N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2017

Ordinanza  dell'11  luglio  2017  del  Tribunale   di   Pistoia   nel
procedimento penale a catrico di P. F. e V. A. . 
 
Reati e pene - Abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con
  sanzioni pecuniarie civili - Reato di cui all'art.  612  cod.  pen.
  (Minaccia) - Mancata previsione, per i casi in cui  venga  irrogata
  la sola sanzione pecuniaria, della possibilita'  di  estinguere  il
  procedimento mediante il pagamento di un importo  pari  alla  meta'
  della stessa. 
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in  materia
  di abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con  sanzioni
  pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
  aprile 2014, n. 67), art. 1. 
(GU n.52 del 27-12-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI PISTOIA 
 
    Nella persona  del  giudice  penale  Jacqueline  Monica  Magi  ha
pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  n.  1643/16  R.
DIB., n. 308/14 R.G.N.R., contro P. F. e V.  A.,  difesi  di  fiducia
dall'avv. C. Del Rosso del Foro di Pistoia; 
    Per la dichiarazione di rilevanza e  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
1, lettera c) del decreto legislativo  15  gennaio  2016,  n.  7  per
contrasto con gli articoli 3, 25 e 70 della Costituzione. 
Sulla rilevanza. 
    Nel caso in specie il pubblico ministero citava a giudizio  P.  e
V., per farli rispondere del reato di cui all'art. 612 codice  penale
oltre quello di cui all'art. 594 codice penale. 
    Il loro difensore chiedeva che  si  sollevasse  la  questione  di
legittimita' costituzionale di cui sopra poiche' allo  stato,  mentre
il reato di cui all'art. 594 codice penale e' stato depenalizzato non
lo e' stato il reato di cui all'art. 612 codice  penale  e  per  esso
neanche e' stata prevista la possibilita' di una  estinzione  con  il
pagamento di meta' della pena pecuniaria, in contrasto in primis  con
l'art. 3 della Costituzione che prevede trattamenti uguali  per  casi
uguali e diversi per casi diversi. Vi  e'  contrasto  anche  con  gli
articoli 25 e 70 della Costituzione per eccesso  di  delega  come  si
spieghera' a breve. 
    La questione appare rilevante ai fini della presente decisione  e
non e' manifestamente infondata. 
    Risulta di tutta evidenza la rilevanza della  questione  ai  fini
della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso  che
i due imputati sono tratti a giudizio per due reati che hanno  subito
diversa sorte in  sede  di  varo  della  legge  di  depenalizzazione,
entrambi puniti con la sola pena pecuniaria ma  uno  depenalizzato  e
l'altro no, quindi destinati ad avere soluzioni diverse. Nel caso che
la presente  questione  fosse  accolta  l'imputato  vedrebbe  aprirsi
davanti a se', prospettive ulteriori oltre quelle previste allo stato
attuale, vedrebbe aprirsi davanti a se'  possibilita'  di  estinzione
che allo stato non sono state  previste  in  violazione  della  legge
delega. 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    Il Giudice penale ritiene di rimettere  il  ricorso  alla  ecc.ma
Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: 
        l'art. 3 della Costituzione stabilisce il principio  generale
di uguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento, principio  da
cui  discende,  quale  logico  corollario,  il  divieto  di  trattare
situazioni omogenee in modo differenziato  e,  parimenti,  quello  di
trattare in modo identico situazioni differenti. 
    Il trattamento di situazioni omogenee allo stesso  modo  dovrebbe
quindi prevedere che il reato di cui all'art.  594  codice  penale  e
quello di cui all'art. 612  codice  penale  siano  trattati  in  modo
omogeneo trattandosi di fatti puniti con la sola  pena  della  multa,
invece mentre il  primo  (che  fra  l'altro  appare  piu'  grave  del
secondo, essendo la pena prevista alternativa e non solo  pecuniaria)
e' stato depenalizzato per il secondo non si e' prevista  neanche  la
possibilita' dell'estinzione con il pagamento  di  meta'  della  pena
pecuniaria. Cio' contrasta con l'art. 3 della Costituzione  ed  anche
con gli articoli 25 e 70 perche' la legge delega all'art. 2,  lettera
g (legge n. 67/14) prevedeva l'obbligo per il Governo di  «prevedere,
per i casi in cui venga  irrogata  la  sola  sanzione  pecuniaria  la
possibilita' di estinguere il procedimento mediante il  pagamento  di
un importo pari alla meta' della stessa». Cio' non e' stato  previsto
nel decreto legislativo n. 7 del  2016,  impedendo  che  il  presente
procedimento sia estinto con il semplice pagamento di una somma di  €
516. 
    Il Governo ha violato gli articoli 25 e 70 della Costituzione  in
quanto  vi  e'  stato  eccesso  di  delega.   Solo   il   legislatore
(Parlamento) puo' decidere cosa e  come  si  punisce,  vedi  sentenza
Corte costituzionale n. 282 del  1990,  quindi  ove  al  Governo  era
imposto di prevedere  un  certo  trattamento  sanzionatorio  e  certe
misure deflattive per i reati puniti solo con  pena  pecuniaria  cio'
doveva essere per tutti, non per alcuni si e per altri  no  come  nel
caso in specie. 
    Sulla base di quanto detto  in  precedenza  appare  opportuna  la
trasmissione  degli  atti   alla   Corte   costituzionale   per   una
considerazione  della  questione  con  conseguente  sospensione   del
presente giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.
7/2016 con riferimento agli articoli 3, 25 e 70 Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  venga
notificata Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
presidenti delle Camere del Parlamento. 
 
        Pistoia, 11 luglio 2017 
 
                          La Giudice: Magi