N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2017

Ordinanza  del  5  aprile  2017  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana nel  procedimento  contabile
Sferrazza Costantino contro Regione siciliana e altri. 
 
Previdenza  e  assistenza  -  Determinazione   delle   aliquote   del
  contributo di solidarieta' sui trattamenti pensionistici di importo
  superiore a 50.000,00 euro  erogati  dal  Fondo  pensioni  Sicilia,
  nonche' dagli enti di cui all'articolo 1 della legge  regionale  15
  maggio 2000, n. 10 -  Destinazione  dei  risparmi  derivanti  dalle
  misure di contenimento della spesa adottate sulla base dei principi
  di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013,  n.
  147 dagli organi costituzionali, dalle  Regioni  e  dalle  Province
  autonome di Trento e di Bolzano. 
- Legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n.  211  [recte:  21]
  (Assestamento del bilancio della  Regione  per  l'anno  finanziario
  2014. Variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
  l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla  legge  regionale  28
  gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
  l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale".  Disposizioni  varie),
  art. 22, comma 1; e, "per quanto occorra", legge  278  [recte:  27]
  dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio
  annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2014)"),
  art. 1, comma 487. 
(GU n.36 del 6-9-2017 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
          Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana 
 
    Il giudice unico delle pensioni cons.  Giuseppe  Colavecchio,  ha
emesso la seguente ordinanza n. 65/2017 a scioglimento della  riserva
di  cui  all'udienza  del  22  marzo  2017  sul  ricorso  in  materia
pensionistica, iscritto al  n.  62084  del  registro  di  segreteria,
depositato  in  data  30  dicembre  2014,  proposto   da   Costantino
Sferrazza, nato a Caltanissetta, il 21 luglio 1948,  rappresentato  e
difeso  dall'avv.  Alfonso  Sciangula,  giusta  procura  allegata  al
ricorso,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  in
Palermo, via Boito n. 14; 
    Contro: 
        Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore; 
        Fondo per  il  pagamento  del  trattamento  di  quiescenza  e
dell'indennita'  di  buonuscita  del  personale  regionale  -   Fondo
Pensioni Sicilia - in persona del legale rappresentante pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Vincenzo  Farina   e   dall'avv.
Beniamino Lipani, giusta procura speciale in notar Giuseppe Dioguardi
di Palermo (rep.  n.  44888),  ed  elettivamente  domiciliato  presso
l'Ufficio legislativo e legale della Regione  siciliana  in  Palermo,
via Caltanissetta n. 2; 
        Assessore regionale della funzione pubblica e delle autonomie
locali pro tempore; 
        Dipartimento  regionale  della  funzione   pubblica   e   del
personale in persona del dirigente generale pro tempore; 
    Esaminati gli atti e i documenti di causa; 
    Sentiti, nella pubblica udienza del 22 marzo 2017, l'avv.  Simone
Sferrazza  in  sostituzione  dell'avv.  Alfonso  Sciangula   per   il
ricorrente e l'avv. Beniamino Lipani per il Fondo Pensioni Sicilia. 
 
                              Premesso 
 
    1. Il ricorrente, titolare di pensione ordinaria diretta  dal  30
dicembre 2008, giusta il  D.D.S.  n.  10356  del  21  novembre  2008,
soggetta anche al contributo di solidarieta'  previsto  dall'art.  1,
comma 486, della legge statale 27  dicembre  2013,  n.  147,  con  il
libello introduttivo del presente giudizio chiedeva: 
        che  il  suddetto  trattamento  di  quiescenza  ordinario  in
godimento non fosse sottoposto al prelievo di cui all'art.  22  della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
        di condannare le parti resistenti, ciascuna  per  la  propria
sfera di competenza, ed in particolare  il  Fondo  Pensioni  Sicilia,
nella qualita' di liquidatore  del  trattamento  pensionistico,  alla
restituzione  di  quanto  trattenuto  a  titolo  di   contributo   di
solidarieta', con interessi legali e rivalutazione monetaria; 
        nel caso in cui questa Corte non avesse disposto la condanna,
di rimettere gli atti alla  Corte  costituzionale  per  la  pronuncia
«sulla costituzionalita' delle disposizioni istitutive  del  predetto
contributo (art. 22 della legge regionale n. 21  del  2014  anche  in
relazione al  precedente  articolo  21,  comma  2,  lettera  b),  per
contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 53,  117,  119,  comma  2  della
Costituzione, per avere la Regione  siciliana  esorbitato  dalle  sue
competenze attribuite dallo  Statuto  e,  in  esito  al  giudizio  di
costituzionalita', ... disporre il rimborso automatico degli  importi
trattenuti dalla pensione ...». 
    1.1. Parte attrice lamentava che l'art. 22 della legge  regionale
n. 21 del 2014 fosse in contrasto con l'art.  23  della  Costituzione
per violazione dei limiti della potesta' legislativa riconosciuta  in
materia tributaria alle regioni, con violazione anche degli  articoli
117 e 119, comma 2. 
    In particolare,  sosteneva  che  il  legislatore  regionale,  con
l'introduzione del citato contributo  avesse  esteso  la  platea  dei
soggetti destinatari dell'art. 1, comma 486, della legge  statale  n.
147 del 2013,  esercitando  cosi'  la  propria  potesta'  legislativa
esclusiva al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'art.  117  della
Costituzione e degli articoli 4 e 17 dello  statuto  regionale;  alle
stesse conclusioni giungeva nel caso in cui si fosse ritenuto che  il
legislatore regionale avesse esercitato la competenza «c.d. residuale
prevista dall'art. 36 dello Statuto e  dall'art.  2  delle  norme  di
attuazione, che si riferisce ad ipotesi  concettualmente  estranee  a
quella attuale e che, in ogni caso incontra  il  limite  del  sistema
tributario  dello  Stato»,  non  potendo  ritenere  le   disposizioni
contenute nell'art. 1, comma 486, della legge statale n. 147 del 2013
«come legge-quadro che ha  voluto  lasciare  alla  Regione  siciliana
l'esplicazione   della   sua   potesta'   legislativa   ripartita   o
concorrente». 
    Infine, richiamava il comma 2 dell'art. 119  della  Costituzione,
secondo il quale «l'esercizio della potesta'  tributaria  degli  enti
locali debba svolgersi in armonia con la  Costituzione  e  secondo  i
principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario», cosi' come previsto dal comma 3 dell'art. 117  «in  tema
di  esercizio  della  potesta'  legislativa  concorrente   in   campo
tributario»; sul punto, nel menzionare l'art. 23 della  Costituzione,
richiamava le sentenze della Corte costituzionale n. 37 del 2004 e n.
241 del 2004 secondo  le  quali  «"non  e'  ammissibile,  in  materia
tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali autonome  in
carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata  dal
Parlamento nazionale" e pertanto "si deve tuttora  ritenere  preclusa
alle  regioni  (se  non  nei  limiti  ad  esse   gia'   espressamente
riconosciuti dalla  legge  statale)  la  potesta'  di  legiferare  su
tributi esistenti, istituiti e regolati dalla legge statale"». 
    1.2.  Il  ricorrente  lamentava,  inoltre,  la   violazione   del
principio  di  solidarieta'  (art.  2  della   Costituzione)   e   di
eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonche'  del
principio della capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione). 
    In  particolare,  sosteneva  che  la  norma  censurata  fosse  in
contrasto con i principi contenuti nella sentenza  n.  116  del  2013
della Corte costituzionale secondo la quale i  «redditi  da  pensione
non hanno una natura diversa rispetto agli  altri  redditi,  ai  fini
dell'osservanza dell'art. 53 Cost.» e  a  tale  scopo  il  ricorrente
richiamava anche le «attuali disposizioni in materia di  perequazione
delle pensioni che limitano pesantemente il recupero  del  potere  di
acquisto ( ... ) infliggendo una ulteriore pesante  decurtazione  del
trattamento economico complessivo  dei  pensionati  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo I.N.P.S.». 
    Richiamava, poi, il principio di uguaglianza, sostenendo  che  il
contributo di solidarieta' censurato  gravasse  solo  sui  pensionati
regionali in modo irragionevole, pensionati  che,  come  lui  stesso,
erano soggetti anche al contributo di  solidarieta'  statale  di  cui
all'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013,  con  conseguente
ulteriore  discriminazione  poiche'  una  analoga  misura   non   era
prevista, a parita' di reddito, per tutti gli altri pensionati. 
    3. All'udienza del 27 gennaio 2016, il decidente, constatato  che
il ricorso era stato notificato  al  Fondo  Pensioni  Sicilia  presso
l'Avvocatura dello Stato che non poteva ritenersi  domiciliataria  ex
lege ai sensi del comma 1  dell'art.  144  del  codice  di  procedura
civile - non essendo tale disposto normativa richiamato dal  D.C.P.M.
del 25 ottobre 2001 di estensione del patrocinio al Fondo Pensioni  a
differenza del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 142 del
1948 che, richiamano l'art. 144 del codice di procedura civile, aveva
esteso il patrocinio alla Regione siciliana - ordinava la  rinotifica
del suddetto ricorso presso la sede legale. 
    Il ricorrente provvedeva e depositava, in data 22 febbraio  2016,
il ricorso notificato. 
    3. Il Fondo  Pensioni  Sicilia  si  costituiva  in  giudizio  con
memoria depositata in data 7 luglio 2016, chiedendo  il  rigetto  del
ricorso;   in   particolare,   sosteneva   che   la   questione    di
costituzionalita'   prospettata   fosse   dichiarata   manifestamente
infondata, tenuto conto della natura non tributaria del contributo di
solidarieta' cui all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014; la
norma in questione, infatti, si inseriva «in perfetta armonia  con  i
principi fondamentali dello Stato volti a far  fronte  alle  nascenti
nuove e ben note gravi emergenze del contesto socio-economico, sia  a
livello statale che regionale»; aggiungeva che dal  richiamo  operato
all'art. 1, comma 486, della legge n.  147  del  2013  era  possibile
desumere il connotato non tributario del contributo  di  solidarieta'
regionale al pari di quello statale; del resto, il commissario  dello
Stato aveva impugnato innanzi al giudice delle leggi solo il comma  3
del citato art. 22 e non anche la restante parte  della  disposizione
normativa in questione  che  doveva  ritenersi  pertanto  conforme  a
Costituzione. 
    4. Il decidente, con ordinanza istruttoria n. 135/2016, disponeva
l'acquisizione di chiarimenti a carico  del  Fondo  Pensioni  Sicilia
circa la concreta destinazione data al contributo di cui all'art.  22
della legge regionale n. 21 del 2014, indicando se vi fosse anche una
differenziazione,  quanto  alla  destinazione,  tra   il   contributo
previsto dal comma 1 e quello di cui al comma 2. 
    5. Il Fondo Pensioni Sicilia  depositava,  in  data  8  settembre
2016, una nota nella quale riferiva che, «in applicazione della legge
n. 147/2013, art. 1 comma 486, e della  legge  regionale  n.  21/2014
art. 22», aveva operato «le trattenute del contributo di solidarieta'
ivi previste e secondo le rispettive  decorrenze»,  somme  che  erano
state accantonate «su propri conti di  tesoreria  distinti  ai  sensi
dell'art. 15, commi 7 e 8, legge regionale n. 6/2009 per tipologia di
trattamento pensionistico»,  ovverosia  a  secondo  che  fosse  stato
liquidato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale
n. 21 del 1986 (cosiddetto contratto 1) oppure ai sensi del  comma  1
dell'art. 10 della citata legge regionale (cosiddetto  contratto  2);
per  quanto  riguardava  il  contributo  di  cui  alle  pensioni  del
«contratto 1»,  non  avendo  ricevuto  alcuna  indicazione  da  parte
dell'Assessorato  regionale  all'economia  «circa  il  versamento  in
entrata al bilancio della Regione siciliana», ne disponeva  -  tenuto
conto della sopraggiunta nota prot. n. 1381 del 13 gennaio  2016  con
la quale l'Assessorato modificava «le modalita' di  contabilizzazione
della  spesa  per  le  pensioni»  -  l'accantonamento  «nella   spesa
complessiva pensionistica» in attesa dell'esito  dei  contenzioni  in
atto; concludeva che «le somme trattenute a titolo di  contributo  di
solidarieta'» concorrevano «al  finanziamento  dello  stesso  sistema
previdenziale, conformemente a quanto  rilevato,  per  altro  analogo
contributo, dal giudice costituzionale con ordinanza n.  22/2003,  ed
in coerenza con l'impugnativa del comma 3 dell'art.  22  della  legge
regionale n. 21/2014 operata dal Commissario dello Stato». 
    6. Il giudice, con ulteriore ordinanza n. 22/2017, constatato che
la precedente ordinanza  n.  135/2016  era  stata  solo  parzialmente
eseguita, ordinava al Fondo Pensioni di chiarire la destinazione data
alle somme trattenute per il contributo di cui al comma  2  dell'art.
22 della legge regionale n. 21 del  2014  che  richiamava  l'art.  1,
comma 486, della legge statale n. 147 del 2013. 
    7. Il Fondo Pensioni, nella nota depositata in data  16  febbraio
2017, esponeva testualmente quanto segue:  «Si  premette  che  questo
Fondo ha dato prima applicazione al contributo di solidarieta' di cui
all'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013, e poi all'art.  22  di  cui
alla legge regionale n. 21/2014, considerando quest'ultima norma  una
sorta di integrazione della norma  statale  immediatamente  applicata
nell'ordinamento  regionale.  Infatti,   il   legislatore   regionale
interfaccia la  norma  con  quella  statale  gia'  applicata  ed  ivi
confermata, introducendo, al fine di ampliarne la portata, due  fasce
di  reddito  pensionistico  d'importo  inferiore  rispetto  a  quelle
previste  dalla  norma  statale,  da  assoggettare  ulteriormente  ad
aliquote contributive. 
    ( ... ) 
    La Regione siciliana ha in carico due gestioni  obbligatorie  per
quanto previsto rispettivamente dai commi  2  e  3  dell'articolo  10
della legge regionale n. 21/1986, ed al comma  1  dello  stesso.  Per
forma di  finanziamento  l'una  fa  capo  direttamente  alla  Regione
siciliana l'altra fa capo a questo Fondo Pensioni in  Sicilia,  quale
ente strumentale. 
    Il contributo previsto  dal  comma  486,  articolo  1,  legge  n.
147/2013, opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie  e
le somme  trattenute  vengono  acquisite  dalle  competenti  gestioni
previdenziali. 
    In tal senso, ad integrazione nella risposta  purtroppo  parziale
fornita a riscontro della pregressa ordinanza  questo  Fondo  non  ha
dubbi circa il fatto che il contributo di solidarieta' statale  debba
essere acquisito  dalle  proprie  competenti  gestioni  previdenziali
regionali. 
    Tale interpretazione, d'altra parte, trae conferma indirettamente
anche dal fatto che la Regione  siciliana  ha  impugnato  davanti  al
giudice  costituzionale  non  il  comma  486,   ma   il   comma   487
dell'articolo 1, legge n. 147/2013 ( ... )  Si  comunica  che  e'  in
itinere il versamento in entrata nel bilancio della Regione siciliana
della  somma  accantonata  pari  ad  €  4.788.018,  originata   dalla
applicazione del contributo sia statale che regionale. 
    Corrispondentemente, questo Fondo  quale  gestione  previdenziale
competente, ha incamerato la somma  originata  dall'applicazione  del
contributo sia statale sia regionale ai pensionati a proprio carico». 
    8. All'udienza  del  22  marzo  2017,  i  difensori  delle  parti
reiteravano le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi. 
    9. Il decidente, ritenuto di non potere  riconoscere  il  diritto
del ricorrente all'erogazione della pensione in  godimento  senza  le
decurtazioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014,
si  riservava  la  decisione  circa  la  prospettata   questione   di
costituzionalita'. 
 
                             Considerato 
 
    1.  Il  ricorrente,  gia'  dipendente  della  Regione  siciliana,
collocato in quiescenza a decorrere dal 30 dicembre 2008,  giusta  il
D.D.S. n. 10356 del 21 novembre 2008, e' titolare di pensione diretta
ordinaria erogata dal Fondo Pensioni Sicilia  (cosiddetto  «contratto
1»), soggetta al contributo  di  solidarieta'  di  cui  al  combinato
disposto del comma 486 dell'art. 1 della legge  statale  27  dicembre
2013, n. 147, con il comma 2 dell'art. 22 della  legge  regionale  12
agosto 2014, n. 21, nonche' al contributo di solidarieta' di  cui  al
comma 1 dell'art. 22 della citata legge  regionale,  come  evincibile
dal cedolino del mese di settembre  2014  in  atti;  di  quest'ultima
disposizione ne denuncia,  sotto  diversi  profili,  l'illegittimita'
costituzionale e chiede di sollevare la relativa questione al giudice
delle leggi. 
    2. Ad avviso di questa Corte, la  questione  prospettata  risulta
rilevante  ai  fini  del  decidere,  ricorrendo  cosi'  il  requisito
previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per
l'impossibilita' di delibare  la  domanda  attorea  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di costituzionalita' dell'art.  22,
comma 1, della citata legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,  poiche'
parte attrice chiede che la pensione in godimento sia  erogata  senza
le decurtazioni ivi previste. 
    3. La questione di costituzionalita'  prospettata  e',  altresi',
non  manifestamente  infondata  per  le  argomentazioni,   in   parte
differenti da quelle prospettate dal ricorrente, che in prosieguo  si
esporranno. 
    4. Preliminarmente, e' necessario ricostruire il quadro normativa
di riferimento, delineando  dapprima  quello  statale  e  poi  quello
regionale. 
    4.1. L'art. 1, comma 486, della legge statale 27  dicembre  2013,
n. 147, stabilisce: «A decorrere da/1° gennaio 2014 e per un  periodo
di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici  corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie  complessivamente
superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS,  e'  dovuto
un contributo di solidarieta' a favore delle  gestioni  previdenziali
obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente  il  predetto
importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di  venti  volte  il
trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento  per  la  parte
eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento  minimo
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo  lordo  annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS (...) Le somme  trattenute
vengono   acquisite   dalle   competenti    gestioni    previdenziali
obbligatorie, anche al fine  di  concorrere  al  finanziamento  degli
interventi di cui al comma 191 del presente articolo». 
    Tale disposizione normativa e' stata ritenuta conforme ai dettati
costituzionali con la sentenza n. 173 del 2016 di codesta Corte. 
    Il successivo comma 487  prevede:  «I  risparmi  derivanti  dalle
misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei  principi
di cui al comma 486, dagli organi  costituzionali,  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio  della
propria autonomia, anche in  riferimento  ai  vitalizi  previsti  per
coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di
cui al comma 48» (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). 
    Tale norma e' stata impugnata, unitamente  al  comma  486,  dalla
Commissione  giurisdizionale  per  il  personale  della  Camera   dei
deputati, la cui udienza  di  discussione  e'  stata  fissata  al  26
settembre 2017. 
    4.2. L'art. 22 della legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21,
recita: 
        comma 1 - «A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  e  fino  al  31  dicembre  2016  per  i  trattamenti
pensionistici superiori a euro 50.000,00 erogati dal  Fondo  pensioni
Sicilia, nonche'  dagli  enti  di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci,  il  contributo
di solidarieta' introdotto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e' dovuto
nelle aliquote pari a: 
          a) 5 per cento per la parte eccedente  l'importo  annuo  di
euro 50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40; 
          b) 5,50 per cento per  la  parte  eccedente  il  precedente
importo annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251, 16»; 
        comma 2 «Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  1,  comma
486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive  modifiche  ed
integrazioni»; 
        comma 3 omesso in  quanto  impugnato  dal  commissario  dello
Stato con ricorso n. 62 del 18 agosto 2014, dichiarato  improcedibile
da codesta Corte con ordinanza n. 204/2015;  la  citata  disposizione
prevedeva che i  risparmi  derivanti  dalle  misure  di  contenimento
dell'introduzione del suddetto  contributo  di  solidarieta'  fossero
versati nel bilancio della  Regione  e  destinati  a  finanziare  gli
interventi sociali previsti dall'art. 21. 
    Il commissario dello Stato  ha  ritenuto  che  l'introduzione  di
detto comma  fosse  in  contrasto  con  i  principi  contenuti  nella
sentenza n. 116 del 2013 poiche' il contributo  di  solidarieta'  non
sarebbe stato gia' connotato dall'intento solidaristico e perequativo
finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ma  avrebbe
assunto natura di uno speciale prelievo tributario, esorbitando dalle
competenze attribuite  alla  Regione  siciliana  dall'art.  36  dello
Statuto e ponendosi in violazione con  gli  articoli  3  e  53  della
Costituzione per l'ingiustificata limitazione dei soggetti passivi su
cui gravava (i pensionati regionali). 
    L'art. 21 della citata legge regionale n. 21 del  2014  rubricato
«Rifinanziamento degli interventi di cui al  capo  Il  del  titolo  V
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11» prevede: 
        comma 1 «Per le finalita' di cui agli articoli 53 e  seguenti
del capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
e' autorizzata, per l'anno 2014,  la  spesa  di  15.000  migliaia  di
euro»; 
        comma 2 «Per le finalita' di cui al  comma  1  sono  altresi'
destinate le somme derivanti: 
          b)   dalle   entrate   derivanti   dall'attuazione    delle
disposizioni di cui all'articolo 22»; 
        comma 3 «La spesa autorizzata dai commi 1 e 2  e'  destinata,
nella  misura  del  50  per  cento,  alle  assunzioni  di  lavoratori
svantaggiati, molto svantaggiati o disabili  con  eta'  superiore  ad
anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di  lavoratori
svantaggiati, molto svantaggiati o disabili  con  eta'  inferiore  ad
anni 34». 
    In base all'intreccio dell'art. 22, comma 1, con l'art. 21, comma
2, lettera b), deriva che le  entrate  derivanti  dal  contributo  di
solidarieta'  gravante  sulle  pensioni  regionali  siano  utilizzate
unitamente alle risorse stanziate al comma 1 del citato art. 21,  per
finanziare  «il  credito  di  imposta  regionale   per   l'incremento
dell'occupazione» a favore dei datori di lavoro  che  effettuino  nel
territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati,
molto svantaggiati e disabili. 
    A fronte di tale situazione, questo decidente, con  ordinanza  n.
135 del 2016 e con ordinanza n. 22 del  2017,  ha  chiesto  al  Fondo
Pensioni Sicilia, ente che eroga  il  trattamento  di  quiescenza  ed
effettua il prelievo del contributo di solidarieta' in questione,  la
destinazione data in concreto a tali somme. 
    Il Fondo Pensioni, con la nota depositata  in  data  8  settembre
2016  e  con  la  nota  depositata  in  data  16  febbraio  2017,  ha
puntualizzato che  le  somme  riscosse  per  effetto  del  contributo
«regionale»  di  cui  1  (oggetto  del  presente  giudizio)  che  del
contributo «statale» di cui al  comma  2  dell'art.  22  della  legge
regionale n. 21 del 2014 non sono state  versate  al  bilancio  dello
Stato ma sono  state  dal  Fondo  stesso  incamerate  (si  rinvia  al
contenuto delle citate note per le modalita' applicative gia' esposte
in premessa). 
    4.3. In base al quadro normativa su esposto,  si  evince  che  la
Regione siciliana ha ampliato la platea dei  pensionati  colpiti  dal
contributo di solidarieta' di cui al  comma  486  dell'art.  1  della
legge statale n. 147 del 2013, introducendo il contributo di  cui  al
comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 21 del  2014  (definito
dal  Fondo  Pensioni  «regionale»),  ha  confermato   il   contributo
«statale» con il comma 2 del citato art. 22, ha trattenuto  tutte  le
somme riscosse senza versarle all'entrata del bilancio  dello  Stato,
come invece previsto dal comma 487 della legge  statale  n.  147  del
2013. 
    5. Orbene, a parere del decidente,  l'art.  22,  comma  1,  della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 , e per quanto  occorra  l'art.
1, comma 487, della legge statale 27 dicembre 2013, n. 147,  sono  in
contrasto con gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione e -  solo  la
prima disposizione normativa - anche  con  l'art.  36  dello  Statuto
regionale. 
    5.1. Innanzitutto, a differenza di  quanto  sostenuto  dal  Fondo
Pensioni, nella memoria di costituzione depositata in data  7  luglio
2016 e nella nota depositata in data 8 settembre 2016, la lettera b),
comma 2, dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  21  del  2014  che
prevede  l'utilizzo  delle  entrate  derivanti  dal   contributo   di
solidarieta' per rifinanziare, per l'anno 2014, gli interventi di cui
all'art. 53 della  legge  regionale  n.  11  del  2010,  estranei  al
circuito previdenziale, e' pienamente vigente  poiche'  riproduce  in
via autonoma il contenuto di cui al comma 3 del successivo  art.  22,
omesso  nel   testo   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   per
l'impugnativa del commissario dello Stato. 
    Codesta Corte ha sempre invitato i giudici,  prima  di  sollevare
una questione  di  costituzionalita',  a  cercare  un'interpretazione
della norma conforme a costituzione; nel  caso  in  esame,  pero',  a
fronte  dell'introduzione  del  contributo  di  solidarieta'  con  la
previsione del  suo  utilizzo  per  finalita'  sociali  per  espressa
disposizione di una norma vigente, segnatamente  la  lettera  b)  del
comma 2 dell'art. 21  della  legge  regionale  n.  21  del  2014,  il
decidente dovrebbe del tutto  ignorare  quest'ultima  norma,  il  cui
contenuto precettivo tra l'altro  non  sarebbe  passibile  di  alcuna
incertezza,  per  dare  una  lettura   costituzionalmente   orientata
dell'art. 22, senza potere imporre tra  l'altro,  per  la  natura  di
rigetto del ricorso che dovrebbe assumere la decisione, alcun vincolo
concreto al Fondo Pensioni Sicilia. 
    Ne' una tale lettura costituzionalmente orientata potrebbe essere
fatta alla luce del comportamento materiale posto in essere dal Fondo
Pensioni che ha dichiarato di accantonare le somme del contributo  in
questione per utilizzarle, esclusivamente,  all'interno  del  sistema
previdenziale regionale e non per finalita' sociali poiche'  trattasi
di semplice dichiarazione che non impedisce in qualsiasi  momento  un
comportamento diverso; tale diverso comportamento,  infatti,  per  le
ragioni sopra esposte, non solo non e' vietato dalla legge ma anzi e'
espressamente autorizzato. 
    Del resto, anche a  volere  ritenere  che  l'art.  21,  comma  2,
lettera b) della citata legge regionale n. 21 del 2014  sia  divenuto
inoperante per effetto dell'espunzione  del  comma  3  dall'art.  22,
troverebbe applicazione il comma 487 dell'art. 1 della legge  statale
n. 147 del 2013 secondo il quale «i risparmi derivanti  dalle  misure
di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di  cui
al comma 486 ( ... ) dalle regioni ( ... ) sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati  al  Fondo  di  cui  al
comma 48» (con esclusione quindi di qualsiasi finalita' solidaristica
all'interno del circuito previdenziale), norma che il Fondo  Pensioni
Sicilia non ha rispettato, in  attesa  tra  l'altro  dell'impugnativa
operata dalla Regione stessa. 
    Ne  consegue  che  il  contributo  in  questione,   non   essendo
utilizzabile per espressa previsione normativa all'interno  del  solo
circuito previdenziale (art. 21, comma 2 della legge regionale n.  21
del 2014 e art. 1, comma 487 della legge statale n. 147 del 2013), si
pone in contrasto con i principi contenuti nella sentenza n. 116  del
2013 di codesta Corte, caratterizzandosi come un mascherato  prelievo
tributario gravante, in modo irragionevole e discriminatorio, solo su
una categoria di cittadini, i pensionati regionali, che vedrebbero le
loro  pensioni  decurtate  per  finanziare  interventi  solidaristici
sociali, con violazione degli articoli 2, 3 e 53 della  Costituzione,
nonche' dell'art. 36 dello Statuto  regionale,  approvato  con  regio
decreto  legge  15  maggio  1946,  n.  555,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  che  non  attribuisce  alla
Regione siciliana una tale competenza in materia. 
