LEGGE 29 dicembre 2017, n. 222 

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni
dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A  allegata  alla
legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace
compresi nelle medesime circoscrizioni. (18G00008) 
(GU n.14 del 18-1-2018)
 
 Vigente al: 2-2-2018  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  come  da  ultimo  sostituita
dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel circondario del  Tribunale  di  Perugia  sono  inseriti  i
Comuni di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro; 
    b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni
di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro. 
  2. Alla tabella A allegata alla legge 21  novembre  1991,  n.  374,
come da ultimo sostituita dall'allegato  1  annesso  al  decreto  del
Ministro della giustizia 30 marzo 2017,  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace  di
Castiglione del Lago» e' inserita la seguente: «GIUDICE  DI  PACE  DI
CITTA' DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Citta' della Pieve,  Paciano,
Piegaro»; 
    b) nel circondario di Terni: 
      1) la  voce:  «Giudice  di  pace  di  Citta'  della  Pieve»  e'
soppressa; 
      2) nella voce: «Giudice di pace di  Orvieto»  sono  inseriti  i
Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti  sulla
competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.  I  procedimenti
penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato
e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
  4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge innanzi al  giudice  di  pace  di  Citta'
della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice  di  pace  di
Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare  entro  due
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici  giudiziari
dei Tribunali di Perugia e di Terni. 
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  sono   disposte   le   modificazioni
eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati  onorari
per gli uffici del giudice  di  pace  di  Citta'  della  Pieve  e  di
Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono  disposte  le
modificazioni  eventualmente  necessarie  alla  pianta  organica  del
personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice  di
pace di  Orvieto,  nell'ambito  delle  risorse  umane  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  3,  comma  5,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando