N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2017
Ordinanza del 19 settembre 2017 della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di B. R. W.. Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa al padre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente - Allontanamento dal domicilio - Mancata limitazione della punibilita'. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8.(GU n.3 del 17-1-2018 )
La Corte d'appello di Firenze, composta da: dott.ssa Luisa Romagnoli, presidente; dott.ssa Silvia Martuscelli, consigliere; dott. Giovanni Perini, consigliere; Sentito il procuratore generale che ha concluso per la irrilevanza della questione di costituzionalita', e il difensore dell'imputato che ha insistito nella questione di costituzionalita', ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 1816/2017 a carico dell'imputato B. R. W.; Premesso che: B. R. W. alias T. K. fu condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 20 maggio 2013, alla pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 385 del codice penale perche', essendo stato condannato a pena detentiva convertita in detenzione domiciliare secondo l'art. 47-ter commi 1-bis e 8 legge 26 luglio 1975 n. 374 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lettera a) legge 27 maggio 1998 n. 165, aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in orario diverso dall'intervallo fra le 10,00 alle 12,00 di ogni giorno, per il quale era autorizzato: infatti il 20 febbraio 2009 non fu trovato nell'abitazione intorno alle ore 21,40. Il Tribunale ritenne infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 47-ter commi 1-bis e 8 legge 26 luglio 1975 n. 374 in relazione all'art. 3 comma 2 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilita' al solo allontanamento che si protragga per piu' di 12 ore, come stabilito dall'art. 47-sexies comma 2 della suddetta legge, sul presupposto che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il Tribunale ritenne di non discostarsi dal principio secondo cui l'allontanamento dall'abitazione del condannato ammesso alla detenzione domiciliare e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale qualunque sia la durata, e osservando che la Corte costituzionale era intervenuta solamente per il diverso caso della madre di prole di eta' non superiore a 10 anni, situazione gia' oggetto della speciale disciplina di cui all'art. 47-sexies comma 2 della legge. Nell'atto d'appello che la difesa propose verso tale sentenza, ribadi' la questione di legittimita' costituzionale, e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2015 dichiaro' inammissibile il gravame, poiche' la sentenza di primo grado non era appellata per motivi pertinenti, ma esclusivamente per sollecitare la Corte a sollevare la questione di costituzionalita'. La Corte di cassazione, adita nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 15 febbraio 2017 ha annullato quella della Corte d'appello e ha rinviato per l'ulteriore corso ad altra sezione di questa Corte, osservando che la sentenza di merito era viziata perche' non era stato esaminato un legittimo motivo d'appello, sulla scorta di una categoria di inammissibilita' estranea a quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p.. Inoltre, il motivo di doglianza del ricorrente si risolveva nella denuncia di un vizio di violazione di legge. Ha osservato la Corte di cassazione che il ricorso era ammissibile, trattandosi di motivo di doglianza che si sostanziava nella formulazione di una questione di costituzionalita' connotata dalla indicazione dei profili di legittimita', in rapporto ai parametri evocati, e dalla illustrazione delle ragioni di rilevanza rispetto alla soluzione della vicenda processuale, risolvendosi cio' in denuncia di un vizio di violazione di legge. Premesso altresi' che: l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado osservando che il provvedimento del magistrato di sorveglianza aveva ammesso B. R. W. alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1, lettera b) legge n. 354/1975, e non ai sensi del comma 1-bis come indicato nell'imputazione, in quanto egli era padre esercente la potesta' su una bambina che aveva appena sei mesi, essendo la madre impossibilitata a darle assistenza in quanto invalida. Il fatto trovava sanzione nell'art. 47-ter comma 8 legge n. 354/75, stante il richiamo li' contenuto all'art. 385 c.p.. Sollevava l'appellante questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del coordinato disposto di cui ai commi 1 e 8 del citato art. 47-ter, per ingiustificato deteriore trattamento rispetto alla situazione, analoga, di cui al coordinato disposto degli articoli 47-quinquies comma 1 e 47-sexies comma 1 della legge n. 354 del 1975. Invero, con sentenza n. 177 del 20 maggio 2009 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' dell'art. 47-ter commi 1 lettera a) seconda parte e 8 della legge n. 354/75 - riguardante la detenzione domiciliare di condannata madre di prole di eta' inferiore a 10 anni con lei convivente - «nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per piu' di 12 ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2 della suddetta legge, sul presupposto di cui all'art. 47-quinquies, comma 1 della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti». E la situazione della detenzione domiciliare disposta nei confronti della madre di prole di eta' inferiore a 10 anni presa in esame dalla Corte costituzionale era omologabile a quella