N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2017

Ordinanza  del  5  luglio  2017  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione  Lombardia  sul  ricorso  proposto  da
Aielli Achille Claudio e altri contro INPS. 
 
Previdenza e assistenza -  Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
  pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni
  2012  e  2013  -  Esclusione  per   i   trattamenti   pensionistici
  complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS -
  Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre
  volte il trattamento minimo INPS e in  diverse  misure  percentuali
  per quelli compresi tra tre e cinque volte  il  trattamento  minimo
  INPS  -  Riconoscimento  della  perequazione  per   i   trattamenti
  pensionistici di importo  complessivo  superiore  a  tre  volte  il
  minimo  INPS,  relativa  agli  anni  2012-2013,  come   determinata
  dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201  del  2011,  nella
  misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per  cento  a
  decorrere dall'anno  2016  -  Esclusione  della  perequazione,  per
  l'anno 2014, con riferimento alle fasce di importo superiori a  sei
  volte il trattamento minimo INPS. 
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la
  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
  convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.
  214, art. 24, commi 25 e 25-bis, nel testo  novellato  dall'art.  1
  del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie  TFR),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.  109;
  legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2014)"), art. 1, comma 483 [, lett. e)]. 
(GU n.38 del 20-9-2017 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
         Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Lombardia nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci,  ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 28460 del registro di segreteria della Sezione; 
    Proposto da: 
        Aielli Achille Claudio, nato a Civitavecchia (RM) il 7 maggio
1956, codice fiscale LLACLL56E07C773H; 
        Amigoni Domenico, nato a Corzano (BS) l'11 marzo 1951, codice
fiscale MGNDNC51C11D082; 
        Antidormi Antonio, nato a Cerchio  (AQ)  l'8  febbraio  1960,
codice fiscale NTDNTN60B08C492P; 
        Arienti Bruno, nato a  Seregno  (MB)  il  7  settembre  1947,
codice fiscale RNTBRN47P07I625B; 
        Assandri Maria Luigia, nata a Crema (CR) l'11 settembre 1951,
codice fiscale SSNMLG51P51D142C; 
        Ballerini Gian Luigi, nato ad Inveruno (MI)  il  5  settembre
1947, codice fiscale BLLGLG47P05E313E; 
        Bandera Valter, nato a Saronno (VA) il 17 maggio 1943, codice
fiscale BNDVTR43E17I441C; 
        Belloni Aldo, nato a Codogno (LO) l'11 febbraio 1941,  codice
fiscale BLLLDA41B11C816D; 
        Bianchi Candido, nato a  Marnate  (VA)  il  22  maggio  1947,
codice fiscale BNCCDD47E22E965C; 
        Bignami Pasqualino, nato a Cornegliano  Laudense  (LO)  il  4
settembre 1948, codice fiscale BGNPQL48P04D021P; 
        Bordin Pierangelo, nato a Cavaso del Tomba (TV) il 24  aprile
1953, codice fiscale BRDPNG53D24C384V; 
        Brundu Costantino, nato a  Tula  (SS)  il  24  gennaio  1944,
codice fiscale BRNCTN44A24L464W; 
        Cannata Renato, nato a Pachino  (SR)  il  22  novembre  1951,
codice fiscale CNNRNT51S22G211J; 
        Canonici Dario, nato a  Montemarciano  (AN)  il  3  settembre
1951, codice fiscale CNNDRA51P303F560U; 
        Cantalino Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano (NA)  il  6
dicembre 1947, codice fiscale CNTSVT47T06H892I; 
        Carlini Giancarlo, nato a Tuscania (VT) il  24  luglio  1956,
codice fiscale CRLGCR56L24L310E; 
        Carraro Giuliano, nato a Loro Ciuffenna  (AR)  l'11  febbraio
1947, codice fiscale CRRGLN47B11E693D; 
        Cazzola Piernatale, nato a Pavia il 12 ottobre  1947,  codice
fiscale CZZPNT47R12G388V; 
        Cianfrini Franco, nato a  Muccia  (MC)  l'8  settembre  1953,
codice fiscale CNFFNC53P08F793E; 
        Cimnaghi Angelo Giuseppe, nato a Meda (MB) il 14 maggio 1957,
codice fiscale CMNNLG57E14F078B; 
        Cito Donato, nato a Monopoli (BA) il 22 febbraio 1955, codice
fiscale CTIDNT55B22F376O; 
        Colombo Giuseppe, nato a Milano il  16  agosto  1948,  codice
fiscale CLMGPP48M16F205C; 
        Coluccino Carmine, nato a Montefreddane (AV)  il  27  gennaio
1954, codice fiscale CLCCMN54A27F511G; 
        Corsi Francesco, nato a Zocca (MO) il 19 luglio 1933,  codice
fiscale CRSFNC33L19M183U; 
        Cotti Davide, nato a Pian d'Artogne (BS) il 5 febbraio  1956,
codice fiscale CTTDVD56B05G550H; 
        Danza Angelo, nato a  Foggia  il  13  febbraio  1947,  codice
fiscale DNZNGL47BI3D643F; 
        Di Blasio Claudio, nato a Fermo il  1°  agosto  1954,  codice
fiscale DBLCLD54M01D542D; 
        Di Gennaro Vincenzo, nato a Troia (FG) il 1° settembre  1954,
codice fiscale DGNVCN54P01L447D; 
        Di Santis Fernando,  nato  a  Poggio  Imperiale  (FG)  il  12
dicembre 1955, codice fiscale DSNFNN55T12G761U; 
        Dotti Mario, nato a Cazzago San Martino (BS) l'8 agosto 1950,
codice fiscale DTTMRA50M08C408K; 
        Elmo Luca, nato a Motta d'Affermo (ME)  il  28  aprile  1958,
codice fiscale LMELCU58D28F773Q; 
        Farina Carlo, nato a Tradate (VA) il 27 giugno  1943,  codice
fiscale FRNCRL43H27L319D; 
        Forte Michele Orazio, nato a Lucera (FG) il 1°  luglio  1951,
codice fiscale FRTMHL51L01E716J; 
        Foti Francesco, nato a Catanzaro il 7 dicembre  1927,  codice
fiscale FTOFNC27T07C352C; 
        Fruncillo Nicola, nato a  Forino  (AV)  il  16  maggio  1954,
codice fiscale FRNNCL54E16D701L; 
        Galati Vincenzo Giuseppe, nato  a  Sciara  (PA)  l'11  aprile
1956, codice fiscale GLTVCN56D11I534J; 
        Gariboldi Dario, nato a Milano  il  17  maggio  1956,  codice
fiscale GRBDRA56E17F205i; 
        Gorno Carla, nata a Cremona il 12 aprile 1947, codice fiscale
GRNCRL47D52D150L; 
        Grasso Salvatore, nato a Catania il 30  luglio  1951,  codice
fiscale GRSSVT51L30C351X; 
        Guerreschi Luigi, nato a Castellucchio (MN) il 10 marzo 1958,
codice fiscale GRRLGU58C10C195I; 
        Leoni Giovanni, nato ad Escalaplano (CA) il 10 gennaio  1949,
codice fiscale LNEGNN49A10D430Y; 
        Liberti Gaetano, nato a Caltavuturo (PA) il 16  giugno  1943,
codice fiscale LBRGTN43H16B430B; 
        Lonni Giuseppe, nato a Trescore Balneario (BG) il 22 febbraio
1947, codice fiscale LNNGPP47B22L388Z; 
        Luraghi Luigi, nato a Romano di Lombardia (BG) il 1° novembre
1953, codice fiscale LRGLGU53S01H509V; 
        Maggiulli Mansueto, nato a Muro  Leccese  (LE)  il  6  luglio
1933, codice fiscale MGGMST33L06F816V; 
        Mammana Carmelo, nato a Mineo (CT) il 5 agosto  1952,  codice
fiscale MMMCML52M05F217X; 
        Manenti Renata, nata a Sondrio il 13 settembre  1945,  codice
fiscale MNNRNT45P53I829E; 
        Mangano Adriano Paolo, nato a Milano  il  12  novembre  1937,
codice fiscale MNGDRN37S12F205V; 
        Marcomin Luciano, nato a Voghera  (PV)  il  1°  luglio  1947,
codice fiscale MRCLCN47L01M109S; 
        Martelli Luisa, nata a Sondrio  il  16  agosto  1946,  codice
fiscale MRTLSU46M56I829N; 
        Massari Lorenzo, nato a Casagiove (CE)  il  24  giugno  1957,
codice fiscale MSSLNZ57H24B860X; 
        Menato Gianni, nato a Castello Tesino (TN) il 26 giugno 1953,
codice fiscale MNTGNN53H26C194Y; 
        Meriggi Franca, nata  a  Pavia  il  9  ottobre  1943,  codice
fiscale MRGFNC43R49G388G; 
        Milazzo Giorgio, nato a Longi  (ME)  il  26  settembre  1951,
codice fiscale MLZGRG51P26E674L; 
        Miramonti Antonio, nato ad Inveruno (Mi) il  4  giugno  1944,
codice fiscale MRMNTN44H04E313V; 
        Monzio Compagnoni Raimondo, nato a Milano l'11  maggio  1943,
codice fiscale MNZRND43E11F205J; 
        Moretto Aldo, nato a Venezia il 15 marzo 1949, codice fiscale
MRTLDA49C15L736U; 
        Mue' Vincenzo, nato a Brescia  il  16  ottobre  1951,  codice
fiscale MUEVCN51R16B157R; 
        Murtas Piero, nato a Muravera (CA) il 16 ottobre 1951, codice
fiscale MRTPRI51R16F808R; 
        Nessi Massimo Angelo, nato a Bergamo il 10 marzo 1959, codice
fiscale NSSMSM59C10A794U; 
        Palmieri Angelo, nato a Bitonto (BA) l'11 marzo 1957,  codice
fiscale PLMNGL57C11A893C; 
        Panico Tiziano Giuseppe, nato a Matino (LE) il 19 marzo 1958,
codice fiscale PNCTNG58C19F054E; 
        Paolillo Antonio, nato a Salerno il 31 ottobre  1954,  codice
fiscale PLLNTN54R31H703N; 
        Pedretti Riccardo, nato a Milano il 23  luglio  1939,  codice
fiscale PDRRCR39L23F205B; 
        Peluso Giuseppe, nato a Sesto Campano (IS) il 23 marzo  1957,
codice fiscale PLSGPP57C23I682Q; 
        Petronzi Pietro, nato  a  Roma  il  31  agosto  1959,  codice
fiscale PTRPTR59M31H501J; 
        Peretti Valentino, nato a Sorga' (VR)  il  28  gennaio  1937,
codice fiscale PRTVNT37A28I850H; 
        Pinciroli Rosanna, nata a Chignolo Po (PV) il 3 gennaio 1951,
codice fiscale PNCRNN51A43C637E; 
        Pollastri Claudio, nato a Limbiate (MB)  il  5  aprile  1944,
codice fiscale PLLCLD44D05E591I; 
        Raimondi Antonio, nato a Manocalzati (AV) il 21 giugno  1949,
codice fiscale RMNNTN49H21E891T; 
        Rizzitello Calogero, nato a Caltavuturo (PA)  il  13  ottobre
1946, codice fiscale RZZCGR46R13B430F; 
        Romano' Giuseppe Dario, nato a Livorno  il  24  maggio  1945,
codice fiscale RMNGPP45E24I625G; 
        Saitta Anna Maria, nata a Palermo il 3  luglio  1947,  codice
fiscale STTMNMR47L43G273T; 
        Santi Fabrizio, nato a  Milano  il  20  maggio  1954,  codice
fiscale SNTERZ54E20F205Z; 
        Santoro Pietro, nato a Martina  Franca  (TA)  il  6  novembre
1950, codice fiscale SNTPTR50S06E986R; 
        Scintu Michele, nato ad Ales (OR) il 21 maggio  1956,  codice
fiscale SCNMHL56E21A180J; 
        Spina Luciana, nata a Panni (FG) il 16 dicembre 1946,  codice
fiscale SPNLCN46T56G312O; 
        Tassi Nello, nato a Pontremoli  (MS)  il  22  febbraio  1942,
codice fiscale TSSNLL42B22G870T; 
        Uccheddu Giulio, nato a Teulada  (CA)  il  3  dicembre  1954,
codice fiscale CCHGLI54T03L154B; 
        Vergani Erminio, nato a Carate  Brianza  (MB)  il  12  agosto
1935, codice fiscale VRGRMN35M12B729L; 
        Zanoni Virginio, nato ad Orio Litta (LO) il 12  luglio  1940,
codice fiscale ZNNVGN40L12G107R, 
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani  (del  foro  di
Firenze),  nonche'  elettivamente  domiciliati  a  Firenze   in   via
Curtatone n. 2, presso lo studio del difensore stesso; 
    Contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.
Giulio Peco (iscritto nell'elenco  speciale  annesso  all'albo  degli
avvocati  presso  il  tribunale  di  Milano),  nonche'  elettivamente
domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori  numeri  8/10  presso
l'ufficio legale distrettuale dell'INPS stesso. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con ricorso notificato all'INPS  il  17  marzo  2016,  nonche'
depositato l'indomani presso questa Sezione, gli  ottantuno  titolari
di pensione menzionati in epigrafe hanno  lamentato  che  l'art.  24,
comma 25, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge  n.  214/2011)
aveva  introdotto,  per  il  biennio  2012-2013,   un   blocco   alla
perequazione per le pensioni  superiori  al  triplo  del  trattamento
minimo INPS,  senza  alcun  recupero  negli  anni  successivi:  cosi'
modificando radicalmente la pregressa disciplina, di cui all'art.  34
comma 1 della legge n.  448/1998.  Hanno  altresi'  evidenziato  che,
nonostante  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  del
predetto art. 24, comma 25, pronunciata  dalla  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 70/2015, invece l'art. 1, comma  1,  del  d.l.  n.
65/2015 (convertito dalla legge n.  109/2015),  novellando  la  norma
censurata dal giudice delle leggi, aveva introdotto per  le  pensioni
comprese fra il triplo ed il sestuplo del minimo INPS  un  meccanismo
perequativo  assolutamente  insufficiente;  ed  aveva  continuato  ad
escludere qualsiasi perequazione per  le  pensioni  ultra  sestuplum,
oltretutto reiterando tale blocco anche per gli anni 2014 e 2015  (in
virtu' dell'art. 1, comma 483, lettera e della legge n. 147/2013). 
    Pertanto gli odierni ricorrenti hanno  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale di quest'ultima norma  e  dell'art.  1,  del  d.l.  n.
65/2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36 primo comma, 38 secondo
comma,  81  e  117  della  Costituzione  (quest'ultimo  parametro  in
riferimento all'art.  6  della  Convenzione  europea  per  i  Diritti
dell'Uomo  ed  all'art.  1  del  relativo  protocollo   addizionale).
Conclusivamente hanno quindi domandato, previa rimessione alla  Corte
costituzionale   della    suddetta    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, del d.l. n. 65/2015 e dell'art. 1,  comma
483, lettera e della legge n.  147/2013,  la  condanna  dell'INPS  al
pagamento dei maggiori ratei pensionistici per le annualita' dal 2012
al 2015. 
    2. Con comparsa depositata il 16 maggio  2016  si  e'  costituito
l'INPS, contestando la fondatezza della domanda  avversaria,  nonche'
delle questioni di legittimita' costituzionale ad essa sottese. 
    Con memorie depositate il 10  maggio  ed  il  23  giugno  2016  i
ricorrenti hanno ulteriormente  argomentato  a  sostegno  delle  loro
pretese. 
    All'udienza del 14 ottobre 2016 la causa e' stata discussa  dalle
parti e, quindi, trattenuta in decisione da questo giudice. 
    3.  Vagliate  con  una  coeva  sentenza  non  definitiva   alcune
eccezioni pregiudiziali sollevate dall'INPS  (delle  quali  e'  parso
superfluo dar conto  nella  pregressa  narrativa),  nel  merito  puo'
considerarsi incontestata la suddivisione  degli  odierni  ricorrenti
nelle quattro fasce di pensioni eccedenti il triplo  del  trattamento
minimo INPS (pagg. 6-9 della comparsa INPS). 
    Per tali fasce, in luogo dell'azzeramento originariamente sancito
per tutte le pensioni ultra triplum dal comma 25, dell'art.  24,  del
d.l. n. 201/2011, il testo di tale comma (quale  novellato  dall'art.
1, del d.l. n. 65/2015 all'indomani della sentenza n.  70/2015  della
Corte  costituzionale)  per  il  biennio  2012/2013  ha  fissato   la
perequazione: 
        per la fascia ultra triplum, cioe' da tre a quattro volte  il
minimo INPS, al 40% della misura integrale, a fronte del 90%  dettato
dall'art. 69 della legge n. 388/2000 previgente rispetto al  d.l.  n.
