N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2017
Ordinanza del 5 luglio 2017 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia sul ricorso proposto da Aielli Achille Claudio e altri contro INPS. Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 - Esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativa agli anni 2012-2013, come determinata dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016 - Esclusione della perequazione, per l'anno 2014, con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, commi 25 e 25-bis, nel testo novellato dall'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109; legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)"), art. 1, comma 483 [, lett. e)].(GU n.38 del 20-9-2017 )
CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28460 del registro di segreteria della Sezione; Proposto da: Aielli Achille Claudio, nato a Civitavecchia (RM) il 7 maggio 1956, codice fiscale LLACLL56E07C773H; Amigoni Domenico, nato a Corzano (BS) l'11 marzo 1951, codice fiscale MGNDNC51C11D082; Antidormi Antonio, nato a Cerchio (AQ) l'8 febbraio 1960, codice fiscale NTDNTN60B08C492P; Arienti Bruno, nato a Seregno (MB) il 7 settembre 1947, codice fiscale RNTBRN47P07I625B; Assandri Maria Luigia, nata a Crema (CR) l'11 settembre 1951, codice fiscale SSNMLG51P51D142C; Ballerini Gian Luigi, nato ad Inveruno (MI) il 5 settembre 1947, codice fiscale BLLGLG47P05E313E; Bandera Valter, nato a Saronno (VA) il 17 maggio 1943, codice fiscale BNDVTR43E17I441C; Belloni Aldo, nato a Codogno (LO) l'11 febbraio 1941, codice fiscale BLLLDA41B11C816D; Bianchi Candido, nato a Marnate (VA) il 22 maggio 1947, codice fiscale BNCCDD47E22E965C; Bignami Pasqualino, nato a Cornegliano Laudense (LO) il 4 settembre 1948, codice fiscale BGNPQL48P04D021P; Bordin Pierangelo, nato a Cavaso del Tomba (TV) il 24 aprile 1953, codice fiscale BRDPNG53D24C384V; Brundu Costantino, nato a Tula (SS) il 24 gennaio 1944, codice fiscale BRNCTN44A24L464W; Cannata Renato, nato a Pachino (SR) il 22 novembre 1951, codice fiscale CNNRNT51S22G211J; Canonici Dario, nato a Montemarciano (AN) il 3 settembre 1951, codice fiscale CNNDRA51P303F560U; Cantalino Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 6 dicembre 1947, codice fiscale CNTSVT47T06H892I; Carlini Giancarlo, nato a Tuscania (VT) il 24 luglio 1956, codice fiscale CRLGCR56L24L310E; Carraro Giuliano, nato a Loro Ciuffenna (AR) l'11 febbraio 1947, codice fiscale CRRGLN47B11E693D; Cazzola Piernatale, nato a Pavia il 12 ottobre 1947, codice fiscale CZZPNT47R12G388V; Cianfrini Franco, nato a Muccia (MC) l'8 settembre 1953, codice fiscale CNFFNC53P08F793E; Cimnaghi Angelo Giuseppe, nato a Meda (MB) il 14 maggio 1957, codice fiscale CMNNLG57E14F078B; Cito Donato, nato a Monopoli (BA) il 22 febbraio 1955, codice fiscale CTIDNT55B22F376O; Colombo Giuseppe, nato a Milano il 16 agosto 1948, codice fiscale CLMGPP48M16F205C; Coluccino Carmine, nato a Montefreddane (AV) il 27 gennaio 1954, codice fiscale CLCCMN54A27F511G; Corsi Francesco, nato a Zocca (MO) il 19 luglio 1933, codice fiscale CRSFNC33L19M183U; Cotti Davide, nato a Pian d'Artogne (BS) il 5 febbraio 1956, codice fiscale CTTDVD56B05G550H; Danza Angelo, nato a Foggia il 13 febbraio 1947, codice fiscale DNZNGL47BI3D643F; Di Blasio Claudio, nato a Fermo il 1° agosto 1954, codice fiscale DBLCLD54M01D542D; Di Gennaro Vincenzo, nato a Troia (FG) il 1° settembre 1954, codice fiscale DGNVCN54P01L447D; Di Santis Fernando, nato a Poggio Imperiale (FG) il 12 dicembre 1955, codice fiscale DSNFNN55T12G761U; Dotti Mario, nato a Cazzago San Martino (BS) l'8 agosto 1950, codice fiscale DTTMRA50M08C408K; Elmo Luca, nato a Motta d'Affermo (ME) il 28 aprile 1958, codice fiscale LMELCU58D28F773Q; Farina Carlo, nato a Tradate (VA) il 27 giugno 1943, codice fiscale FRNCRL43H27L319D; Forte Michele Orazio, nato a Lucera (FG) il 1° luglio 1951, codice fiscale FRTMHL51L01E716J; Foti Francesco, nato a Catanzaro il 7 dicembre 1927, codice fiscale FTOFNC27T07C352C; Fruncillo Nicola, nato a Forino (AV) il 16 maggio 1954, codice fiscale FRNNCL54E16D701L; Galati Vincenzo Giuseppe, nato a Sciara (PA) l'11 aprile 1956, codice fiscale GLTVCN56D11I534J; Gariboldi Dario, nato a Milano il 17 maggio 1956, codice fiscale GRBDRA56E17F205i; Gorno Carla, nata a Cremona il 12 aprile 1947, codice fiscale GRNCRL47D52D150L; Grasso Salvatore, nato a Catania il 30 luglio 1951, codice fiscale GRSSVT51L30C351X; Guerreschi Luigi, nato a Castellucchio (MN) il 10 marzo 1958, codice fiscale GRRLGU58C10C195I; Leoni Giovanni, nato ad Escalaplano (CA) il 10 gennaio 1949, codice fiscale LNEGNN49A10D430Y; Liberti Gaetano, nato a Caltavuturo (PA) il 16 giugno 1943, codice fiscale LBRGTN43H16B430B; Lonni Giuseppe, nato a Trescore Balneario (BG) il 22 febbraio 1947, codice fiscale LNNGPP47B22L388Z; Luraghi Luigi, nato a Romano di Lombardia (BG) il 1° novembre 1953, codice fiscale LRGLGU53S01H509V; Maggiulli Mansueto, nato a Muro Leccese (LE) il 6 luglio 1933, codice fiscale MGGMST33L06F816V; Mammana Carmelo, nato a Mineo (CT) il 5 agosto 1952, codice fiscale MMMCML52M05F217X; Manenti Renata, nata a Sondrio il 13 settembre 1945, codice fiscale MNNRNT45P53I829E; Mangano Adriano Paolo, nato a Milano il 12 novembre 1937, codice fiscale MNGDRN37S12F205V; Marcomin Luciano, nato a Voghera (PV) il 1° luglio 1947, codice fiscale MRCLCN47L01M109S; Martelli Luisa, nata a Sondrio il 16 agosto 1946, codice fiscale MRTLSU46M56I829N; Massari Lorenzo, nato a Casagiove (CE) il 24 giugno 1957, codice fiscale MSSLNZ57H24B860X; Menato Gianni, nato a Castello Tesino (TN) il 26 giugno 1953, codice fiscale MNTGNN53H26C194Y; Meriggi Franca, nata a Pavia il 9 ottobre 1943, codice fiscale MRGFNC43R49G388G; Milazzo Giorgio, nato a Longi (ME) il 26 settembre 1951, codice fiscale MLZGRG51P26E674L; Miramonti Antonio, nato ad Inveruno (Mi) il 4 giugno 1944, codice fiscale MRMNTN44H04E313V; Monzio Compagnoni Raimondo, nato a Milano l'11 maggio 1943, codice fiscale MNZRND43E11F205J; Moretto Aldo, nato a Venezia il 15 marzo 1949, codice fiscale MRTLDA49C15L736U; Mue' Vincenzo, nato a Brescia il 16 ottobre 1951, codice fiscale MUEVCN51R16B157R; Murtas Piero, nato a Muravera (CA) il 16 ottobre 1951, codice fiscale MRTPRI51R16F808R; Nessi Massimo Angelo, nato a Bergamo il 10 marzo 1959, codice fiscale NSSMSM59C10A794U; Palmieri Angelo, nato a Bitonto (BA) l'11 marzo 1957, codice fiscale PLMNGL57C11A893C; Panico Tiziano Giuseppe, nato a Matino (LE) il 19 marzo 1958, codice fiscale PNCTNG58C19F054E; Paolillo Antonio, nato a Salerno il 31 ottobre 1954, codice fiscale PLLNTN54R31H703N; Pedretti Riccardo, nato a Milano il 23 luglio 1939, codice fiscale PDRRCR39L23F205B; Peluso Giuseppe, nato a Sesto Campano (IS) il 23 marzo 1957, codice fiscale PLSGPP57C23I682Q; Petronzi Pietro, nato a Roma il 31 agosto 1959, codice fiscale PTRPTR59M31H501J; Peretti Valentino, nato a Sorga' (VR) il 28 gennaio 1937, codice fiscale PRTVNT37A28I850H; Pinciroli Rosanna, nata a Chignolo Po (PV) il 3 gennaio 1951, codice fiscale PNCRNN51A43C637E; Pollastri Claudio, nato a Limbiate (MB) il 5 aprile 1944, codice fiscale PLLCLD44D05E591I; Raimondi Antonio, nato a Manocalzati (AV) il 21 giugno 1949, codice fiscale RMNNTN49H21E891T; Rizzitello Calogero, nato a Caltavuturo (PA) il 13 ottobre 1946, codice fiscale RZZCGR46R13B430F; Romano' Giuseppe Dario, nato a Livorno il 24 maggio 1945, codice fiscale RMNGPP45E24I625G; Saitta Anna Maria, nata a Palermo il 3 luglio 1947, codice fiscale STTMNMR47L43G273T; Santi Fabrizio, nato a Milano il 20 maggio 1954, codice fiscale SNTERZ54E20F205Z; Santoro Pietro, nato a Martina Franca (TA) il 6 novembre 1950, codice fiscale SNTPTR50S06E986R; Scintu Michele, nato ad Ales (OR) il 21 maggio 1956, codice fiscale SCNMHL56E21A180J; Spina Luciana, nata a Panni (FG) il 16 dicembre 1946, codice fiscale SPNLCN46T56G312O; Tassi Nello, nato a Pontremoli (MS) il 22 febbraio 1942, codice fiscale TSSNLL42B22G870T; Uccheddu Giulio, nato a Teulada (CA) il 3 dicembre 1954, codice fiscale CCHGLI54T03L154B; Vergani Erminio, nato a Carate Brianza (MB) il 12 agosto 1935, codice fiscale VRGRMN35M12B729L; Zanoni Virginio, nato ad Orio Litta (LO) il 12 luglio 1940, codice fiscale ZNNVGN40L12G107R, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani (del foro di Firenze), nonche' elettivamente domiciliati a Firenze in via Curtatone n. 2, presso lo studio del difensore stesso; Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Milano), nonche' elettivamente domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori numeri 8/10 presso l'ufficio legale distrettuale dell'INPS stesso. Fatto e diritto 1. Con ricorso notificato all'INPS il 17 marzo 2016, nonche' depositato l'indomani presso questa Sezione, gli ottantuno titolari di pensione menzionati in epigrafe hanno lamentato che l'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011) aveva introdotto, per il biennio 2012-2013, un blocco alla perequazione per le pensioni superiori al triplo del trattamento minimo INPS, senza alcun recupero negli anni successivi: cosi' modificando radicalmente la pregressa disciplina, di cui all'art. 34 comma 1 della legge n. 448/1998. Hanno altresi' evidenziato che, nonostante la declaratoria di illegittimita' costituzionale del predetto art. 24, comma 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2015, invece l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65/2015 (convertito dalla legge n. 109/2015), novellando la norma censurata dal giudice delle leggi, aveva introdotto per le pensioni comprese fra il triplo ed il sestuplo del minimo INPS un meccanismo perequativo assolutamente insufficiente; ed aveva continuato ad escludere qualsiasi perequazione per le pensioni ultra sestuplum, oltretutto reiterando tale blocco anche per gli anni 2014 e 2015 (in virtu' dell'art. 1, comma 483, lettera e della legge n. 147/2013). Pertanto gli odierni ricorrenti hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima norma e dell'art. 1, del d.l. n. 65/2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36 primo comma, 38 secondo comma, 81 e 117 della Costituzione (quest'ultimo parametro in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo ed all'art. 1 del relativo protocollo addizionale). Conclusivamente hanno quindi domandato, previa rimessione alla Corte costituzionale della suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, del d.l. n. 65/2015 e dell'art. 1, comma 483, lettera e della legge n. 147/2013, la condanna dell'INPS al pagamento dei maggiori ratei pensionistici per le annualita' dal 2012 al 2015. 2. Con comparsa depositata il 16 maggio 2016 si e' costituito l'INPS, contestando la fondatezza della domanda avversaria, nonche' delle questioni di legittimita' costituzionale ad essa sottese. Con memorie depositate il 10 maggio ed il 23 giugno 2016 i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle loro pretese. All'udienza del 14 ottobre 2016 la causa e' stata discussa dalle parti e, quindi, trattenuta in decisione da questo giudice. 3. Vagliate con una coeva sentenza non definitiva alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dall'INPS (delle quali e' parso superfluo dar conto nella pregressa narrativa), nel merito puo' considerarsi incontestata la suddivisione degli odierni ricorrenti nelle quattro fasce di pensioni eccedenti il triplo del trattamento minimo INPS (pagg. 6-9 della comparsa INPS). Per tali fasce, in luogo dell'azzeramento originariamente sancito per tutte le pensioni ultra triplum dal comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011, il testo di tale comma (quale novellato dall'art. 1, del d.l. n. 65/2015 all'indomani della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale) per il biennio 2012/2013 ha fissato la perequazione: per la fascia ultra triplum, cioe' da tre a quattro volte il minimo INPS, al 40% della misura integrale, a fronte del 90% dettato dall'art. 69 della legge n. 388/2000 previgente rispetto al d.l. n. 201/2011; per la fascia ultra quadruplum, cioe' da quattro a cinque volte il minimo INPS, al 20% della misura integrale, sempre a fronte di una previgente misura del 90%; per la fascia ultra quintuplum, cioe' da cinque a sei volte il minimo INPS, al 10% della misura integrale, in questo caso da comparare con una previgente misura del 75%. Infine per la fascia ultra sestuplum, cioe' oltre le sei volte il minimo INPS, l'esclusione di qualsiasi perequazione e' stata confermata tanto dal d.l. n. 65/2015 per il biennio 2012/2013, quanto dalla lettera e del comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 per l'anno 2014; laddove il gia' richiamato art. 69, della legge n. 388/2000 attribuiva a tale categoria di pensionati una perequazione al 75% della misura integrale. Risulta percio' indubbia la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sia della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011, sia della lettera e del comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013. 4. D'altro canto detta questione va reputata non manifestamente infondata, in riferimento sia al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, sia agli artt. 36, primo comma e 38 secondo comma della Costituzione. Infatti, in argomento, il principio affermato dalla Corte Costituzionale e' quello secondo cui «la proporzionalita' e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta» (sentenza n. 173/1986). Inoltre, anche se «l'art. 38 Cost. non esige che l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta proceda mediante meccanismi automatici ...», potendo invece esso «... avvenire anche con interventi legislativi periodici ...» (sentenza n. 337/1992), in se' e per se' tale adeguamento non soltanto risulta indispensabile; ma deve altresi' consentire alle pensioni di «... essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta» (sentenza n. 316/2010). 5. Se dunque si va a verificare la misura di tale adeguamento delle pensioni al costo della vita, deve ricordarsi come sul piano generale l'aumento definitivo di perequazione automatica sia stato fissato: per il 2012, al 2,7% (decreto MEF 16 novembre 2012, nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012); per il 2013, al 3% (decreto MEF 20 novembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2012); per il 2014, all'1,1% (decreto MEF 20 novembre 2014, nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2014); per il 2015, allo 0,2% (decreto MEF 19 novembre 2015, nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2015); per il 2016, allo 0%, in via previsionale (decreto MEF 19 novembre 2015, cit.). Inoltre, poiche' aritmeticamente tali aumenti si compongono tra loro (anziche' addizionarsi), ne scaturisce p.es. una variazione del 5,78% per il biennio 2012/2013 e del 6,94% per il triennio 2012/2014. Dopodiche' la dinamica inflattiva si e' pressoche' azzerata nel biennio 2015/2016; ma e' notorio come il tasso di inflazione che l'Unione europea considera ottimale sia pari al 2% annuo. Il che equivale a dire che, in forza della novella di cui all'art. 1, del d.l. n. 65/2015, il potere d'acquisto della pensione degli odierni ricorrenti e' stato «salvaguardato» soltanto in misura: ultra triplum, dell'1,08% per il 2012 e dell'1,2% l'anno successivo, in luogo del 2,43% e del 2,7% che rispettivamente avrebbe garantito l'art. 69, della legge n. 388/2000; ultra quadruplum, dello 0,54% per il 2012 e dello 0,6% l'anno dopo, anziche' il 2,43% e il 2,7% che rispettivamente avrebbe garantito l'art. 69 della legge n. 388/2000; ultra quintuplum, dello 0,27% per il 2012 e dello 0,3% per il 2013, in luogo dei 2,025% e del 2,25% che rispettivamente avrebbe garantito l'art. 69 della legge n. 388/2000; ultra sestuplum, nulla per ambo i suddetti anni, a fronte del 2,025% e del 2,25% che rispettivamente avrebbe garantito l'art. 69 della legge n. 388/2000. Infine per le pensioni ultra sestuplum l'azzeramento e' stato reiterato anche per l'annualita' 2014, in virtu' della lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147/2013. 6. Ulteriore gravissimo ed irragionevole pregiudizio alle pensioni collocate in tutte le fasce ultra triplum viene dal comma 25-bis del predetto art. 24, del d.l. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, del d.l. n. 65/2015: norma in virtu' della quale alla fine del biennio 2012/2013 gli aumenti perequativi, gia' riconosciuti nella su descritta misura declinante dal 40% ai 10%, permangono acquisiti nel 2014 soltanto per una quota di appena il 20% della rispettiva percentuale (ossia l'8% per le pensioni ultra triplum, il 4% per quelle ultra quadruplum e il 2% per quelle ultra quintuplum). Il che equivale a dire che, nonostante la poc'anzi ricordata variazione del 5,78% dell'inflazione nel biennio 2012/2013, in realta' alla data del 1° gennaio 2014 la pensione degli odierni ricorrenti risultava superiore rispetto a quella di due anni prima per appena lo 0,46%, 0,23% e 0,11% a seconda delle suddette fasce: cioe', nella migliore delle ipotesi, di neanche un decimo della predetta lievitazione del costo della vita, a fronte del 90% (o, almeno, del 75%) che invece avrebbe assicurato loro la normativa previgente all'originario comma 25 del piu' volte menzionato art. 24 e, quindi, la piana applicazione della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale. 7. Dunque in buona sostanza quest'ultima pronuncia e' stata stravolta, merce' l'art. 1, del d.l. n. 65/2015: attribuendo per le pensioni ultra triplum, ossia per quelle piu' vicine alla fascia di perequazione integrale, per gli anni 2012 e 2013 meri arretrati sulla base di una perequazione (al 40%, anziche' al 90%) piu' che dimezzata rispetto a quella sancita dalla normativa previgente rispetto a quella dichiarata costituzionalmente illegittima; e, a partire dal 1° gennaio 2014, pressoche' azzerando finanche quella modesta perequazione e dunque quasi ripartendo dalla pensione di due anni prima. E peggio ancora dicasi per le pensioni piu' consistenti e purtuttavia inferiori al sestuplo del minimo INPS. Quanto poi alle pensioni ultra sestuplum basti evidenziare che, in assenza di quell'adeguamento che gia' da un lustro viene completamente negato a quella fascia di pensionati (avendo fatto cosi' ridurre il potere d'acquisto della loro pensione, come s'e' appena visto, di quasi il 6% nel biennio 2012/2013 e di poco meno del 7% nel triennio 2012/2014) in virtu' della normativa qui censurata, il non condivisibile principio ad essa sotteso ridurrebbe in misura rilevantissima il valore di quelle pensioni (p.es. di circa un terzo nei vent'anni dal 2012 in poi, ossia in un normale arco temporale di godimento del trattamento di quiescenza stesso). Dunque va senz'altro condiviso il gia' ricordato insegnamento della Corte costituzionale secondo cui la protezione dell'inflazione, in maniera non simbolica, risulta necessaria quale che sia la misura della pensione; e si appalesa, invece, la totale irragionevolezza delle norme qui censurate. 8. A quest'ultimo proposito quelle medesime esigenze finanziarie, le quali benche' invocate gia' nel d.l. n. 201/2011 non hanno impedito alla Corte costituzionale di reputare ivi «... valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalita' ...» (sentenza n. 70/2015), ad avviso di questo giudice non hanno indotto il legislatore, a dispetto del loro nuovo richiamo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 65/2015, ad esercitare in quest'ultimo, asseritamente attuativo della teste' menzionata pronuncia costituzionale, quel «... corretto bilanciamento ...» che aveva invece auspicato il giudice delle leggi. Percio' i timori di insufficiente protezione delle pensioni dall'inflazione, gia' palesati dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, per qualsiasi categoria di pensioni ultra triplum risultano ampiamente confermati dalla successiva legislazione qui censurata. Conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65/2015: che va quindi sollevata in riferimento non soltanto al principio di ragionevolezza, ma anche a quei medesimi parametri costituzionali (ossia il primo comma dell'art. 36 ed il secondo comma dell'art. 38) che, ad avviso della Consulta stessa, gia' non informavano l'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011. Invero il rispetto di tali parametri, tanto piu' ove dipendesse dallo specifico quantum di adeguamento alla dinamica inflattiva apprestato (per ciascuna fascia di pensioni) con il d.l. n. 65/2015, evidentemente compete alla Corte costituzionale stessa stabilire se in questa nuova occasione vi sia stato o meno: cio' che peraltro questo giudice esclude, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, per quanto possa rilevare rispetto al vaglio di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale qui delineata. 9. E' infine appena il caso di osservare come le argomentazioni difensive dell'INPS varrebbero, a ben vedere, a dimostrare gia' la legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011: talche' oggi esse appaiono palesemente finalizzate ad ottenere un inammissibile secundum iudicium della Consulta, stavolta in riferimento al d.l. n. 65/2015, ancorche' quest'ultimo abbia pienamente reiterato, per tutte le categorie di pensioni ultra triplum, un quadro normativo gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo.
P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 28460, dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento agli arti. 3, secondo comma, 36, primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale: del comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), quale novellato dall'art. 1, del d.l. n. 65/2015 (convertito dalla legge n. 109/2015), nella parte in cui prevede che «la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta ... b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ... c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ... d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ... e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi»; del comma 25-bis, del predetto art. 24, quale introdotto dall'art. 1, del menzionato d.l. n. 65/2015; del comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, nella parte in cui prevede che «per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ... e) ... per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS»; e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011, nonche' del comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma e 38 secondo comma della Costituzione; 2) dispone l'immediata trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale; 3) sospende il giudizio sino alla comunicazione della decisione adottanda dalla Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale teste' sollevata; 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Milano nella camera di consiglio del 2 dicembre 2016. Il Giudice: Musumeci