N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2017

Ordinanza del 19 ottobre 2017 del Tribunale di Benevento sull'istanza
proposta da Casillo Luigi. 
 
Straniero e apolide - Stranieri  minori  non  accompagnati  -  Tutori
  volontari - Oneri a carico dello Stato  per  lo  svolgimento  della
  tutela - Mancata previsione. 
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure  di
  protezione dei minori stranieri non accompagnati), artt. 11 e 21. 
(GU n.5 del 31-1-2018 )
 
                       TRIBUNALE DI BENEVENTO 
                      Ufficio giudice tutelare 
                         (N. 682/2017 V.G.) 
 
    Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti; 
    Vista l'istanza di liquidazione  di  equa  indennita'  depositata
dall'avv. Luigi Casillo al termine della tutela del M.S.N.A.  A.  F.,
nato in ...  il  ...  (tutela  chiusa  con  il  raggiungimento  della
maggiore eta'), nella quale -  in  particolare  -  si  evidenziano  i
gravosi adempimenti assunti e le spese sostenute per accompagnare  il
predetto  presso  le  amministrazioni  statali  e  le  questure   per
l'espletamento degli atti necessari anche per le richieste di asilo o
di protezione internazionale o per le misure  sussidiarie,  chiedendo
espressamente di porre detta indennita' a  carico  della  Giada  Soc.
Coop a r.l. Onlus, che richiedeva la nomina del  tutore,  poiche'  il
minore tutelato non ha a disposizione fondi o beni con i quali  poter
far fronte a dette spese/oneri; 
    Evidenziato che la legge 47/17 del decreto legislativo n. 142/15,
nel predisporre le modalita' di accoglienza dei Minori Stranieri  Non
accompagnati, al V comma prevede  che  sia  l'Autorita'  di  pubblica
sicurezza ad informare  prontamente  gli  organi  competenti  per  la
nomina di un tutore per il MSNA, ragion per cui il fatto che  con  la
comunicazione del 10 maggio 2017 il responsabile  della  Giada  Onlus
Coop. Sociale si sia sostituito a dette autorita' nel  richiedere  la
citata nomina del tutore, non puo' comportare a suo carico  un  onere
economico normativamente non previsto  (la  circolare  del  Ministero
dell'interno prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015, nel  disciplinare  la
tipologia di servizi da assicurare al minore da parte delle strutture
di accoglienza, non menziona minimamente quelle relative alla  nomina
del tutore); 
    Evidenziato, altresi', che nel senso di escludere qualsiasi onere
economico a carico della citata  struttura  in  ordine  all'attivita'
svolta  dal  tutore  depone  anche  l'art.  11  della   legge   47/17
allorquando  ha  istituito  un  elenco  di  «tutori  volontari»,  con
esclusione esplicita di qualsiasi onere a carico dello Stato per tale
attivita' (cfr. art. 21), oneri che - invece - vengono  espressamente
assunti solo per assicurare il gratuito patrocinio ai MSNA, nei  casi
in cui gli stessi necessitino di assistenza legale ex artt. 16  e  17
legge 47/17; 
    Ritenuto che detti artt. 11 e  21  legge  47/17  siano  violativi
dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di  trattamento  che
di fatto viene ad esistere tra i tutori di persone incapaci  italiane
(alle quali lo Stato riconosce una pensione di invalidita', idonea  -
quanto meno - a coprire le spese sostenute nella tutela) ed i  tutori
di MSNA, con il concreto pericolo di non avere piu' la disponibilita'
di alcuno ad assumersi l'incarico  di  tutore  per  i  secondi:  come
chiarito nell'istanza in esame, infatti, il  tutore  di  MSNA  svolge
numerosi ed onerosi compiti, anticipando personalmente anche le spese
necessarie  per  raggiungere  le  strutture  dislocate  in  tutto  il
territorio (nel caso in esame il minore F. A.  era  collocato  presso
una struttura sita in Santa Croce del Sannio,  che  dista  28  km  da
Benevento ed il tutore, odierno  istante,  doveva  ivi  recarsi  piu'
volte al fine di verificare  le  effettive  condizioni  di  vita  del
minore, come richiesto dal G.T., nonche' al fine di  recarsi  con  il
minore presso la Commissione provinciale di Caserta per presentare la
domanda di protezione internazionale, come pure richiesto dal  G.T.),
ragion per cui avrebbe diritto a quella equa indennita' di cui al  II
comma dell'art. 379 del codice civile, con onere - quindi - a  carico
dello Stato (stante l'insussistenza di  beni  o  fondi  intestati  al
M.S.N.A.)  di  rimborsare  almeno  le  spese  sostenute  dai   tutori
volontari nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni; 
    Visto l'art. 1 legge costituzionale n. 1 del 1948; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale  affinche'  valuti  la
legittimita' costituzionale degli artt. 11 e  21  legge  47/17  nella
parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello  Stato  per  la
tutela dei MSNA, cosi' escludendo di fatto  che  per  i  loro  tutori
possa trovare applicazione l'art. 379, II comma, del  codice  civile,
in chiara violazione dell'art. 3 della  Costituzione  per  quanto  in
epigrafe motivato. 
    Si comunichi al Tutore. 
      Benevento, 19 ottobre 2017 
 
                    Il Giudice Tutelare: Moretti 
 
 
                                 --- 
 
 
                       TRIBUNALE DI BENEVENTO 
                      Ufficio giudice tutelare 
                          (Proc. 682/2017) 
 
    Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti, 
    Ad integrazione dell'ordinanza di rimessione appena inoltrata; 
    Visto l'art. 23 legge 53/87; 
    Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata anche al pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  sia
comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Benevento, 19 ottobre 2017 
 
                    Il Giudice Tutelare: Moretti