N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 luglio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 luglio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Toscana  -  Autorizzazione  e
  accreditamento   di   strutture   sanitarie   -    Requisiti    per
  l'accreditamento - Istituzione di un Gruppo  tecnico  regionale  di
  valutazione per  le  strutture  del  sistema  sociale  integrato  -
  Attivita' di controllo. 
- Legge  della  Regione  Toscana  4  maggio  2017,   n.   21   (Nuove
  disposizioni in materia di accreditamento  delle  strutture  e  dei
  servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla
  l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009), artt.  2,  3  e  6  -  il  primo
  sostitutivo dell'art. 3, il secondo aggiuntivo dell'art. 3-ter e il
  terzo sostitutivo dell'art. 6 nella  legge  regionale  28  dicembre
  2009, n. 82 (Accreditamento delle  strutture  e  dei  servizi  alla
  persona del sistema sociale integrato). 
(GU n.32 del 9-8-2017 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato  (CF  80224030587  per  il  ricevimento  degli  atti, fax
06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Toscana  (CF  01386030488)  in  persona  del
presidente della giunta regionale pro tempore, piazza Duomo n.  10  -
50122   Firenze,   per   la   declaratoria    della    illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Toscana n. 21 del  4  maggio
del 2017 (B.U.R. Toscana 12 maggio 2017, n. 19, parte prima), recante
«Nuove disposizioni in materia di accreditamento  delle  strutture  e
dei servizi alla persona del sistema sociale  integrato  -  Modifiche
alla l.r.  82/2009  e  alla  l.r.  51/2009»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2017. 
      
Illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  Toscana   n.
21/2017 per contrasto: 
    con l'art. 8-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.  502  del
1992, che prevede che  le  strutture  socio-sanitarie  devono  essere
assoggettate allo stesso regime di autorizzazione,  accreditamento  e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie, 
    con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 
    e con l'Intesa Stato-regioni del 19  febbraio  2015,  emanate  in
attuazione all'art. 7,  comma  1,  dell'Intesa  Stato-regioni  del  3
dicembre 2009,  concernente  il  Patto  per  la  salute  2010-2012  -
richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e  nell'art.  11,
comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede
di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una
revisione normativa in materia di accreditamento. 
      
    La legge della Regione Toscana n. 21  del  2017,  recante  «Nuove
disposizioni in materia  di  accreditamento  delle  strutture  e  dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato -  Modifiche  alla
l.r.  82/2009  e  alla  l.r.  51/2009»,  presenta   diversi   profili
d'illegittimita' costituzionale. 
    La legge regionale in esame, secondo quanto emerge dalle premesse
alla   legge   stessa,   interviene   sulla   disciplina    regionale
dell'accreditamento   delle   strutture   del   sistema   sociale   e
socio-sanitario  allo  scopo  di  uniformare   i   due   sistemi   di
accreditamento, sanitario e sociale (cfr. considerando n. 2). 
    In particolare, nel perseguire tale scopo, gli articoli 2, 3 e 6,
comma 1, lettera b), assoggettano  le  strutture  socio-sanitarie  al
sistema di accreditamento e di verifiche dell'accreditamento  che  e'
proprio del sistema sociale. 
    Cosi' disponendo tuttavia il legislatore regionale non ha  tenuto
conto del principio fondamentale in materia di  tutela  della  salute
contenuto nell'art. 8-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.  502
del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono  essere
assoggettate allo stesso regime di autorizzazione,  accreditamento  e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie. 
    Secondo tale articolo, infatti, «La  realizzazione  di  strutture
sanitarie  e  l'esercizio  di  attivita'  sanitarie,  l'esercizio  di
attivita' sanitarie per conto  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
l'esercizio di attivita' sanitarie a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  subordinate,  rispettivamente,  al  rilascio   delle
autorizzazioni   di   cui   all'art.    8-ter,    dell'accreditamento
istituzionale di cui all'art.  8-quater,  nonche'  alla  stipulazione
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.  La  presente
disposizione  vale  anche   per   le   strutture   e   le   attivita'
sociosanitarie.». 
    Da tale disposizione discende pertanto la necessita' che la legge
regionale in esame  preveda  per  le  strutture  socio-sanitarie  gli
stessi meccanismi di cui al citato decreto legislativo n. 502/92. 
      
Illegittimita' costituzionale  degli  articoli  2  e  3  della  legge
regionale Toscana n. 21/2017 per contrasto: 
    con gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto  legislativo
n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie, 
    con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, 
    e con l'Intesa Stato-regioni del 19  febbraio  2015,  emanate  in
attuazione all'art. 7,  comma  1,  dell'Intesa  Stato-regioni  del  3
dicembre 2009,  concernente  il  Patto  per  la  salute  2010-2012  -
richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e  nell'art.  11,
comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede
di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una
revisione normativa in materia di accreditamento. 
      
    In particolare l'art. 2  della  legge  regionale  in  esame,  che
sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 82/2009, indica  i  requisiti  per
l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie,  e  l'art.  3,  che
aggiunge l'art. 3-ter alla l.r. n. 82/2009, prevede l'istituzione del
«Gruppo tecnico regionale di valutazione» di cui si avvale la  giunta
regionale ai fini  dell'effettuazione  dei  controlli  in  ordine  al
possesso   e   al   mantenimento   dei   requisiti   richiesti    per
l'accreditamento, nonche'  alla  conformita'  agli  indicatori  delle
strutture del sistema socio-sanitario integrato. 
    Dette norme regionali, nel disciplinare in tal modo  la  gestione
del sistema di verifiche delle strutture accreditate,  finiscono  per
uniformare l'ambito socio-sanitario  al  sistema  sociale  che,  come
noto, soggiace a regole  differenti,  in  tema  di  autorizzazione  e
accreditamento,  rispetto  alle   attivita'   piu'   specificatamente
sanitarie, ponendosi in tal  modo  in  contrasto  con  la  disciplina
vigente in materia. 
    Esse contrastano in particolare sia  con  i  menzionati  articoli
8-bis, 8-ter e  8-quater  del  decreto  legislativo  n.  502/92,  che
disciplinano  l'autorizzazione  e  l'accreditamento  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie, sia con l'Intesa  Stato-regioni  del  20
dicembre  2012,  recante  il  «Disciplinare  sulla  revisione   della
normativa  dell'accreditamento»,  che  prevede  l'istituzione  di  un
sistema di accreditamento uniforme a livello nazionale,  nonche'  con
l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015 che, sempre  al  fine  di
uniformare  il   sistema   di   autorizzazione/accreditamento   delle
strutture sanitarie a livello nazionale,  definisce,  sulla  base  di
quanto previsto dai documenti prodotti dal Tavolo per lo  sviluppo  e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica
degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della  richiamata
Intesa del 20 dicembre 2012, nonche' i requisiti e  le  modalita'  di
funzionamento degli «organismi tecnicamente accreditati». 
    Tali intese, che integrano la disciplina nazionale in materia  di
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui  ai
menzionati articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del  decreto  legislativo
n. 502/92, sono state adottate in attuazione  all'art.  7,  comma  1,
dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente  il  Patto
per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n.  191
del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010  -  che  ha
previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di  un'intesa
finalizzata a  promuovere  una  revisione  normativa  in  materia  di
accreditamento. 
    L'art. 7,  comma  1,  del  Patto  per  la  salute,  citato  nella
menzionata legislazione statale, prevede infatti  che  «Si  conviene,
nel rispetto degli obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica,  di
stipulare un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.  131
del 2003 in sede di Conferenza Stato-regioni finalizzata a promuovere
una  revisione  normativa  in  materia   di   accreditamento   e   di
remunerazione delle prestazioni sanitarie». 
    Inoltre,  l'art.  3  della  legge  in  commento,   affidando   la
valutazione e la  verifica  per  le  strutture  del  sistema  sociale
integrato al menzionato Gruppo tecnico  regionale,  senza,  tuttavia,
prevedere  alcun   meccanismo   di   coordinamento   funzionale   con
l'Organismo  tecnicamente  accreditante  istituito  dalle  menzionate
intese, contrasta con quanto previsto nell'allegato A (pag. 52) della
menzionata  Intesa  Stato-regioni  del  20  dicembre  2012  che,   al
paragrafo 4,  quarto  capoverso,  riguardante  «verifiche:  modalita'
strumenti  e  responsabilita'»,  prevede  la  verifica  esterna   del
possesso  dei  requisiti   dell'accreditamento   da   parte   di   un
«predefinito organismo accreditante», e  contrasta  altresi'  con  la
disciplina contenuta nell'allegato B dell'Intesa Stato-regioni del 19
febbraio 2015 che contiene «i  criteri  per  il  funzionamento  degli
organismi "tecnicamente" accreditanti», ai quali, in  base  a  quanto
convenuto nelle menzionate intese, le regioni e le province  autonome
si debbono adeguare. 
      
Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della  legge  regionale
Toscana n. 21/2017 per contrasto: 
    con gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto  legislativo
n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie, 
    con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 
    e con l'Intesa Stato-regioni del 19  febbraio  2015,  emanate  in
attuazione all'art. 7,  comma  1,  dell'Intesa  Stato-regioni  del  3
dicembre 2009,  concernente  il  Patto  per  la  salute  2010-2012  -
richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e  nell'art.  11,
comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede
di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una
revisione normativa in materia di accreditamento. 
      
    I medesimi rilievi formulati nei  confronti  dell'art.  3  devono
essere svolti anche con  riferimento  all'art.  6,  che,  sostituendo
l'art.  6  della  legge  regionale  n.  82/2009,   nel   disciplinare
specificamente l'attivita' di controllo delle strutture  accreditate,
prevede, alla lettera b), che tale controllo sia effettuato «ogni due
anni» ed abbia  ad  oggetto  «il  mantenimento  dei  requisiti  e  la
conformita' agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a
campione  secondo  i  criteri  definiti  nel   regolamento   di   cui
all'articolo 11». 
    Cosi' disponendo, tale norma non  indica  il  termine  ultimo  di
durata  dell'accreditamento,  con  il  conseguente  rischio  che   il
controllo periodico ivi previsto,  effettuato  ogni  due  anni  dalla
Giunta regionale,  consenta  un  rinnovo  tacito  dell'accreditamento
delle strutture e dei servizi di cui trattasi. 
    Tale norma regionale in particolare contrasta con quanto previsto
nell'allegato A della menzionata Intesa Stato-regioni del 20 dicembre
2012,  recante  la  «Disciplina  per  la  revisione  della  normativa
dell'accreditamento», che, al paragrafo 4, sesto capoverso, pag.  52,
specifica che «i termini per la validita'  ed  i  tempi  di  verifica
dell'accreditamento istituzionale rilasciato non devono  superare  il
quinquennio». 
    Da  quanto  esposto  emerge  il  contrasto   delle   disposizioni
regionali sopra indicate con i principi fondamentali  in  materia  di
tutela della salute contenuti nei menzionati articoli 8-bis, 8-ter  e
8-quater del decreto legislativo  n.  502/92,  come  integrati  -  in
virtu' dell'art. 7, comma 1,  del  Patto  per  la  salute  2010-2012,
richiamato  nella  citata  legislazione  statale   -   dalle   intese
Stato-regioni del 20 dicembre 2012 e  del  19  febbraio  2015  e  dai
relativi allegati. 
    Il rispetto delle citate intese e' del resto  fondamentale  anche
per assicurare l'osservanza del  principio  di  leale  collaborazione
consacrato in tali accordi. 
    L'illegittimita' costituzionale  della  normativa  regionale  qui
impugnata e' confermata dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte
costituzionale che, infatti, in varie occasioni e in  casi  analoghi,
ha identificato l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni come  lo
strumento  idoneo  comporre  il  concorso  di  competenze  statali  e
regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo  Stato  e  le
autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163  del
2012) qualora siano coinvolti interessi che non siano  esclusivamente
e individualmente imputabili al singolo ente autonomo. 
    In particolare codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n.  119  del
2010 (punto  3.  2.  del  «Considerato  in  diritto»),  ha  giudicato
incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Puglia  n.
31  del  2008  (in  materia  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili)   che   avevano   unilateralmente    individuato    aree
territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici
e fotovoltaici, non  ottemperando  alla  necessita',  prevista  dalla
legislazione statale recante i principi fondamentali  in  materia  di
produzione di energia elettrica,  di  ponderazione  concertata  degli
interessi rilevanti in questo ambito, in  ossequio  al  principio  di
leale cooperazione. 
    Con la sentenza n. 124 del  2010  codesta  ecc.ma  Corte  ha  poi
ritenuto illegittime anche le disposizioni della legge della  Regione
Calabria n. 42 del 2008 che consentivano l'individuazione  di  soglie
di potenza degli impianti di produzione di energia elettrica  diverse
da quelle stabilite dalla legislazione  statale  recante  i  principi
fondamentali  in  materia,  affermando  che   l'eterogeneita'   delle
discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche
la violazione della norma statale che in tale materia rinvia  ad  «un
procedimento  che,  in  ragione  delle  diverse  materie  interessate
(tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale  dell'energia),  coinvolge  lo  Stato  e  le
Regioni in applicazione del principio  di  leale  collaborazione,  il
quale  impedisce  ogni  autonomo  intervento  legislativo   regionale
(sentenze n. 282 e n. 166 del 2009)». 
    Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando  le
citate intese, condivise dalla stessa Regione, oltre a violare l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute,  ledono  altresi'  il
principio di leale collaborazione  consacrato  nelle  stesse  intese,
quale espressione del necessario coordinamento dei livelli di governo
statale e regionale nella materia  di  cui  trattasi,  in  violazione
degli articoli 5, 120, 117 e 118 della Costituzione. 
    Per i motivi esposti le disposizioni  regionali  indicate  devono
essere  impugnate  dinanzi  alla  Corte  costituzionale,   ai   sensi
dell'art. 127 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente  illegittima  la  legge  della  Regione
Toscana n. 21 del 2017, come da delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 10 luglio 2017. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2017; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. Intesa n. 259/CSR del 10 dicembre 2012; 
        4. Intesa n. 32/CSR del 19 febbraio 2015. 
    Con ogni salvezza. 
 
      Roma, 10 luglio 2017 
 
                    L'avvocato dello Stato: Rago