MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2017 

Autorizzazione  alla  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia
interattivo-cognitiva» a trasferire il corso di  specializzazione  in
psicoterapia della sede principale di Padova. (17A06796) 
(GU n.238 del 11-10-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998,  con  il  quale  l'Istituto
centro studi «Il Gabbiano» e'  stato  abilitato  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede di Milano, corsi di formazione  in  psicoterapia,
per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale, ai sensi  del
suindicato regolamento, e'  stato  approvato  l'avvenuto  adeguamento
alle  disposizioni  del  titolo   II   dello   stesso   provvedimento
dell'ordinamento  adottato  dall'Istituto  «Scuola  di   psicoterapia
interattiva-cognitiva "Il Gabbiano"»; 
  Visto il decreto in  data  9  ottobre  2001  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale da Milano a Padova; 
  Visto il decreto in  data  18  luglio  2008  di  autorizzazione  al
cambiamento della denominazione in  «Scuola  di  specializzazione  in
psicoterapia interattivo-cognitiva» ed al  trasferimento  della  sede
principale di Padova; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con  cui  il  predetto
Istituto  chiede  l'autorizzazione  al   trasferimento   della   sede
principale di Padova, da via Longhin n. 83 a via Savelli n. 86; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 30 maggio 2017; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa  con  nota
prot. 4080 dell'11 settembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La     «Scuola     di     specializzazione     in      psicoterapia
interattivo-cognitiva», abilitata con decreti in data 20 marzo  1998,
25 maggio 2001 e 9 ottobre 2001 ad istituire  e  ad  attivare,  nella
sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con decreto ministeriale 11  dicembre  1998,
n. 509, e' autorizzata a trasferire la predetta  sede  principale  di
Padova, da via Longhin n. 83 a via Savelli n. 86. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini