AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Lansox» (18A00465) 
(GU n.21 del 26-1-2018)

 
 
 
    Estratto determina AAM/PPA n. 1199/2017 del 20 dicembre 2017 
 
    Si autorizza la seguente variazione: 
    C.I.4  -  Aggiornamento  degli  stampati   per   adeguamento   al
medicinale di riferimento e al QRD template (par. 4.4, 4.5, 4.8,  5.1
RCP e corrispondenti FI), relativamente alla  specialita'  medicinale
LANSOX, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate  all'immissione
in  commercio  in  Italia   a   seguito   di   procedura   di   mutuo
riconoscimento: 
      A.I.C. n. 028600017 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule; 
      A.I.C. n. 028600029 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule; 
      A.I.C. n. 028600031 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule; 
      A.I.C. n. 028600043 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule; 
      A.I.C. n. 028600056 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule; 
      A.I.C. n. 028600068 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule; 
      A.I.C. n. 028600070 -  «15  mg  compresse  orodispersibili»  14
compresse; 
      A.I.C. n. 028600082 -  «15  mg  compresse  orodispersibili»  28
compresse; 
      A.I.C. n. 028600094 -  «30  mg  compresse  orodispersibili»  14
compresse; 
      A.I.C. n. 028600106 -  «30  mg  compresse  orodispersibili»  28
compresse. 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   sono   allegati   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    Numero procedura/e: DE/H/1699/001-002/II/019 
    Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 1, comma 2 della determina a firma  del  direttore  generale
AIFA  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle  disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14
aprile 2014, non recanti le  modifiche  autorizzate,  possono  essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta. I  farmacisti  sono  tenuti  a  consegnare  il
foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere  dal  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il  titolare
AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.