    5.2. L'art. 22, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 ,  si  presenta  in  contrasto  con  gli  articoli  2  e  3  della
Costituzione sotto  un  diverso  profilo  nonche'  con  i  successivi
articoli 36 e 38. 
    Anche a volere accedere all'opzione ermeneutica secondo la  quale
la  suddetta  disposizione  normativa  -  per   effetto   dell'omessa
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  comma  3  che  imponeva
l'utilizzo dei relativi risparmi, previo versamento al bilancio della
Regione, per finanziare gli interventi sociali -  non  assuma  natura
tributaria (non potendo trovare applicazione da un lato il  comma  2,
lettera b) del precedente art. 21 e dall'atro il comma 487  dell'art.
1 della legge statale n. 147 del 2013), rientrando tra le prestazioni
imposte di cui  all'art.  23  della  Costituzione,  sarebbe  comunque
irragionevole. 
    Il  comma  2  del  citato   art.   22   prevede:   «Resta   ferma
l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni». 
    La pensione del ricorrente, pertanto, come risulta  dal  cedolino
versato in atti, e' sottoposta sia al contributo di cui  al  comma  1
del citato art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 per l'importo
annuo inferiore a € 91.251,16 (con le diverse aliquote del  5  e  del
5,50 per cento), sia al contributo di cui al comma 2 (con le  diverse
aliquote ivi previste del 6, del 12 e del 18 per cento) per l'importo
superiore. 
    Codesta Corte, con la sentenza n. 173  del  2016,  ha  dichiarato
conforme a Costituzione il contributo previsto  dall'art.  486  della
legge  statale  n.  147  del  2013,  trattandosi  di   «un   prelievo
inquadrabile nel genus delle  prestazioni  patrimoniali  imposte  per
legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalita'  di  contribuire
agli oneri finanziari del sistema previdenziale». 
    Le suddette pregevoli argomentazioni vengono di seguito riportate
nei loro tratti salienti: «in linea di principio,  il  contributo  di
solidarieta' sulle  pensioni  puo'  ritenersi  misura  consentita  al
legislatore ove la stessa non  ecceda  i  limiti  entro  i  quali  e'
necessariamente  costretta  in  forza  del  combinato   operare   dei
principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e  della  tutela
previdenziale (articoli 3 e 38 Cost.), il cui rispetto e' oggetto  di
uno scrutinio "stretto" di costituzionalita', che impone un grado  di
ragionevolezza complessiva ben piu' elevato di quello che, di  norma,
e' affidato alla mancanza di arbitrarieta'»; anche in una  situazione
di  grave  crisi  del  sistema  previdenziale  «un  contributo  sulle
pensioni costituisce, pero', una misura del  tutto  eccezionale,  nel
senso che non puo' essere ripetitivo e tradursi in un  meccanismo  di
alimentazione del sistema di previdenza»; pertanto, «il prelievo, per
essere  solidale  e  ragionevole,  e  non  infrangere   la   garanzia
costituzionale dell'art.  38  Cost.  (agganciata  anche  all'art.  36
Cost., ma non in modo  indefettibile  e  strettamente  proporzionale:
sentenza n. 116 del 2010), non puo',  altresi',  che  incidere  sulle
"pensioni  piu'  elevate"»;  «inoltre,  l'incidenza  sulle   pensioni
(ancorche')  "piu'  elevate"  deve  essere  contenuta  in  limiti  di
sostenibilita' e non  superare  livelli  apprezzabili:  per  cui,  le
aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare
il principio di proporzionalita', che e'  esso  stesso  criterio,  in
se', di ragionevolezza della misura». 
    Nella citata sentenza n. 173 del 2016, codesta Corte ha  concluso
che le condizioni  di  cui  sopra  «appaiono,  sia  pure  al  limite,
rispettate» con l'art. 1, comma 486, della legge statale n.  147  del
2013. 
    Alcune delle condizioni sopra enucleate affinche'  un  contributo
di  solidarieta'   possa   superare   lo   «stretto»   scrutinio   di
costituzionalita' degli articoli 3 e  38  («operare  all'interno  del
complessivo sistema della  previdenza;  essere  imposto  dalla  crisi
contingente e grave del predetto  sistema;  incidere  sulle  pensioni
piu' elevate ...; presentarsi come prelievo  sostenibile;  rispettare
il principio di proporzionalita';  essere  comunque  utilizzato  come
misura una tantum») non si riscontrano, a parere del  remittente,  in
quello previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 per
effetto della doppia imposizione. 
