N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2017
Ordinanza del 6 marzo 2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Giannattasio Silvio contro Regione Campania. Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Previsione che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. - Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)"), art. 1, comma 182.(GU n.40 del 4-10-2017 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI - Sezione 19 riunita con l'intervento dei signori: Pugliese Felicita, Presidente; Miranda Tommaso, relatore; Picciocchi Aquilina, giudice; Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 13944/2016 depositato l'8 settembre 2016: avverso avviso di accertamento n. 003340695141092013 Tas.Automobili 2013; avverso avviso di accertamento n. 003340695141092013 Tas.Automobili 2014; Contro: Regione Campania; proposto dal ricorrente: Giannattasio Silvio, via Santangelo Nicola n. 44 - 83013 Mercogliano (Avellino), difeso da: Strozziero Fabio - via Cesare Uva n. 7 - 83100 Avellino (Avellino). Svolgimento del processo Con istanza depositata l'8 settembre 2016 Giannattasio Silvio proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento n. DCOPD0460 emesso dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa auto relativa al veicolo tg. AV398248 di proprieta' dello stesso per l'anno 2013 dell'importo complessivo, compreso di sanzioni, di euro 328,21. Il ricorrente, in particolare, dopo aver premesso che il veicolo in parola era stato oggetto di fermo amministrativo (cfr. iscrizione di provvedimento di fermo del 10 febbraio 2007 come da estratto cronologico del PRA allegato) eccepiva il contrasto della normativa regionale, art. 1, comma 182 L.R. Campania n. 5 del 2013 - pubblicata nel BURC del 7 maggio 2013 - che esclude, con decorrenza dall'anno di imposta 2013, l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativi o giudiziario con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953/1982, in base al quale la perdita del possesso del veicolo, conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione, fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi successivi a quelli in cui e' stata eseguita l'annotazione; in tale ottica si riportava integralmente alle motivazioni esplicitate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Marche n. 20/2011 art. 10, laddove escludeva dall'esonero dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, un autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo. Chiedeva, comunque, nel merito, l'annullamento dell'impugnato avviso; vinte le spese di lite. In data 16 dicembre 2016 si costituiva la Regione Campania che rivendicata la legittimita' del suo operato essendo stato l'avviso di accertamento adottato sulla base del disposto normativo dell'art. 1 comma 182 L.R. 5/13. All'odierna udienza la Commissione, letti ed esaminati il ricorso, tutti gli atti depositati e i documenti allegati, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo. Motivi della decisione Il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 182 della legge regionale n. 5/2013, che cosi' dispone: «il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta gia' trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformita' al dettato dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) ed il relativo termine di pagamento e' fissato nei successivi sessanta giorni»; Orbene ad avviso del ricorrente la norma regionale appare in aperto contrasto con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione». Sulla questione della debenza o meno della tassa automobilistica in presenza di fermo amministrativo del veicolo e' gia' intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 (doc. 6), pronunciandosi su una vicenda analoga a quella presente. Infatti la questione portata dinanzi alla Consulta aveva ad oggetto l'art. 10 della legge n. 28 del 28 dicembre 2011 della Regione Marche che cosi' stabiliva: «a decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale» (doc. 8): il Consiglio dei ministri, che ne aveva promosso il giudizio, aveva rilevato che il citato art. 10 violava l'art. 117, secondo comma, Cost., in relazione al disposto dell'art. 5, comma 36, del citato decreto-legge n. 953/1982. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sottopostale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 citato, per i seguenti motivi. Anzitutto la tassa automobilistica e' tributo proprio derivato relativamente al quale la Regione «a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale». Inoltre, come pure riportato dal ricorrente, l'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1 gennaio 2013; ha stabilito: al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. Secondo la Corte, «la diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. Dalla formulazione del comma 2 si riferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». In conclusione, sulla base delle argomentazioni ed osservazioni sopra riportate, la Corte costituzionale ha concluso per «la persistente spettanza in Capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia de qua. Ne consegue che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali». Pertanto, secondo il ricorrente, anche nel caso presente ci si troverebbe di fronte ad una norma regionale che viola manifestamente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Nello specifico, infatti, l'art. 1 comma 182 della legge regionale n. 5/2013 non farebbe che violare l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953/1982. Riassumendo, quindi, a detta del ricorrente, tale norma violerebbe: 1) l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 («La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione»; 2) l'art. 119, secondo comma, della Costituzione («I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»). Orbene, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 288/2012 piu' volte citata, la tassa in questione a seguito degli interventi legislativi, non ha acquistato la natura di tributo regionale proprio: come sottolineato dalla medesima Corte, il legislatore avrebbe riservato «ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». Pertanto, alla luce delle argomentazioni ed osservazioni predette, vi sarebbe da ritenere che in materia di tassa automobilistica persista in Capo allo Stato la competenza esclusiva con la conseguenza che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Questa Commissione ritiene condivisibili e rilevanti le ragioni del ricorrente, in quanto, in base alle suesposte considerazioni, appare non manifestamente infondato il sospetto di illegittimita' costituzionale del predetto art. 1 comma 182 della legge regionale n 5/2013. Infatti la sentenza n. 288/2012 della Corte costituzionale si e' pronunciata per l'illegittimita' della norma su una medesima fattispecie, differenziata dalla presente solamente in ordine all'Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata. Circa poi la rilevanza della questione ai fini del decidere, e' evidente che la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta, dal momento che la domanda del ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Aggiungasi che l'Ente impositore, dinanzi alla contestazione mossa dal contribuente nell'ambito della proposta di mediazione ha fatto riferimento proprio all'art. 1 comma 182 censurato al fine di concludere per l'assoggettamento al bollo auto anche del veicolo del sig. Giannattasio gia' sottoposto a fermo amministrativo.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 comma 182 della legge della Regione Campania n. 5/2013 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953 (Misure in materia Tributaria convertita nella legge 28 febbraio 1983 n. 53) e dell'art. 119 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra analiticamente esposte. Ordina la sospensione del procedimento, per pregiudizialita' costituzionale, con trasmissione, a cura della segreteria, del fascicolo di ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente nel domicilio eletto, ed al presidente della giunta regionale della Campania, al presidente del consiglio regionale della Campania. Cosi' deciso in Napoli il 23 gennaio 2017 Il Presidente: Pugliese Il relatore: Miranda