita e di disostruzione pediatrica mediante  percorsi
  formativi e informativi - Copertura degli oneri finanziari, per  il
  biennio 2017-2018, con le risorse  finanziarie  della  missione  20
  programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
- Legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni  in
  materia   di   disostruzione   pediatrica   e    di    rianimazione
  cardiopolmonare), art. 6, comma 2, e intero testo. 
(GU n.31 del 2-8-2017 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax
06-96514000,  pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  nei  confronti
della Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale della legge regionale 26 aprile 2017,  n.  7,  recante
«Disposizioni  in  materia   di   disostruzione   pediatrica   e   di
rianimazione cardiopolmonare». 
    La legge della Regione Piemonte 26 aprile  2017,  n.  7,  recante
«Disposizioni  in  materia   di   disostruzione   pediatrica   e   di
rianimazione  cardiopolmonare»  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale  per  violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    La legge regionale  in  esame  e'  volta  a  promuovere  mediante
percorsi formativi e informativi  la  massima  diffusione  in  ambito
extra ospedaliero delle tecniche salvavita e di  disostruzione  delle
vie aeree in ambito pediatrico, al fine di preparare all'utilizzo  di
tali tecniche il maggior numero di soggetti  che  hanno  in  custodia
minori o che operano negli ambiti frequentati da minori. 
    In particolare l'art. 2 attribuisce anche ai consultori familiari
la diffusione della conoscenza di tali tecniche, e gli articoli 3 e 4
prevedono percorsi informativi e formativi, da svolgersi nelle scuole
dell'infanzia e negli istituti scolastici, per il personale docente e
non  docente,  le  famiglie  e  gli  studenti,  stabilendo   altresi'
specifiche premialita' per le scuole che realizzino tali percorsi. 
    Cio' premesso, l'art. 6, comma 2, della legge  in  esame  prevede
che  agli  oneri  per  la  realizzazione  dei  percorsi  formativi  e
informativi  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  quantificati   in
complessivi 100.000,00 euro, si provveda per il biennio 2017-2018 con
le risorse finanziarie della Missione 20, Programma 03, del  bilancio
di previsione finanziario 2017-2019. 
    Tuttavia la Missione 20, Programma 03, Titolo I, alla quale  sono
imputate le spese per  la  realizzazione  dei  percorsi  formativi  e
informativi di carattere corrente per l'esercizio 2018, non  presenta
la necessaria copertura finanziaria. 
    Tale disposizione regionale,  pertanto,  non  assicurando  idonea
copertura finanziaria, viola il principio fondamentale  di  copertura
finanziaria delle leggi enunciato dall'art. 81, terzo  comma,  Cost.,
con conseguente illegittimita' costituzionale, come  affermato  dalla
Corte costituzionale nella sentenza  n.  214  del  2012,  dell'intera
legge. 
    Infatti, come codesta  Corte  ha  gia'  affermato  (nella  citata
sentenza n. 214 del 2012 e nella sentenza n. 106 del 2011), un simile
vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non
puo', se sussistente,  che  estendersi  in  via  consequenziale  alle
disposizioni sostanziali generatrici della spesa. 
    Il principio dell'obbligo  di  copertura  delle  spese  e'  stato
specificato dalla Corte costituzionale in diverse pronunce (da ultimo
la  sentenza  n.  237/2013),  nelle  quali  e'  stato  chiarito,   in
particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    L'art. 6, comma 2, della legge regionale  in  esame,  e,  in  via
consequenziale, l'intero testo della legge regionale, viene impugnato
dinanzi alla  Corte  costituzionale  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione; il presente ricorso viene proposto come deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2017. 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione
Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni  in  materia  di
disostruzione pediatrica  e  di  rianimazione  cardiopolmonare»,  per
violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
      Roma, 30 giugno 2017 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni