DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
Provincia di Pesaro e Urbino. (17A07691) 
(GU n.266 del 14-11-2017)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 2 novembre 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012, concernente gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Considerato che il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e'
interessato  da  un  lungo  periodo  di   siccita',   causato   dalla
eccezionale  scarsita'  di  precipitazioni  pluviometriche  e  nevose
registrate a  partire  dall'autunno  2016,  che  ha  determinato  una
rilevante riduzione dei deflussi  superficiali  e  delle  conseguenti
riserve idriche; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato  periodo  di  siccita'  ha
provocato una situazione di grave emergenza idrica,  con  conseguenze
sulle  reti,   in   particolare   quelle   finalizzate   al   consumo
idropotabile; 
  Tenuto  conto  che  detta  criticita'  idrica  ha  reso  necessaria
l'attuazione di misure urgenti da parte degli enti locali allo  scopo
di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita  sociale,  economica  e
produttiva, nonche' un grave pregiudizio per la  sanita'  e  l'igiene
pubblica; 
  Viste le note della Regione Marche dell'8, del 9 e  del  29  agosto
2017; 
  Vista la nota  del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  5
ottobre 2017, prot. n. CG/0062712; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in  essere  ogni  azione  di  carattere   urgente   e   straordinario
finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con
la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato  di
emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e  1-bis  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
Provincia di Pesaro e Urbino. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b) e d) della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la  Regione  Marche
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine  agli  eventuali  effettivi  e  indispensabili
fabbisogni, si provvede nel limite di euro 4.800.000,00 di  cui  euro
2.671.300,60 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed
euro 2.128.699,40  a  valere  sul  Fondo  di  riserva  per  le  spese
impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
che dovra' essere opportunatamente reintegrato. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 novembre 2017 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri