N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2017

Ordinanza del 22 maggio 2017 del Tribunale di Pisa  nel  procedimento
civile promosso da Iaquinto Giuseppe, Tamberi Elena e Bastia  Filippo
contro Provincia di Pisa. 
 
Enti locali - Norme della Regione Toscana - Riordino  delle  funzioni
  provinciali e attuazione della legge n. 56 del 2014 - Trasferimento
  di beni e successione nei rapporti attivi e  passivi  -  Esclusione
  dalla successione dei procedimenti  gia'  avviati  al  momento  del
  trasferimento delle funzioni. 
- Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n.  22  ("Riordino  delle
  funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.  56
  (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
  unioni e fusioni di comuni).  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
  32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge  regionale  n.
  41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale  n.
  65/2014"), art. 10, comma 3. 
(GU n.44 del 2-11-2017 )
 
                        IL TRIBUNALE DI PISA 
                           Sezione civile 
 
    In persona del giudice Marco Viani, nella causa iscritta al n. di
reg. gen. 521/2014 tra  Iaquinto  Giuseppe,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Marialuisa  Bresciani  e  dall'avv.  Adriana   Conte,   ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, Pisa, via
G. Giusti n. 18; attore, e la  Provincia  di  Pisa,  rappresentata  e
difesa  dall'avv.  Silvia  Salvini  e  dall'avv.   Maria   Antonietta
Antoniani, ed elettivamente domiciliata presso  lo  studio  di  detti
difensori, in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, n. 14; convenuta; 
    Con intervento di Tamberi Elena e Bastia Filippo, rappresentato e
difeso dall'avv. Marialuisa Bresciani e dall'avv. Adriana  Conte,  ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in  Pisa,
via G. Giusti n. 18; interventori. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23  della
legge n. 87/1953, osservato quanto segue: 
        nell'atto  di  citazione,  notificato  il  21  gennaio  2014,
l'attore, premesso di essere proprietario di un'abitazione  sita  nel
Comune di Cascina (PI), alla via Ripoli n. 5, nei pressi di un  fosso
demaniale  chiamato  Fosso  del  Rigone,  che  in  quel  tratto   era
interamente coperto da una strada e  da  marciapiedi  pubblici,  dato
atto che il 5  novembre  2013  l'Ufficio  del  demanio  idrico  della
Provincia gli aveva richiesto di pagare, per  il  periodo  2006-2012,
l'indennita' di occupazione relativa all'attraversamento  del  fosso,
ha contestato la fondatezza della richiesta  in  quanto,  essendo  il
fosso completamente ricoperto da strade e marciapiedi  pubblici,  non
v'erano attraversamenti, ponti o ponticelli di suo uso  esclusivo,  e
comunque  non  si  ravvisava  un  suo  profitto  nell'uso  del   bene
demaniale, sicche' mancavano le condizioni previste dagli articoli  7
e 26 del regolamento per la Gestione del demanio idrico  provinciale,
adottato dalla Giunta provinciale di Pisa con  delibera  n.  34/2009,
per il pagamento dell'indennita' di occupazione del  demanio  idrico.
In subordine, eccepiva che le indennita' per gli  anni  2006  e  2007
erano prescritte. 
    Costituitasi  tempestivamente,  la  Provincia  ha   eccepito   la
competenza del  Tribunale  regionale  per  le  acque  pubbliche,  per
vertere  la  controversia  su  'diritti  relativi  a  derivazioni   e
utilizzazioni di acqua pubblica',  ai  sensi  del  regio  decreto  n.
1775/1933, art. 140. Nel merito, ha esposto che il Fosso del  Rigone,
se e' vero che in prossimita' dell'abitazione di via Ripoli n.  5  e'
ricoperto da elementi in cemento armato prefabbricati, non vi  scorre
pero' sotto la  pubblica  via  ma  sotto  il  marciapiede  antistante
l'immobile, su cui sussistono un passo carrabile e un passo  pedonale
afferenti all'abitazione dell'attore, i quali, sebbene insistenti  su
di un bene utilizzato  pubblicamente,  procurano  un'utilita'  a  lui
solamente. Ha aggiunto che l'attore  aveva  versato  l'indennita'  di
occupazione per il  2011,  cosi'  riconoscendo  la  fondatezza  della
pretesa, e ha argomentato che le indennita' riferite agli anni 2006 e
2007 non sono prescritte in quanto la prescrizione e' decennale. 