    Orbene,  a  parita'  di  reddito   pensionabile,   i   pensionati
regionali, a differenza degli altri pensionati sui quali gravano solo
le aliquote del contributo di cui all'art. 1, comma 486, della  legge
statale n. 147 del 2013, subiscono un'altra decurtazione,  avente  la
stessa  natura  e  finalita',   che   assume   il   carattere   della
irragionevolezza,  con  violazione  degli  articoli  3  e  38   della
Costituzione, sia perche' investe  solo  una  limitata  categoria  di
pensionati, sia perche' viene a  gravare,  per  via  delle  fasce  di
reddito piu' basse, in misura maggiore  sugli  stessi;  deve  tenersi
conto, infatti, che «il trattamento pensionistico ordinario ha natura
di retribuzione differita» (sentenza  n.  116  del  2013),  poggiando
sull'art. 36 della Costituzione, e che verrebbe ad  essere  lesa  «la
garanzia del legittimo affidamento  nella  sicurezza  giuridica»  non
adeguatamente  bilanciata  «con   altri   valori   costituzionalmente
rilevanti» (sentenza n. 173 del 2016). 
    Ne' si puo' ritenere che tale contributo sia ragionevole  per  il
solo fatto che i pensionati regionali si trovino, dal punto di  vista
previdenziale, in una situazione differente  dagli  altri  pensionati
perche' entrambi i contributi, come sopra esposto,  hanno  la  stessa
finalita' solidaristica all'interno del circuito previdenziale e sono
parametrati, esclusivamente, per fasce di reddito. 
    Occorre precisare che nella  citata  sentenza  n.  173  del  2016
codesta Corte ha escluso la violazione dell'art. 3 della Costituzione
«in riferimento al tertium rappresentato dal comma 487  della  stessa
legge  147  del  2013  e,  per  il  suo  tramite  dalla  legislazione
siciliana», nella specie proprio l'art. 22  della  legge  n.  21  del
2014, perche' era evocato «(il comma 487) non idoneo  a  radicare  un
giudizio di eguaglianza, concernendo questo le misure di risparmio di
spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni  ad
autonomia speciale rispetto  a  soggetti  che  non  fanno  parte  del
circuito della previdenza obbligatoria (in particolare, per cio'  che
concerne la Regione siciliana opera il Fondo  di  quiescenza  di  cui
alla legge regionale 14 maggio 2009,  n.  6,  recante:  «Disposizioni
programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2009»)  e,  dunque,   non
suscettibile di raffronto con i pensionati di cui al comma 486». 
    Tale passaggio motivazionale non puo' ritenersi,  ad  avviso  del
decidente,   in   alcun   modo    ostativo    allo    scrutinio    di
costituzionalita', in questa  sede,  del  suddetto  art.  22  poiche'
quest'ultima disposizione non e' stata oggetto di  alcuna  pronuncia;
parimenti, non puo' neanche fungere da presupposto per  giustificare,
opina  sempre  il  remittente,  l'esistenza  di  una  diversita'   di
posizioni tra di loro non comparabili poiche' nella  citata  sentenza
non emerge la circostanza in  verita'  pregnante  che  il  pensionato
regionale e' sottoposto  sia  alle  aliquote  di  cui  al  comma  486
dell'art. 1 della legge statale n. 147 del 2013 per effetto del comma
2 dell'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 sia alle aliquote
di cui al comma 1. 
    Per quanto suesposto, riservata ogni  altra  decisione  all'esito
del giudizio innanzi  alla  Consulta,  deve  essere  conseguentemente
disposta la remissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  la
sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134  della  Costituzione,
dell'art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
siciliana - in composizione monocratica  del  giudice  unico  per  le
pensioni, non definitivamente pronunciando: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della
legge regionale siciliana 12  agosto  2014,  n.  211,  e  per  quanto
occorra del comma 487 dell'art. 1 della  legge  statale  27  dicembre
2013, n. 147, per contrasto con gli articoli 2,  3,  36  e  38  della
Costituzione e con l'art. 36 dello Statuto  regionale  (per  la  sola
legge regionale), secondo quanto specificato in motivazione; 
        sospende il giudizio in corso in attesa della pronuncia della
Corte costituzionale; 
        ordina alla Segreteria di notificare  la  presente  ordinanza
alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  al
Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana  e  nonche'
di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica,  al
Presidente della Camera  dei  deputati  e  Presidente  del  Consiglio
regionale della Regione siciliana; 
        ordina alla Segreteria di trasmettere  gli  atti,  unitamente
alla prova delle notificazioni e comunicazioni  di  cui  sopra,  alla
Corte costituzionale. 
          Palermo, 5 aprile 2017 
 
                   Il Giudice, Cons.: Colavecchio