201/2011; 
        per la fascia ultra quadruplum, cioe'  da  quattro  a  cinque
volte il minimo INPS, al 20% della misura integrale, sempre a  fronte
di una previgente misura del 90%; 
        per la fascia ultra quintuplum, cioe' da cinque a  sei  volte
il minimo INPS, al 10% della misura  integrale,  in  questo  caso  da
comparare con una previgente misura del 75%. 
    Infine per la fascia ultra sestuplum, cioe' oltre le sei volte il
minimo  INPS,  l'esclusione  di  qualsiasi  perequazione   e'   stata
confermata tanto dal d.l. n. 65/2015 per il biennio 2012/2013, quanto
dalla lettera e del comma 483, dell'art. 1, della legge  n.  147/2013
per l'anno 2014; laddove il gia' richiamato art. 69, della  legge  n.
388/2000 attribuiva a tale categoria di pensionati  una  perequazione
al 75% della misura integrale. 
    Risulta  percio'  indubbia  la  rilevanza  della   questione   di
legittimita' costituzionale sia della novella che il predetto art.  1
ha apportato al comma 25, dell'art. 24, del  d.l.  n.  201/2011,  sia
della lettera e del comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013. 
    4. D'altro canto detta questione va reputata  non  manifestamente
infondata, in riferimento sia al principio di ragionevolezza  di  cui
all'art. 3, sia agli artt. 36, primo comma e 38 secondo  comma  della
Costituzione. 
    Infatti,  in  argomento,  il  principio  affermato  dalla   Corte
Costituzionale  e'  quello  secondo  cui   «la   proporzionalita'   e
l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del  collocamento
a riposo ma vanno costantemente assicurati anche  nel  prosieguo,  in
relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta» (sentenza
n. 173/1986). Inoltre, anche  se  «l'art.  38  Cost.  non  esige  che
l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere
di acquisto della moneta proceda mediante meccanismi automatici ...»,
potendo invece esso «... avvenire anche  con  interventi  legislativi
periodici ...»  (sentenza  n.  337/1992),  in  se'  e  per  se'  tale
adeguamento non soltanto risulta  indispensabile;  ma  deve  altresi'
consentire alle pensioni di «... essere  sufficientemente  difese  in
relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta»  (sentenza
n. 316/2010). 
    5. Se dunque si va a verificare la  misura  di  tale  adeguamento
delle pensioni al costo della vita, deve ricordarsi  come  sul  piano
generale l'aumento definitivo di perequazione  automatica  sia  stato
fissato: 
        per il 2012, al 2,7% (decreto MEF  16  novembre  2012,  nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012); 
        per il 2013, al 3%  (decreto  MEF  20  novembre  2013,  nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2012); 
        per il 2014, all'1,1% (decreto MEF 20  novembre  2014,  nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2014); 
        per il 2015, allo 0,2% (decreto MEF 19 novembre  2015,  nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2015); 
        per il 2016, allo 0%, in via  previsionale  (decreto  MEF  19
novembre 2015, cit.). 
    Inoltre, poiche' aritmeticamente tali aumenti si  compongono  tra
loro (anziche' addizionarsi), ne scaturisce p.es. una variazione  del
5,78% per il biennio 2012/2013 e del 6,94% per il triennio 2012/2014.
Dopodiche' la dinamica  inflattiva  si  e'  pressoche'  azzerata  nel
biennio 2015/2016; ma e' notorio come  il  tasso  di  inflazione  che
l'Unione europea considera ottimale sia pari  al  2%  annuo.  Il  che
equivale a dire che, in forza della novella di cui  all'art.  1,  del
d.l. n. 65/2015, il potere d'acquisto della  pensione  degli  odierni
ricorrenti e' stato «salvaguardato» soltanto in misura: 
        ultra triplum, dell'1,08% per  il  2012  e  dell'1,2%  l'anno
successivo, in luogo del 2,43% e del 2,7% che rispettivamente avrebbe
garantito l'art. 69, della legge n. 388/2000; 
        ultra quadruplum, dello 0,54% per il 2012 e dello 0,6% l'anno
dopo, anziche'  il  2,43%  e  il  2,7%  che  rispettivamente  avrebbe
garantito l'art. 69 della legge n. 388/2000; 
        ultra quintuplum, dello 0,27% per il 2012 e dello 0,3% per il
2013, in luogo dei 2,025% e del  2,25%  che  rispettivamente  avrebbe
garantito l'art. 69 della legge n. 388/2000; 
        ultra sestuplum, nulla per ambo i suddetti anni, a fronte del
2,025% e del 2,25% che rispettivamente avrebbe  garantito  l'art.  69
della legge n. 388/2000. 
    Infine per le pensioni ultra  sestuplum  l'azzeramento  e'  stato
reiterato anche per l'annualita' 2014, in virtu' della lettera e  del
comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147/2013. 
    6.  Ulteriore  gravissimo  ed  irragionevole   pregiudizio   alle
pensioni collocate in tutte le fasce ultra triplum  viene  dal  comma
25-bis del  predetto  art.  24,  del  d.l.  n.  201/2011,  introdotto
dall'art. 1, del d.l. n. 65/2015: norma in virtu'  della  quale  alla
fine del biennio 2012/2013 gli aumenti perequativi, gia' riconosciuti
nella su descritta misura  declinante  dal  40%  ai  10%,  permangono
acquisiti nel 2014 soltanto per una quota  di  appena  il  20%  della
rispettiva percentuale (ossia l'8% per le pensioni ultra triplum,  il
4% per quelle ultra quadruplum e il 2% per quelle ultra  quintuplum).
Il  che  equivale  a  dire  che,  nonostante  la  poc'anzi  ricordata
variazione  del  5,78%  dell'inflazione  nel  biennio  2012/2013,  in
realta' alla data del 1°  gennaio  2014  la  pensione  degli  odierni
ricorrenti risultava superiore rispetto a quella di  due  anni  prima
per appena lo 0,46%, 0,23% e 0,11% a seconda  delle  suddette  fasce:
cioe', nella migliore delle  ipotesi,  di  neanche  un  decimo  della
predetta lievitazione del costo della vita,  a  fronte  del  90%  (o,
almeno, del 75%) che invece  avrebbe  assicurato  loro  la  normativa
previgente all'originario comma 25 del piu' volte menzionato art.  24
e, quindi, la piana applicazione  della  sentenza  n.  70/2015  della
Corte costituzionale. 
    7. Dunque in  buona  sostanza  quest'ultima  pronuncia  e'  stata
stravolta, merce' l'art. 1, del d.l. n. 65/2015: attribuendo  per  le
pensioni ultra triplum, ossia per quelle piu' vicine alla  fascia  di
perequazione integrale, per gli anni 2012 e 2013 meri arretrati sulla
base di una perequazione (al 40%, anziche' al 90%) piu' che dimezzata
rispetto a quella  sancita  dalla  normativa  previgente  rispetto  a
quella dichiarata costituzionalmente illegittima; e, a partire dal 1°
gennaio  2014,   pressoche'   azzerando   finanche   quella   modesta
perequazione e dunque quasi ripartendo dalla  pensione  di  due  anni
prima. E peggio ancora dicasi per  le  pensioni  piu'  consistenti  e
purtuttavia inferiori al sestuplo del minimo INPS. 
    Quanto poi alle pensioni ultra sestuplum basti  evidenziare  che,
in  assenza  di  quell'adeguamento  che  gia'  da  un  lustro   viene
completamente negato a quella  fascia  di  pensionati  (avendo  fatto
cosi' ridurre il potere d'acquisto della  loro  pensione,  come  s'e'
appena visto, di quasi il 6% nel biennio 2012/2013 e di poco meno del
7% nel triennio 2012/2014) in virtu' della normativa  qui  censurata,
il non condivisibile principio ad essa sotteso ridurrebbe  in  misura
rilevantissima il valore di quelle pensioni (p.es. di circa un  terzo
nei vent'anni dal 2012 in poi, ossia in un normale arco temporale  di
godimento del trattamento di quiescenza stesso). 
    Dunque va senz'altro condiviso  il  gia'  ricordato  insegnamento
della Corte costituzionale secondo cui la protezione dell'inflazione,
in maniera non simbolica, risulta necessaria quale che sia la  misura
della pensione; e si appalesa,  invece,  la  totale  irragionevolezza
delle norme qui censurate. 
    8. A quest'ultimo proposito quelle medesime esigenze finanziarie,
le quali benche'  invocate  gia'  nel  d.l.  n.  201/2011  non  hanno
impedito alla Corte costituzionale di reputare ivi  «...  valicati  i
limiti  di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  ...»  (sentenza   n.
70/2015),  ad  avviso  di  questo  giudice  non  hanno   indotto   il
legislatore, a dispetto  del  loro  nuovo  richiamo  nella  relazione
illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n.  65/2015,
ad esercitare in quest'ultimo, asseritamente attuativo  della  teste'
menzionata pronuncia costituzionale, quel «... corretto bilanciamento
...» che aveva invece auspicato il giudice delle leggi. 
    Percio' i  timori  di  insufficiente  protezione  delle  pensioni
dall'inflazione, gia' palesati dall'art. 24, comma 25,  del  d.l.  n.
201/2011, per qualsiasi categoria di pensioni ultra triplum risultano
ampiamente confermati dalla successiva  legislazione  qui  censurata.
Conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65/2015:  che  va
quindi  sollevata  in  riferimento  non  soltanto  al  principio   di
ragionevolezza, ma anche a  quei  medesimi  parametri  costituzionali
(ossia il primo comma dell'art. 36 ed il secondo comma dell'art.  38)
che, ad avviso della Consulta stessa, gia' non informavano l'art. 24,
comma 25, del d.l. n. 201/2011. Invero il rispetto di tali parametri,
tanto piu' ove dipendesse dallo specifico quantum di adeguamento alla
dinamica inflattiva apprestato (per ciascuna fascia di pensioni)  con
il d.l. n. 65/2015, evidentemente compete alla  Corte  costituzionale
stessa stabilire se in questa nuova occasione vi sia  stato  o  meno:
cio'  che  peraltro  questo  giudice   esclude,   alla   luce   delle
considerazioni fin qui svolte, per quanto possa rilevare rispetto  al
vaglio di non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale qui delineata. 
    9. E' infine appena il caso di osservare come  le  argomentazioni
difensive dell'INPS varrebbero, a ben vedere, a  dimostrare  gia'  la
legittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma  25,  del  d.l.  n.
201/2011: talche'  oggi  esse  appaiono  palesemente  finalizzate  ad
ottenere un inammissibile secundum iudicium della Consulta,  stavolta
in riferimento al  d.l.  n.  65/2015,  ancorche'  quest'ultimo  abbia
pienamente reiterato,  per  tutte  le  categorie  di  pensioni  ultra
triplum,  un  quadro  normativo  gia'  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti - Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al  giudizio
n. 28460, dichiara rilevante in tale giudizio  e  non  manifestamente
infondata, in riferimento agli arti.  3,  secondo  comma,  36,  primo
comma  e  38  secondo  comma  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale: 
        del comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011  (convertito
dalla legge n. 214/2011), quale novellato dall'art. 1,  del  d.l.  n.
65/2015 (convertito dalla legge n.  109/2015),  nella  parte  in  cui
prevede   che   «la   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013,
e'  riconosciuta  ...  b)  nella  misura  del  40  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre  volte  il
trattamento minimo INPS  e  pari  o  inferiori  a  quattro  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi, ... c) nella misura del  20  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro  volte
il trattamento minimo INPS e pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi, ... d) nella misura del  10  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  cinque  volte
il trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi, ... e) non e' riconosciuta  per  i  trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi»; 
        del comma 25-bis, del  predetto  art.  24,  quale  introdotto
dall'art. 1, del menzionato d.l. n. 65/2015; 
        del comma 483, dell'art. 1, della legge  n.  147/2013,  nella
parte in cui prevede che «per il triennio 2014-2016 la  rivalutazione
automatica  dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, ... e) ... per il  solo  anno  2014,  non  e'  riconosciuta  con
riferimento  alle  fasce  di  importo  superiori  a  sei   volte   il
trattamento minimo INPS»; 
    e per l'effetto: 
        1) solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  dei
commi 25 e 25-bis dell'art. 24, del d.l.  n.  201/2011,  nonche'  del
comma 483, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, in riferimento  agli
artt. 3, secondo comma, 36, primo comma  e  38  secondo  comma  della
Costituzione; 
        2) dispone l'immediata trasmissione degli atti  del  giudizio
alla Corte costituzionale; 
        3)  sospende  il  giudizio  sino  alla  comunicazione   della
decisione adottanda dalla Corte  costituzionale  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale teste' sollevata; 
        4) dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle
parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        5) dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
    Cosi' deciso a Milano nella camera di consiglio  del  2  dicembre
2016. 
 
                        Il Giudice: Musumeci