    Sono intervenuti in giudizio la Tamberi e il Bastia, proprietari,
dapprima il secondo e poi la prima per acquisto dal  secondo,  di  un
immobile in Cascina via dei Piastroni n. 3. A che si trovava, a  loro
dire, in situazione di fatta identica a quella dell'abitazione  della
Iaquinto,  e  hanno  svolto  difese  e  istanze  analoghe  a   quelle
dell'attore. 
    Successivamente la Provincia ha rilevato la propria  sopravvenuta
carenza di legittimazione passiva in forza del comma 96  dell'art.  1
della legge n. 56/2014, che avrebbe comportato la  successione  della
Regione  Toscana  nel  contenzioso  relativo  alla  materia  'demanio
idrico', attribuita, a partire dal  1°  gennaio  2016,  alla  Regione
stessa.  Sul  punto  la  Provincia  ha  eccepito,  tra  l'altro,   la
illegittimita' costituzionale degli articoli 10, comma  3  e  11-bis,
comma 5 della legge reg. Toscana n. 22/2015, nel testo attualmente in
vigore,  in  relazione  all'art.  117,  comma  2,  lett.   l)   della
Costituzione. 
    La  questione   di   legittimita'   costituzionale   non   appare
manifestamente infondata, e la sua risoluzione appare  indispensabile
ai fini della definizione del giudizio  in  corso,  nei  termini  che
seguono. 
    Il presente, giudizio verte sulla legittimita' dell'emissione, da
parte  della  Provincia,  di  talune  richieste  di   pagamento   per
occupazione del demanio idrico. 
    Si premette, ai fini di una  valutazione  di  rilevanza,  che  la
questione di competenza, non ancora decisa dal Tribunale, non  appare
tuttavia fondata. 
    Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno  chiarito:  «Tra
le controversie aventi ad oggetto  qualsiasi  diritto  relativo  alle
derivazioni ed utilizzazioni di  acque  pubbliche,  che  l'art.  140,
primo comma, lettera c) del regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775
attribuisce alla  cognizione  dei  tribunali  regionali  delle  acque
pubbliche, rientrano anche quelle sull'esistenza e  sull'entita'  dei
canoni delle concessioni di utenza di risorse  idriche,  nelle  quali
sia in contestazione il diritto soggettivo  del  concessionario  alla
corretta  applicazione,  in  base  a  parametri  oggettivi,  certi  e
vincolanti per  l'amministrazione  delle  disposizioni  regolanti  il
canone stesso» (Cassazione, ss. uu., 4 febbraio 2009, n. 2639;  nello
stesso senso Cassazione, 26 maggio 2005 n. 11200). 
    Ma  nel  caso  di  specie  non  si  discute  del  canone  di  una
concessione demaniale, bensi' delle conseguenze  risarcitone  di  una
occupazione senza titolo, e non viene messa in discussione da  alcuno
la appartenenza del fosso per cui e'  causa  al  demanio  idrico,  ma
soltanto l'esclusivita' dell'uso dei manufatti che vi insistono e  il
profitto individuale che se ne possa ritrarre. Infatti, la  Corte  di
cessazione ha statuito: «In tema di acque pubbliche, la norma di  cui
all'art. 140, lettera c) del regio decreto n. 1775/33 (a mente  della
quale appartengono, in primo grado,  alla  cognizione  dei  tribunali
regionali delle acque «le controversie aventi  ad  oggetto  qualunque
diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica)
non comporta la necessita' di rimessione alla cognizione del  giudice
specializzato di tutte  le  controversie  attinenti,  direttamente  o
indirettamente, al regime delle acque pubbliche,  presupponendo,  per
converso, la sola devoluzione, al  detto  giudice,  delle  specifiche
controversie  implicanti  la  necessita'  di  particolari  conoscenze
extragiuridiche per la soluzione dei problemi  tecnici  riconnessivi,
con esclusione, pertanto, di ogni questione  che,  non  attenendo  al
regime delle derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche  (e  non
implicando la soluzione di problemi tecnici,  ma  solo  di  tematiche
squisitamente giuridiche), possa influire solo indirettamente su tale
regime. Ne consegue che la controversia relativa al pagamento  di  un
indennizzo  per  l'occupazione  «sine   titulo»   di   un   suolo   -
pacificamente appartenente al demanio lacustre -  ed  all'occupazione
di costruzioni ed opere su di esso  insistenti  (oltre  che  relativa
all'accertamento della titolarita' di  eventuali  diritti  reali  sui
manufatti), non presupponendo la soluzione ne' di  problemi  tecnici,
ne' di questioni circa la delimitazione dell'alveo o delle sponde del
lago - ovvero l'accertamento della demanialita' delle acque  -,  deve
ritenersi senz'altro devoluta alla cognizione del giudice  ordinario»
(da  intendersi,   quest'ultimo,   come   contrapposto   al   giudice
specializzato; Cassazione, 5 maggio 1998 n. 4504). 
    Cio' premesso, la legge reg. Toscana n. 91/1998, come  modificata
dalla legge reg. Toscana n. 1/2001, stabiliva, al suo  art.  14:  «1.
Sono attribuite alle Province tutte le finzioni in materia di  difesa
del suolo conferite alla Regione  stessa  ai  sensi  dell'art.  12  o
attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 15, ed in particolare:  [...]
g) gestione del demanio idrico, ivi  comprese  le  funzioni  relative
alle derivazioni di  acqua  pubblica,  alla  ricerca,  estrazione  ed
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo, nonche' la determinazione dei canoni di concessione  per
l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi». 
    La riforma dell'assetto delle autonomie provinciali di  cui  alla
legge n. 56/2014 si e' articolata in una  ridefinizione  dei  compiti
delle province, le cui funzioni fondamentali sono ora  stabilite  dal
comma 85 dell'art. 1 del provvedimento, che non vi annovera  piu'  la
gestione del demanio idrico.  Quanto  al  contenzioso  relativo  alle
funzioni non fondamentali delle province,  oggetto  di  trasferimento
alle regioni, il comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 prevede:
«nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino  si  applicano
le seguenti disposizioni: [...] c) l'ente che subentra nella funzione
succede anche nei rapporti attivi e passivi  in  corso,  compreso  il
contenzioso». 
    In attuazione delle norme indicate al  paragrafo  precedente,  la
legge reg. Toscana n. 22/2015 ('Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 -  modifiche  alle  leggi
regionali nn. 32/2002, 67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  cosi'
come modificata dalla legge reg. Toscana n. 9/2016, ha stabilito,  al
suo art. 2 ('Funzioni oggetto di trasferimento  alla  Regione')  che:
«1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini  previsti
dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle  province
e dalla Citta' metropolitana di Firenze prima dell'entrata in  vigore
della presente  legge  secondo  le  norme  richiamate  di  seguito  e
nell'allegato  A:  [...]  d)  le  seguenti  funzioni  in  materia  di
ambiente: [...] 2) le funzioni in materia di difesa  del  suolo,  ivi
comprese quelle relative alla  difesa  della  costati  degli  abitati
costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito  dei
relativi proventi». 
    L'allegato A alla legge reg. Toscana n. 22/2015, a  completamento
di quanto richiamato nel  paragrafo  che  precede,  prevede  l'elenco
delle  leggi  regionali,  disciplinanti  le   funzioni   oggetto   di
trasferimento alla Regione ai sensi dell'art. 2, da abrogarsi, tra le
quali, alla lettera D), n. 2) ('Difesa del suolo, difesa della  costa
e degli abitati costieri, demanio idrico'), la gia' citata legge reg.
11 dicembre 1998, n. 91. 
    Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge reg. Toscana n. 22/2015
«decorre dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di cui al comma 3» [cioe' il 30 gennaio 2016]. 
    In attuazione della  legge  reg.  Toscana  n.  22/2015  e'  stata
emanata la legge reg. Toscana n. 80/2015 ('Norme in materia di difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e  degli
abitati  costieri'),  che  prevede,  all'art.  2   ('Funzioni   della
Regione'): «la Regione, fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito
dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative,
di pianificazione, di programmazione, di  indirizzo  e  controllo  in
materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa  nazionale
allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia,  ed  in
particolare le seguenti: [...] n) gestione del  demanio  idrico,  ivi
compreso il rilascio delle concessioni per l'utilizzo  dello  stesso;
o) determinazione, con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  dei
canoni di concessione per le aree  appartenenti  al  demanio  idrico,
incluse quelle prospicienti  le  vie  navigabili,  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'art. 5, nonche' dei relativi  oneri  istruttori  e
introiti dei relativi proventi». 
    L'art. 26 della legge reg. Toscana n.  80/2015  ha  espressamente
abrogato la legge reg. Toscana n. 91/1998. 
    Laddove il gia' citato  comma  96  dell'art.  1  della  legge  n.
56/2014 prevede che «nei trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del
riordino si applicano le seguenti disposizioni: [...] c)  l'ente  che
subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi  e  passivi
in corso, compreso  il  contenzioso»,  l'art.  10  della  legge  reg.
Toscana  n.  22/2015  ('Trasferimento  dei  beni  e  successione  nei
rapporti attivi e  passivi'),  nel  suo  testo  attualmente  vigente,
prevede: «1. La regione  e  la  Provincia  interessata  o  la  citta'
metropolitana    definiscono    mediante    accordi    organizzativi,
formalizzati ai sensi  del  comma  13,  in  relazione  alla  funzione
trasferita, i beni, le risorse strumentali  e  i  rapporti  attivi  e
passivi in corso da  trasferire,  secondo  le  regole  stabilite  dal
presente  articolo  [...]  3.  Sono  esclusi  dalla   successione   i
procedimenti  gia'  avviati  al  momento  del   trasferimento   delle
funzioni. Le province  e  la  citta'  metropolitana  concludono  tali
procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi
da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle
sentenze che ad essi si riferiscono». 
    L'art. 11-bis della legge reg. Toscana n. 22/2015, nel  prevedere
al comma 1  una  serie  di  procedimenti,  interventi,  attivita'  e'
rapporti [pendenti] in cui «in deroga alle disposizioni dell'art. 10»
subentra la Regione, al comma  5  dispone:  «restano  comunque  nella
competenza della provincia e della Citta' metropolitana di Firenze le
controversie  attinenti  ai  procedimenti,  agli   interventi,   alle
attivita' e ai rapporti  di  cui  al  comma  1,  originate  da  fatti
antecedenti alla data del primo gennaio 2016,  e  l'esecuzione  delle
relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti  di  natura
finanziaria da esse derivanti». 
    Tale ultima disposizione, della  cui  legittimita'  parimenti  la
Provincia dubita,  viene  menzionata  per  completezza,  perche'  non
risulta che si  tratti,  nel  casa  di  specie,  di  un  procedimento
ricompreso nella deroga prevista dal comma  1  dell'art.  11-bis.  In
effetti, ai sensi di  tale  disposizione,  la  Regione  subentra,  in
deroga all'art. 10, «[...] per la funzione in materia di  difesa  del
suolo, di cui  all'art.  2  comma  1,  lettera  d),  numero  2):  nei
procedimenti  in  corso  di  rilascio  di   pareri,   autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso  comunque  denominati;  nei
rapporti attivi connessi allo svolgimento di  detti  procedimenti,  e
nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti  procedimenti
per i quali le risorse sono gia' previste nel bilancio regionale», ma
non consta in causa che vi fosse un procedimento in corso di rilascio
di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di  assenso
comunque denominati, sicche' la deroga deve  ritenersi  non  operante
nella presente controversia. 
    Infine il comma 17 dell'art. 10 della legge reg. Toscana  prevede
«Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito
del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti  e
nelle eventuali relative controversie, ferma restando  la  disciplina
dell'art. 111 del codice di procedura civile, ove applicabile»; anche
tale disposizione non viene in considerazione nel presente  giudizio,
che rientra  nella  previsione  del  comma  3,  ma  la  si  menziona,
analogamente, per completezza. 
    Cosi ricostruito il  quadro  normativo,  deve  osservarsi  quanto
segue. 
    L'esclusiva riferibilita' allo Stato  delle  competenze  relative
all'ordinamento processuale civile non e mai stata disputata, ma dopo
la riforma del Titolo V della Parte  seconda  della  Costituzione  la
Corte costituzionale ha avuto modo in piu' occasioni  di  definire  i
caratteri della materia 'giurisdizione e norme  processuali'  di  cui
alla lettera l) del capoverso dell'art. 117  della  Costituzione;  in
particolare,  ha  ritenuto  che  fossero  riferibili   alla   materia
'giurisdizione enorme processuali' le seguenti  disposizioni:  a)  la
disposizione relativa all'esperimento del tentativo  obbligatorio  di
conciliazione  previsto  dall'art.  410  c.p.c.  innanzi   all'organo
preposto  alla  certificazione,  allorquando  si  intenda   impugnare
l'erronea qualificazione del contratto di lavoro o la difformita' tra
il programma negoziale certificato e la  sua  successiva  attuazione,
nonche', in caso di ricorso in giudizio, l'introduzione dell'obbligo,
in capo all'autorita' giudiziaria competente, di accertare  anche  le
dichiarazioni  ed  il  comportamento  tenuto  dalle   parti   davanti
all'organo preposto alla certificazione dei contratto di  lavoro  (in
quanto dirette a condizionare l'esercizio  in  giudizio  dei  diritti
nascenti, dal contratto di lavoro e la stessa attivita' dei  giudici:
sentenza n. 50/2005); b) la disposizione relativa al mantenimento, da
parte  dello  Stato,  delle  funzioni  amministrative  relative  alla
conciliazione delle controversie di  lavoro,  individuali  e  plurime
nonche' alla risoluzione delle controversie collettive  di  rilevanza
pluriregionale   («per   l'incidenza   che   la   previsione   e   la
regolamentazione del tentativo di  componimento  bonario  delle  liti
possono avere sullo svolgimento del processo» - Sentenza  n.  50/2005
cit); c) le  disposizioni  statali  relative  all'introduzione  della
mediazione  obbligatoria   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali, nonche' alla sanzionabilita' della
parte la quale abbia respirato una proposta di conciliazione ritenuta
poi valida dal  giudice  (a  contrario:  sentenza  n.  178/2010,  che
richiama  tali disposizioni  per  metterne  in  luce  la   diversita'
rispetto  a  quelle   impugnate);   d)   le   disposizioni   relative
all'attribuzione, da parte di una legge regionale, della qualifica di
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a  soggetti  che  ne  erano
sprovvisti  alla  stregua  della  normativa  di  emanazione   statale
(sentenza n. 313/2003: per riserva allo  stato  della  materia  della
giurisdizione penale); e) le disposizioni di fonte  statale  relative
alla  impignorabilita'  e  insequestrabilita'  di  talune  somme   di
competenza degli enti  locali  (in  quanto  riferibili  ad  istituti,
pignoramento ed il sequestro, di cui non puo' disconoscersi la natura
processuale -  sentenza  n.  18/2004);  f)  le  disposizioni  statali
relative alla soppressione, da parte di una legge statale, di quattro
uffici giudiziari, e la concentrazione  dei  loro  affari  presso  un
diverso Tribunale (sentenza n. 234/2013). 
    Ne  discende  che  deve   intendersi   afferente   alla   materia
'giurisdizione e norme  processuali'  ogni  norma  che  influisca  in
maniera    diretta    o    anche    indiretta    sull'applicabilita',
sull'estensione oggettiva e soggettiva, nonche' sull'invocabilita' in
giudizio  di  norme  processuali.   Parimenti,   debbono   intendersi
afferenti alla materia 'giurisdizione  e  norme  processuali'  quelle
norme che abbiano quale effetto, diretto o indiretto, la restrizione,
l'ampliamento, l'anticipazione, la  posticipazione  o,  comunque,  il
condizionamento dell'accesso alla tutela giurisdizionale o ai singoli
istituti nella quale quest'ultima si  articola  e  si  svolge.  Deve,
infine, ritenersi di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art.
117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la  caratterizzazione  dei
soggetti che  partecipino  al  processo,  e  la  conformazione  delle
prerogative, dei poteri, delle facolta', degli obblighi e degli oneri
ad essi attribuiti o imposti. 
    Il comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56/2014,  nel  configurare
un rilevante trasferimento di funzioni dalle province  alle  regioni,
prevede, per cio'  che  riguarda  dette  funzioni,  che  «l'ente  che
subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi  e  passivi
in corso,  compreso  il  contenzioso»,  e  quindi  disciplina,  senza
possibilita'   che   di   tale   disposto   normativa   venga,   data
un'interpretazione diversa, una successione nel rapporto  processuale
- temporalmente e concettualmente coincidente con  il  trasferimento,
delle funzioni sostanziali  -  tra  l'ente  provincia  e  l'ente  che
subentra nelle sue competenze e prerogative. 
    Tale successione nel rapporto  processuali  avviene,  secondo  lo
schema previsto dalla legge n. 56/2014,  in  via  automatica  e  ipso
iure, come e' reso palese dalla mancanza di qualsiasi  riferimento  a
un  fenomeno  interruttivo  e  dall'utilizzo  di   una   terminologia
sovrapponibile a quella dell'art. 2504-bis comma 1 del codice  civile
(successione della societa' risultante  dalla  fusione  nei  rapporti
sostanziali  e  processuali   gia'   facenti   capo   alle   societa'
partecipanti alla fusione stessa). 
    Tale effetto sul rapporto processuale in corso e' invece escluso,
in contraddizione con quanto, stabilito  dal  comma  96  dell'art.  1
della legge n. 56/2014,  dall'art.  10,  comma  3  della  legge  reg.
Toscana  n.  22/2015  il  quale  prevede  che  «sono  esclusi   dalla
successione i procedimenti gia' avviati al momento del  trasferimento
delle funzioni. Le province e la citta' metropolitana concludono tali
procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi
da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle
sentenze che ad essi si riferiscono» (e,  per  le  cause  relative  a
rapporti rientranti nella deroga di cui al comma 1, dall'art. 11-bis,
comma 5 della medesima legge regionale, il quale prevede che «restano
comunque  nella   competenza   della   provincia   e   della   citta'
metropolitana di Firenze le controversie attinenti  ai  procedimenti,
agli interventi, alle attivita' e ai rapporti  di  cui  al  comma  1,
originate da fatti antecedenti alla data dal primo  gennaio  2016,  e
l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli  eventuali
effetti di natura finanziaria da esse derivanti»); tanto che,  se  la
norma regionale verra' dichiarata illegittima,  la  Regione  Toscana,
attualmente estranea al processo in corso ed immune dai suoi effetti,
subentrera' quale parte nel processo in corso e subira'  direttamente
gli  effetti  della  sentenza,  mentre  in  forza   della   normativa
regionale,  la  Regione  Toscana   rimane   ora   processualmente   e
sostanzialmente estranea al giudizio, nonche' immune dai suoi effetti
e terza rispetto alla sua esecuzione. 
    La Regione sembra aver quindi emanato disposizioni di legge in un
ambito che, nei sensi che si sono visti, si deve ritenere  ricompreso
nella  materia  'giurisdizione  e  norme  processuali',  introducendo
inoltre una  disciplina  diversa  da  quella  posta  dal  legislatore
statale. 
    La  disposizione  della  cui  legittimita'  si  dubita   non   e'
suscettibile di un'interpretazione conforme all'art.  117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione, in quanto: a)  come  gia'  illustrato,
non residua alcuno spazio  di  adeguamento,  attraverso  qualsivoglia
tecnica interpretativa,  dell'art.  10,  comma  3  della  legge  reg.
Toscana n. 22/2015 che esclude categoricamente che la Regione Toscana
sia parte in causa nei giudizi relativi alle competenze  trasferitele
e, quindi, che possa essere parte in causa nel presente  giudizio,  a
quanto previsto dal comma 96, art.  1  della  legge  n.  56/2014,  il
quale, altrettanto categoricamente e senza che residui spazio per una
diversa interpretazione, impone alla  Regione  Toscana  di  succedere
alla Provincia convenuta nel rapporto processuale che attualmente  si
svolge attraverso il presente giudizio. 
    E'  poi  assolutamente  pacifico  che  il   giudice   non   possa
disapplicare puramente e semplicemente la normativa  regionale  (p.e.
Corte costituzionale, sentenza 285/90). 
    L'art. 10, comma 3 della legge reg. Toscana n.  22/2015  dispiega
quindi un effetto diretto sull'applicabilita' del comma  96,  art.  1
della legge n. 56/2014 (e, per quanto, di possibile interesse,  anche
sulla applicabilita' del sistema di diritto comune degli articoli 110
e 111 c.p.c.) agli enti chiamati a subentrare alle province  toscane,
nonche' alla Citta'  metropolitana  di  Firenze,  nelle  controversie
relative alle funzioni sottratte a queste  dall'ultimo  provvedimento
normativo    richiamato,    con    la    conseguente    modificazione
dell'applicabilita'  della   disciplina   processual-civilistica   in
relazione alla partecipazione al giudizio, alle facolta', obblighi ed
oneri connessi, e piu' in  generale  alla  successione  nei  rapporto
processuale: istituti  che  non  vengono  investiti  dalla  normativa
regionale  in  modo  riflesso   o   meramente   consequenziale   alla
regolamentazione di materie  ulteriori  e  diverse,  ricadenti  nelle
competenze attribuite dalla Costituzione  al  legislatore  regionale,
bensi' in virtu' di un effetto che  costituisce  la  ragion  d'essere
primaria, e lo scopo  ultimo,  dell'intervento  normativo  regionale;
potendosi quindi configurare un non consentito esercizio  del  potere
legislativo  regionale   nella   materia   'giurisdizione   e   norme
processuali' cui alla lettera l) del capoverso  dell'art.  117  della
Costituzione. 
    Si aggiunge per completezza che  analogo  effetto  dispiegherebbe
l'art. 11-bis comma 5 della medesima legge  regionale,  se  la  causa
vedesse in materia di uno dei procedimenti  ricompresi  nella  deroga
del comma 1 del medesimo art. 11-bis,  disposizione  in  ordine  alla
quale varrebbero inoltre tutti  i  dubbi  di  costituzionalita'  gia'
esaminati  in  ordine  al  comma  3  dell'art.  10.  La  disposizione
dell'art. 11-bis comma 5, in realta', non deve essere  applicata  nel
presente processo, e non dovrebbe essere applicata neppure se  l'art.
10 comma 3 fosse dichiarato illegittimo, visto che, non rientrando la
fattispecie di cui si discute nell'ambito  della  deroga  di  cui  al
comma  1,  non  vi  sarebbero  comunque  i  presupposti  per  la  sua
operativita'. 
    Se e' vero che tale disposizione, insieme con quella dell'art. 10
comma 3, contribuisce, in relazione alle controversie per  cui  opera
la deroga del comma 1, a realizzare il  medesimo  effetto  della  cui
legittimita'  qui  si  dubita,  e  se  e'  vero  che,  laddove  fosse
dichiarato illegittimo l'art.  10  comma  3,  almeno  sul  piano  dei
rapporti processuali la deroga prevista dall'art. 11-bis comma  5  in
relazione al comma 1 resterebbe priva di  ragione  giustificativa  e,
fra  l'altro,  si  trasformerebbe  da  ampliativa  dell'ambito  della
successione automatica a restrittiva, cio' non di meno  nei  presente
giudizio non si fara' mai applicazione del comma 5 dell'art. 11-bis. 
    D'altra parte l'art. 10  comma  17  della  medesima  legge  («Per
quanta non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito  del
trasferimento delle funzioni deriva  la  successione  nei  diritti  e
nelle eventuali relative controversie, ferma restando  la  disciplina
dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove  applicabile»),
pur  non  applicabile  in  causa,  conferma  ulteriormente   che   il
legislatore  regionale  ha  ricostruito  il  sistema  delle  ricadute
processuali della successione fra enti in modo difforme  dalla  legge
statale. Appare opportuno precisare che tale comma 17 e'  irrilevante
in causa in quanto, in se' considerato, e doverosamente  interpretato
in modo conforme alla legislazione statale, si limita a confermare il
principio della successione automatica  nei  rapporti  in  corso  per
quanto non derogato da altre disposizioni della  legge  regionale  in
esame, mentre l'art. 111 del codice di procedura  civile,  richiamato
«ove  applicabile»  (ma  per  la  cui  applicazione  non  sembrerebbe
residuare spazio), non verrebbe in considerazione nel rapporto fra la
Provincia  e  la  Regione  perche'  il  subentro  avverrebbe  in  via
automatica. 
    Deve   poi   ritenersi   che   sia   parimenti   rilevante,   non
manifestamente infondata ed  insuscettibile  di  superamento  per  il
tramite di una  interpretazione  costituzionalmente  orientata  delle
norme implicate anche la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10  comma  3  laddove,  prevedendo  che  le  province,  nei
procedimenti gia' avviati, «mantengono la  titolarita'  dei  rapporti
attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale  contenzioso  e
l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscano», disposizione
che deve inoltre interpretarsi, in via sistematica,  nel  senso  che,
come espressamente previsto dal successivo art. 11-bis  comma  5,  la
Regione  rimanga  estranea  «agli   eventuali   effetti   di   natura
finanziaria da esse derivanti» - in cui per 'esse' debbono intendersi
le sentenze emesse nei procedimenti di  cui  sono  rimaste  parti  le
province e la Citta' metropolitana di Firenze  -,  e  che,  pertanto,
interviene sulla potesta' legislativa esclusiva statale in materia di
'ordinamento civile', impedendo che, come previsto dal comma 96, art.
1 della legge n. 56/2014, in combinato disposto con l'art.  2909  del
codice civile, le statuizioni aventi conseguenze  finanziarie  (cosi'
come quelle di qualsiasi altro  genere)  di  tali  sentenze,  inclusa
quella che dovesse concludere il presente  giudizio,  facciano  stato
per la Regione Toscana, attribuendole le entrate,  ovvero  onerandola
delle perdite conseguenti alla decisione. 
    Appare dunque rilevante e non manifestamente infondata anche,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3  della
legge Reg. Toscana n. 22/2015 per contrasto con l'art. 117, comma  2,
lett. l) della Costituzione, nella parte in cui riserva alla potesta'
legislativa esclusiva statale la materia 'ordinamento civile'. 
    Anche in tal caso, si aggiunge per completezza,  analogo  effetto
dispiegherebbe l'art. 11-bis comma 5 della medesima legge  regionale,
se la causa vertesse in materia di uno  dei  procedimenti  ricompresi
nella deroga del comma 1 del medesimo art. 11-bis. 
    Appaiono comunque rilevanti e non manifestamente infondati  anche
tre ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale  introdotti  dalla
difesa della Provincia, e segnatamente: 
        violazione dell'art. 97 della  Costituzione  (buon  andamento
della  p.a.),  che  comporta  la  necessita'  per  l'attivita'  della
pubblica amministrazione,  volta  alla  realizzazione  dell'interesse
pubblico, di conformarsi ai criteri dell'efficacia e dell'efficienza,
in quanto tutto il personale della Provincia che  si  occupava  delle
funzioni non fondamentali ora  trasferite  e'  transitato  nei  ruoli
regionali, come  alla  Regione  sono  stati  trasferiti  i  fascicoli
relativi, con la conseguenza che la Provincia  di  Pisa  non  dispone
piu' del personale necessario per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
pendenti, e non ha piu' la disponibilita' materiale dei fascicoli,  e
tuttavia deve occuparsi del contenzioso  pendente;  se  e'  vero  che
all'art. 10 L.R.T. n. 22/2045 e' prevista la possibilita' di chiedere
l'avvallamento del personale trasferito,  tale  strumento,  oltre  ad
essere subordinato al rispetto di specifici adempimenti  formali,  e'
provvisorio e puo' essere disposto compatibilmente con le esigenze di
lavoro della struttura regionale cui il personale e' assegnato e  per
periodi  limitati,  e  inoltre  e'  specificamente  escluso  per   le
attivita'  di  contenzioso  legale  secondo  il  punto   3.5.   della
deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2016 n. 193; 
        violazione dell'art. 3, della Costituzione, nell'accezione di
principio di ragionevolezza, in quanto la normativa regionale di  cui
si discute presenta un'intrinseca incoerenza,  contraddittorieta'  od
illogicita'  rispetto  al  contesto  normativo  preesistente   (Corte
costituzionale, sentenza n. 450/2000) e, precisamente, rispetto  alla
legge 7 aprile 2014 n. 56,  e  rispetto  alla  complessiva  finalita'
perseguita dal legislatore statale (Corte costituzionale, sentenza n.
416/2000); 
        violazione dell'art. 3,  della  Costituzione,  nell'accezione
del  generale  principio  di  uguaglianza,  in  quanto  la  normativa
regionale toscana,  imponendo  una  disciplina  difforme  rispetto  a
quella stabilita dall'art. 1, comma 96  lettera  c)  della  legge  n.
56/2014, fa si' che situazioni uguali, vale a dire la disciplina  dei
procedimenti in corso, compreso il contenzioso, relativi alle materie
trasferite dalle province  ad  altro  ente,  abbiano  una  disciplina
diversa nella Regione Toscana, rispetto a quanto stabilito a  livello
nazionale, con conseguente disparita'  di  trattamento  dei  relativi
rapporti giuridici. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e
la non manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 3 della legge regionale Toscana n.
22 del 3 marzo 2015, per contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettera
l) della Costituzione, nella  parte  in  cui  riserva  alla  potesta'
legislativa esclusiva  statale  la  materia  'giurisdizione  e  norme
processuali',  e  con  l'art.  117,  comma  2,   lettera   l)   della
Costituzione, nella parte in cui riserva  alla  potesta'  legislativa
esclusiva statale la materia  'ordinamento  civile',  oltre  che  per
contrasto con l'art. 97 della  Costituzione  e  con  l'art.  3  della
Costituzione, quest'ultimo nella duplice accezione  di  principio  di
ragionevolezza  e  di  principio  di  uguaglianza,  il   tutto   come
illustrato nella motivazione della presente ordinanza. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  insieme  con  gli  atti  e  con   la   prova   delle
notificazioni e delle comunicazioni di cui oltre. 
    Sospende il processo in corso. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alle parti del  presente  procedimento  e  al  Presidente
della Giunta  regionale  della  Toscana,  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Consiglio regionale della Toscana. 
    Provvedimento  redatto  in  collaborazione  con   il   magistrato
ordinario in tirocinio dott. Daniele Mercadante. 
        Pisa, 22 maggio 2017 
 
                       Il Giudice: Marco Viani