dell'imputato, essendo identici i presupposti previsti per l'una e l'altra ipotesi, rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'art. 47-ter primo comma legge n. 354/1975, variando soltanto nei due casi la qualifica genitoriale, ed essendo trattati in maniera uguale. Evidenziava che la questione era non manifestamente infondata, poiche' l'imputato era stato sottoposto a detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lettera b), in quanto padre di prole di eta' inferiore a 10 anni con lui convivente, essendo la madre impossibilitata a dare assistenza al figlio. E che il comma 7 dell'art. 47-quinquies della legge n. 354/1975 estende la disciplina della detenzione speciale al padre, alle stesse condizioni previste per la madre. Inoltre, l'art. 47-sexies prevede che l'allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione, sia del padre che della madre, diviene punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale soltanto se si protrae per oltre 12 ore. Evidenziava altresi' il difensore che raffrontando il regime sanzionatorio dell'allontanamento ingiustificato previsto per la detenzione domiciliare ordinaria e quello per la detenzione domiciliare speciale - situazione di maggiore gravita' dell'altra - appariva evidente una irragionevole diversita' di trattamento. Quanto alla rilevanza, affermava che l'allontanamento dell'imputato dal domicilio non si era protratto oltre 12 ore: infatti il teste L. S. aveva riferito che il B. R. W. in occasione di successivi controlli era stato trovato in casa. Inoltre, il giudice di sorveglianza nell'ammetterlo alla detenzione domiciliare aveva ritenuto non sussistente pericolo alcuno di commissione di ulteriori reati, affermando che «l'effetto deterrente connesso alla carcerazione sofferta appare idoneo ad orientare il futuro comportamento del reo in senso socialmente adeguato». Osservato in fatto che: con provvedimento del 28 novembre 2008 il magistrato di sorveglianza concesse la detenzione domiciliare a B. R. W. ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lettera b) legge n. 354/1975, considerando che la pena da espiare era inferiore a 3 anni di reclusione, e che egli era «padre di una bambina nata il 13 agosto 2008, la madre della bambina a causa delle proprie condizioni di salute risulta assolutamente impossibilitata ad assistere la figlia minore... e pertanto la presenza del padre appare necessaria per provvedere alla cura e assistenza della bambina...». Il teste brig. CC. L. S. riferi' di avere constatato che B. R. W. si era allontanato dall'abitazione alle ore 21,40 e alle ore 22,10 del 20 febbraio 2009, e che in occasione dei successivi accertamenti era stato sempre trovato a casa. Ritenuto che: la sollevata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante, poiche' dal suo accoglimento deriverebbe la non rilevanza penale del fatto ascritto all'imputato. Per quanto si desume dalla testimonianza dello S., l'allontanamento di B. R. W. accertato dalle ore 21,40 alle 22,10, non si puo' ritenere protrattosi oltre 12 ore; la questione non e' manifestamente infondata, considerato che le previsioni di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1 lettera b) («padre esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole»), e di cui all'art. 47-quinquies comma 7 («la detenzione domiciliare speciale puo' esser concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre») riguardano la medesima situazione di genitore di prole di eta' inferiore a dieci anni e la necessita' di cura dei bambini. E appare contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza la previsione di cui al comma 8 dell'art. 47-ter per il padre condannato in detenzione domiciliare ordinaria - che sanziona secondo l'art. 385 del codice penale l'allontanamento dal domicilio qualunque sia la sua durata -, mentre l'art. 47-sexies esclude per il condannato in detenzione domiciliare speciale la rilevanza penale dell'allontanamento dal domicilio che non si protragga piu' di 12 ore, qualunque ne sia il motivo, comunque ingiustificato. Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 2009 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 47-ter commi 1 lettera a) seconda parte e 8 della legge n. 354/1975, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilita' della madre di prole di eta' non superiore a dieci anni in detenzione domiciliare ordinaria, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, al solo allontanamento che si protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies comma 2 della suddetta legge, sul presupposto di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. E la situazione del padre di prole di eta' non superiore a dieci anni in detenzione domiciliare ordinaria, come e' il B. R. W., e' sostanzialmente identica. Peraltro, il magistrato di sorveglianza escluse il pericolo di commissione di ulteriori reati ritenendo che «l'effetto deterrente alla carcerazione sofferta appare idoneo ad orientare il futuro comportamento del reo in senso socialmente adeguato». Invero, il B. R. non risulta avere commesso, successivamente a tale provvedimento, ulteriori reati.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del coordinato disposto dell'art. 47-ter commi 1 lett. b) e 8 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento dal domicilio che si protragga piu' di dodici ore; Sospende il processo; Dispone che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, 19 settembre 2017 Il Presidente: Romagnoli