MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2017 

Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi  tributari
a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno  21
agosto 2017 verificatisi nel territorio dei  Comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia. (17A07270) 
(GU n.252 del 27-10-2017)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del  2000,  con  il
quale si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o
differiti avviene senza applicazione di sanzioni, interessi  e  oneri
accessori  relativi  al  periodo  di  sospensione,   anche   mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza  della
sospensione e  che  le  modalita'  e  i  termini  della  ripresa  dei
versamenti sono stabiliti con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione,
nei limiti delle risorse, preordinate allo scopo, dal fondo  previsto
dell'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  agosto  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre  2017,  n.  204,
con la quale e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  in  ordine
all'evento sismico che  il  giorno  21  agosto  2017  ha  colpito  il
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola
di Ischia; 
  Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei  beni
pubblici e privati, ed ha  altresi'  provocato  la  perdita  di  vite
umane,  feriti,  nonche'  danneggiamenti  alle  infrastrutture,  agli
edifici pubblici e privati; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei
contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi  nei  suddetti
territori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto
2017, avevano la residenza ovvero la sede  operativa  nel  territorio
dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di  Ischia
sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche'  dagli  atti  previsti  dall'art.  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017. Non si procede al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione e' subordinata alla  richiesta  del  contribuente
che contenga anche la dichiarazione di inagibilita', in  tutto  o  in
parte, dell'abitazione,  dello  studio  professionale  o  della  sede
dell'impresa, ai  sensi  del  Testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con
trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente. 
  4. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  5. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan