PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 gennaio 2018, n. 1/2018 

Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23  novembre
2017,  n.  3  «Indirizzi  operativi  in  materia  di   valorizzazione
dell'esperienza professionale del personale con contratto  di  lavoro
flessibile e superamento del precariato». (18A00737) 
(GU n.32 del 8-2-2018)
 
 Vigente al: 8-2-2018  
 

 
 
                                Alle Amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
                                legislativo n. 165 del  2001  -  Loro
                                sedi. 
 
 
  1. Premessa. 
  Con  circolare  del  23  novembre  2017,  n.  3,  indirizzata  alle
pubbliche amministrazioni, sono stati forniti «Indirizzi operativi in
materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato». 
  La recente legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», ha introdotto  misure  volte,
tra l'altro,  a  potenziare  l'attuazione  dell'art.  20  del  citato
decreto legislativo n. 75 del 2017. 
  Per fornire alle amministrazioni pubbliche  un  sistematico  quadro
normativo, si ritiene utile  richiamare  le  principali  disposizioni
dettate in materia dalla legge di bilancio 2018. 
2. Legge di bilancio 2018 e integrazioni alla circolare n. 3. 
  L'art. 1, comma 881, della  legge  n.  205  del  2017,  integra  la
lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del
2017, aggiungendo che le  procedure  di  superamento  del  precariato
possono interessare, con riferimento  alle  amministrazioni  comunali
che esercitino funzioni in forma associata,  anche  il  personale  in
servizio   presso   le   amministrazioni   con   servizi   associati.
Conseguentemente, per la maturazione dei tre  anni,  si  puo'  tenere
conto del periodo svolto presso  le  suddette  amministrazioni,  come
chiarito dalla novella alla lettera c) del comma 1 del medesimo  art.
20. 
  Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze
delle amministrazioni di cui alla lettera a), come  richiamato  dalla
lettera c) dell'art. 20, comma 1, e'  da  intendere  in  senso  ampio
ovvero comprensivo delle diverse tipologie  di  contratto  flessibile
poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1  della
circolare n. 3 del 2017 che valorizza la  portata  sostanziale  della
formulazione normativa che,  difatti,  non  circoscrive  il  servizio
prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato. 
  Con  riferimento  alle  risorse  aggiuntive  utilizzabili  per   le
procedure dell'art. 20, come da  indicazioni  contenute  al  §  3.2.3
della circolare n. 3 del 2017, le risorse del comma 28  dell'art.  9,
del decreto-legge n. 78 del  2010  dovranno  coprire  il  trattamento
economico  del  personale  assunto   a   tempo   indeterminato.   Con
riferimento  al  trattamento  economico  accessorio  le   indicazioni
contenute nella circolare si intendono modificate nel  senso  che  il
trattamento economico accessorio gravera'  esclusivamente  sul  fondo
calcolato ai sensi della normativa  vigente  e  nel  limite  previsto
dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. 
  L'art. 1, comma 686, della legge n. 205 del 2017, aggiunge al comma
4 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  75  del  2017  un  ultimo
periodo. Ne deriva che  per  gli  enti  territoriali  ricompresi  nel
territorio delle regioni a statuto speciale,  che  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'art. 259 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga  di  cui  al  quarto
periodo del  comma  4  dell'art.  20  e'  subordinata  all'assunzione
integrale degli oneri a carico della regione ai sensi  del  comma  10
del citato art. 259. In tal senso va integrato il richiamo al comma 4
dell'art. 20 contenuto nel § 3.2.4 della circolare n. 3 del 2017. 
  Per il personale degli enti pubblici  di  ricerca,  le  indicazioni
contenute nel § 3.2.7 della circolare n. 3 del  2017,  devono  tenere
conto degli interventi operati dai seguenti commi dell'art.  1  della
legge n. 205 del 2017: 
    comma 668 - che  destina,  per  le  finalita'  dell'art.  20  del
decreto legislativo  n.  75  del  2017,  risorse  aggiuntive  per  il
personale precario degli enti pubblici di ricerca di cui  al  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con  esclusione  del  Consiglio
per la ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria
(CREA)  e  dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle  politiche
pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi  673  e
811. Ai sensi del successivo comma 670, con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione  delle  predette
risorse (13 milioni di euro per l'anno 2018  e  57  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019) e  gli  enti  pubblici  di  ricerca
beneficiari.  Il  comma  671  chiarisce  che  gli  enti  di   ricerca
beneficiari del finanziamento destinano alle  assunzioni  di  cui  al
comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e  stabilita',
e comunque nel  rispetto  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per  cento  dei
finanziamenti ricevuti; 
    comma 669 - che, nell'integrare l'art. 20, comma 9, del  medesimo
decreto legislativo n. 75 del 2017, con la previsione secondo cui per
gli enti pubblici di ricerca il comma 2 dell'art. 20 si applica anche
ai titolari di assegni di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  ivi
previsti, conferma i contenuti della circolare n. 3 del 2017; 
    comma 673 - che  destina,  per  le  finalita'  dell'art.  20  del
decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, al personale precario  del
CREA di cui all'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a
15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020; 
    comma 811 - che  per  le  medesime  finalita'  destinata  per  il
personale a  tempo  determinato  dell'INAPP,  impiegato  in  funzioni
connesse con  l'analisi,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
politiche pubbliche, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni  di
euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; 
    comma 674 - che, per le procedure di cui  ai  commi  668  e  673,
consente agli enti di  ricerca  di  cui  al  decreto  legislativo  25
novembre 2016,  n.  218,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, di prorogare i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato e flessibili in essere alla data  del  31  dicembre  2017
fino alla conclusione delle procedure di cui all'art. 20 del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  Per il personale degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale e'
confermata l'indicazione contenuta nel § 3.2.8 della circolare  n.  3
del 2017, laddove l'art. 1, comma 813, della legge n.  205  del  2017
sostituisce all'art. 20, comma 11, del decreto legislativo n. 75  del
2017,  le  parole:  «tecnico-professionale  e   infermieristico   del
Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «, dirigenziale e  no,
di cui al comma 10». 
  Per i lavoratori  socialmente  utili  di  cui  al  §  3.2.10  della
circolare n. 3 del 2017 si ricordano le previsioni dei commi da 223 a
225 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. 
  Con riferimento, infine, agli incarichi di collaborazione di cui al
§ 4 della circolare  n.  3  del  2017,  si  richiama  lo  spostamento
temporale al 1° gennaio 2019 dell'applicazione  del  divieto  di  cui
all'art. 7, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001
(art. 1, comma 1148, lettera h), della legge n.  205  del  2017,  che
modifica l'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 75 del 2017). 
    Roma, 9 gennaio 2018 
 
                                                    Il Ministro       
                                               per la semplificazione 
                                                    e la pubblica     
                                                   amministrazione    
                                                        Madia         

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018 
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reg.ne prev. n. 87