N. 18 SENTENZA 6 dicembre 2017- 2 febbraio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese di giustizia  -  Processo  tributario  d'appello  -  Contributo
  unificato - Importo raddoppiato  in  caso  di  impugnazione,  anche
  incidentale, dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
  in materia di spese  di  giustizia.  (Testo  A)»,  art.  13,  comma
  1-quater. 
-   
(GU n.6 del 7-2-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,   Giovanni
  AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma
1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.  115,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»,  promossi
dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro con ordinanze del
23 marzo e del 4 aprile 2016, iscritte ai nn. 49 e  53  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 6 dicembre  2017  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al r.o. n.  49  del
2017, la Commissione  tributaria  regionale  (CTR)  di  Catanzaro  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  spese  di  giustizia.  (Testo  A)»,  in
riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. 
    Il rimettente riferisce di essere stato adito dall'Agenzia  delle
entrate,  che  aveva  proposto  appello  avverso  la  sentenza  della
Commissione tributaria  provinciale  di  Cosenza,  impugnata  in  via
incidentale anche dal contribuente. 
    Ritenendo infondati i gravami, il  rimettente  sostiene  che,  ai
sensi della norma censurata, trattandosi di  impugnazione  successiva
alla data del 30 gennaio 2013, dovrebbe dare atto in  sentenza  della
sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
a carico di entrambe le parti. 
    Senonche', nella fattispecie simile pronuncia potrebbe riguardare
solamente l'appellante incidentale e  non  anche  quello  principale,
amministrazione dello Stato esonerata, in quanto tale, dal  pagamento
del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito e, quindi, non assoggettata all'obbligo del versamento  di  un
ulteriore importo a detto titolo, pari a quello dovuto per la  stessa
impugnazione,   cosi'   come   ritenuto   dalla   giurisprudenza   di
legittimita'. 
    Ad  avviso  del  rimettente,  tale  limitazione   violerebbe   il
principio della parita' delle parti  di  cui  all'art.  111,  secondo
comma, Cost., in quanto, se,  al  fine  di  scoraggiare  impugnazioni
dilatorie  e  pretestuose,  la  norma   prevede   il   pagamento   di
un'ulteriore somma di  denaro  in  caso  di  impugnazione  dichiarata
inammissibile, improcedibile o  infondata,  detta  sanzione  dovrebbe
poter colpire indifferentemente tutte le  parti  anche  nel  processo
tributario, in cui una di esse e' necessariamente pubblica  e  spesso
un'amministrazione dello Stato. 
    In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia come  il  giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' della norma censurata. 
    2.- E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo  l'inammissibilita'  o,  comunque,   l'infondatezza   della
questione sollevata. 
    Secondo  l'intervenuto,   la   questione   sarebbe   innanzitutto
inammissibile,  in  quanto  il  rimettente  avrebbe  ammesso  che  il
giudizio  di  primo  grado  e'   iniziato   prima   della   data   di
applicabilita'  della  norma  censurata  o,  comunque,  non   avrebbe
indicato a quando esso risalga o le  ragioni  per  le  quali  ritiene
rilevante solo l'instaurazione del giudizio d'appello.  Un  ulteriore
profilo di inammissibilita' consisterebbe di  per  se'  nella  natura
additiva della pronuncia invocata. 
    Nel merito, la questione sarebbe infondata, in quanto l'esenzione
dal pagamento del  contributo  unificato,  attraverso  il  meccanismo
della prenotazione a debito, e  il  mancato  assoggettamento  al  suo
raddoppio in caso di integrale soccombenza in sede di impugnazione si
giustificherebbero  alla  stregua  del  rilievo  che  lo   Stato   si
troverebbe  contestualmente  a  essere  debitore  e  creditore  della
prestazione tributaria. Al contempo, per la pubblica  amministrazione
l'iniziativa processuale  non  costituirebbe  una  manifestazione  di
capacita' contributiva, idonea a  giustificare  l'assoggettamento  al
tributo. 
    Alla luce di tali  strutturali  differenze,  le  posizioni  della
parte privata e di quella pubblica non sarebbero  equiparabili,  onde
l'insussistenza della violazione del principio di  uguaglianza  sotto
il  profilo  della   parita'   delle   parti   e,   conseguentemente,
l'infondatezza della questione sollevata. 
    3.- Con ordinanza del 4 aprile 2016, iscritta al r. o. n. 53  del
2017, la CTR di Catanzaro  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  n.  115  del
2002, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost.,  descrivendo
vicende processuali e adducendo  motivi  del  tutto  coincidenti  con
quelli di cui all'ordinanza iscritta al r. o. n. 49 del 2017. 
    E'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo  l'inammissibilita'  o,  comunque,   l'infondatezza   della
questione, alla stregua di argomenti del medesimo  tenore  di  quelli
sviluppati con riguardo all'ordinanza iscritta al r.  o.  n.  49  del
2017. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  le  ordinanze  indicate  in  epigrafe  la   Commissione
tributaria regionale (CTR) di Catanzaro  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia. (Testo A)»,  in  riferimento  all'art.
111, secondo comma, Costituzione. 
    Essendo  stata   proposta   sia   impugnazione   principale   che
incidentale avverso la sentenza di primo grado, ritenendole  entrambe
infondate,  il  rimettente  sostiene  che,  ai  sensi   della   norma
censurata, dovrebbe dare  atto  in  sentenza  della  sussistenza  dei
presupposti per il raddoppio del contributo  unificato  a  carico  di
ambedue  le  parti  processuali.  Nella  fattispecie,   pero',   tale
pronuncia potrebbe riguardare solamente  l'appellante  incidentale  e
non anche quello principale, amministrazione dello  Stato  esonerata,
in quanto tale, dal pagamento del contributo  unificato  mediante  la
prenotazione a debito e, quindi,  non  assoggettata  all'obbligo  del
versamento di un ulteriore importo a  detto  titolo,  pari  a  quello
dovuto  per  la  stessa  impugnazione,  cosi'  come  ritenuto   dalla
giurisprudenza  di  legittimita'.  Secondo  il  rimettente,  siffatta
limitazione violerebbe il principio della parita' delle parti di  cui
all'art. 111, secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  il  raddoppio  del
contributo unificato in caso di reiezione dell'impugnazione,  mirando
a scoraggiare quelle dilatorie e pretestuose, dovrebbe poter  colpire
indifferentemente tutte le parti, anche nel processo  tributario,  in
cui una di esse e' pubblica. 
    2.- Stante l'identita'  delle  questioni  sollevate  con  le  due
ordinanze,  i  giudizi  devono  essere  riuntiti  per  essere  decisi
congiuntamente. 
    3.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in  riferimento  all'art.
111, secondo comma, Cost., sono inammissibili. 
    Il rimettente le propone, muovendo dalla premessa interpretativa,
enunciata in modo assertivo, che la  norma  censurata  debba  trovare
applicazione nel processo tributario d'appello. 
    Tale  premessa  non  trova  riscontro  in  un  "diritto  vivente"
consolidatosi in tal senso, considerato che in seno alle  Commissioni
tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la
Corte  di  cassazione  non  risulta  essersi  ancora  pronunciata  al
riguardo. 
    Peraltro  egli   non   tiene   conto   dell'opzione   ermeneutica
alternativa    fondata    sull'insuscettibilita'    dell'applicazione
estensiva o  analogica  al  processo  tributario  del  raddoppio  del
contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu  sanzionatoria
- e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive
la sua operativita', attraverso specifico rinvio, al processo civile. 
    L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del  2002,  infatti,
prevede che «[q]uando l'impugnazione, anche incidentale, e'  respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo
di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti
di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al
momento del deposito dello stesso». L'ulteriore  somma  a  titolo  di
contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti  ai  sensi
del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a sua  volta,
rinvia  al  contenuto  del  precedente  comma  1.   Quest'ultimo   fa
riferimento esclusivamente a quanto dovuto  a  titolo  di  contributo
unificato  nel  processo  civile,   mentre   quello   tributario   e'
disciplinato dal successivo  comma  6-quater,  non  richiamato  dalla
norma censurata. D'altra parte la precedente sentenza di questa Corte
(sentenza n. 78  del  2016)  ha  precisato  che  i  primi  sei  commi
dell'art. 13,  incluso  l'impugnato  comma  1-quater,  riguardano  il
processo civile. 
    In definitiva,  il  rimettente  ha  censurato  l'art.  13,  comma
1-quater,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002  muovendo  dalla  premessa
interpretativa  della  sua  applicabilita'  nel  processo  tributario
d'appello senza chiarire - come sarebbe stato suo onere - le  ragioni
che dovrebbero giustificarla (ordinanza n. 362 del 2010)  e  renderla
prevalente   rispetto   all'opzione    ermeneutica    precedentemente
richiamata. Tale carenza argomentativa si risolve in  un  difetto  di
motivazione sulla rilevanza che rende le  questioni  di  legittimita'
costituzionale inammissibili (ex multis, sentenza n. 119 del 2017). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  comma  1-quater,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia. (Testo A)», sollevate,  in  riferimento  all'art.
111, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria regionale  di
Catanzaro con le ordinanze indicate in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA