N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 gennaio 2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 Alimenti e bevande - Norme della Regione Calabria - Disposizioni per
  agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali -  Prodotti
  a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati  -
  Requisiti dei locali di stagionatura. 
- Legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 41  ("Disposizioni
  per agevolare l'uso  dei  locali  di  stagionatura  tradizionali  -
  modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n.  5  (Norme  per
  l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici  e/o
  tradizionalmente fabbricati)"), art. 1. 
(GU n.7 del 14-2-2018 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  manifestando  la
volonta'   di   ricevere   le   comunicazioni    all'indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
pro tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 30  ottobre  2017,  n.
41, pubblicata sul B.U.R. n. 109  dell'8  novembre  2017  recante  le
«Disposizioni  per  agevolare  l'uso  dei  locali   di   stagionatura
tradizionali - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004  n.  5
(norme per l'individuazione dei prodotti a  base  di  latte  ritenuti
storici  e/o  tradizionalmente  fabbricati)»,  giusta  delibera   del
Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2017. 
    Con la legge regionale  n.  41/2017  indicata  in  epigrafe,  che
consta di 3 articoli, recante le «Disposizioni  per  agevolare  l'uso
dei locali  di  stagionatura  tradizionali  -  modifiche  alla  legge
regionale 23 febbraio 2004  n.  5  (norme  per  l'individuazione  dei
prodotti a  base  di  latte  ritenuti  storici  e/o  tradizionalmente
fabbricati)»,  la  Regione  Calabria  ha  dettato  disposizioni   per
agevolare  l'uso  dei  locali  di  stagionatura  tradizionali  e   ha
modificato la legge 23 febbraio 2004 n. 5, che  conteneva  le  «Norme
per l'individuazione dei prodotti a base di  latte  ritenuti  storici
e/o tradizionalmente fabbricati». 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione  Calabria  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
L'art. 1 della legge della Regione Calabria n.  41/2017  viola  l'art
117, primo comma, secondo comma, lettera m),  e  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    La norma contenuta nell'art. 1 della legge regionale  n.  41/2017
citata aggiunge il comma 1-bis alla legge regionale n. 5/2004  citata
recante le «Norme per l'individuazione di prodotti a  base  di  latte
ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati», prevedendo  che  i
locali particolari ove effettuare la produzione e la stagionatura  di
prodotti a base di latte  ottenuti  con  attrezzature  e  metodologie
tradizionali possano avere: 
        «a)  pareti  geologicamente  naturali;  b)  muri,  pavimenti,
soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non  resistenti,  senza
rivestimento chiaro o con  composti  di  materiale  inalterabile;  c)
dispositivi e utensili di lavoro  destinati  ad  entrare  a  contatto
diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente
alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e
attrezzature tradizionali).». 
    La  disposizione  introduce,  pertanto,  deroghe   ai   requisiti
igienico-sanitari  e  strutturali  prescritti  dal  regolamento  (CE)
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  recante  «Norme  per
l'igiene  dei  prodotti  alimentari»  che  ha  come   finalita'   «il
perseguimento di un elevato livello di protezione della vita e  della
salute umana» (punto 1 del  «considerando»);  e,  segnatamente,  alle
disposizioni  di  cui  all'Allegato  II  Capitolo  II  che  indica  i
«Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno  dei  quali  i
prodotti  alimentari  vengono  preparati,  lavorati  o  trasformati»,
disponendo che «i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o
trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa  e  quelli  specificati
nel  capitolo  II,  ma  compresi  i  locali  a  bordo  dei  mezzi  di
trasporto), devono essere progettati e disposti in modo da consentire
una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione  in  e
durante le operazioni...» (paragrafo 1.). 
    Il regolamento  (CE)  852/2004  citato,  all'art.  13,  rubricato
«Modifica e adattamento degli allegati I e  II»,  ai  commi  3  e  4,
prevede espressamente la  possibilita'  di  deroghe  con  limiti  ben
precisi e individuati: 
    «3.  Gli   Stati   membri   possono,   senza   compromettere   il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare,  a
norma dei paragrafi da  4  a  7,  misure  nazionali  per  adattare  i
requisiti di cui all'allegato II. 
    4. a) Le misure  nazionali  di  cui  al  paragrafo  3  perseguono
l'obiettivo di: 
        i)  consentire   l'utilizzazione   ininterrotta   di   metodi
tradizionali  in  una  qualsiasi   delle   fasi   della   produzione,
trasformazione o distribuzione degli alimenti; 
    o 
        ii) tener  conto  delle  esigenze  delle  imprese  alimentari
situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. 
        b)  In  altri  casi,  esse   si   applicano   soltanto   alla
costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.». 
    I successivi commi 5, 6 e 7 dell'art.  13  citato  descrivono  la
procedura che deve osservare lo Stato membro che  intenda  introdurre
le deroghe. 
    In particolare, le deroghe ai prescritti requisiti  di  carattere
generale possono essere introdotte solo dalla normativa statale e non
da quella regionale e, comunque,  solo  previa  notifica  agli  Stati
membri ed alla Commissione europea (comma 5), alla quale  e'  rimessa
la valutazione dell'ammissibilita' stessa delle deroghe. 
    E, invero, lo Stato richiedente puo' introdurre misure  nazionali
derogatorie,  per  adeguare  i  requisiti  di  tutela  alle   realta'
nazionali, solo conformemente alla decisione assunta sul punto  dalla
Commissione (comma 7). 
    Dalla procedura  delineata  dall'art.  13  del  regolamento  (CE)
852/2004 citato discende che  le  deroghe  alle  generali  misure  di
tutela dell'igiene dei prodotti alimentari  possono  essere  concesse
non gia' in modo generalizzato, bensi' per  ogni  specifico  prodotto
tradizionale che per la sua peculiarita' presenti necessita'  di  una
particolare  lavorazione,  ad  esempio,  richieda  di  stagionare  il
prodotto in locali con pareti naturali (grotte o fosse) o di essere a
contatto con il legno o altro materiale normalmente  non  considerato
idoneo a venire a contatto con alimenti 
    Nel rispetto di detta procedura, a oggi,  la  Direzione  generale
del Ministero della salute ha rappresentato alla Commissione  europea
l'esigenza di apportare deroghe ai requisiti di cui  all'Allegato  II
del regolamento, nel rispetto del procedimento descritto dall'art. 13
citato,  esclusivamente  per   taluni   dei   prodotti   riconosciuti
tradizionali e contenuti nell'elenco predisposto dal Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali  (formaggio  di  fossa  -
fontina), nonche' per alcuni prodotti DOP e  IGP,  in  considerazione
delle peculiari lavorazioni previste nel disciplinare  di  produzione
(ad esempio, il caso del lardo di Arnad  stagionato  in  cassette  di
legno). 
    La richiesta statale di deroga e' stata, peraltro,  inoltrata  su
richiesta del singolo produttore, previa dettagliata descrizione  del
processo di produzione che, per la sua tipicita', rendeva  necessaria
l'introduzione   di   misure   derogatorie   per   salvaguardare   le
caratteristiche  tradizionali   del   prodotto   nel   rispetto   del
procedimento descritto dall'art. 13, comma 5, lettere  da  a)  a  d),
citato. 
    Nella  legge  regionale  n.   41/2017   citata,   invece,   manca
qualsivoglia riferimento circostanziato  ad  uno  specifico  prodotto
tradizionale; ne' sono  rappresentate  eventuali  esigenze  peculiari
legate alla specialita' dei processi di produzione. 
    Ne  deriva  la  violazione  del   principio   della   conformita'
dell'attivita' legislativa regionale agli obblighi comunitari di  cui
all'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione,   alla   luce   della
giurisprudenza costituzionale che e' costante  nel  ritenere  che  le
norme europee fungano «da  norme  interposte  atte  ad  integrare  il
parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale
all'art. 117,  primo  comma  Cost...  o,  piu'  precisamente  rendano
concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117,  primo
comma, Cost., ...  con  conseguente  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali
norme comunitarie» (ordinanza n. 103/2008). 
    Inoltre, l'art. 1 della legge regionale n. 41/2017  citata  viola
sia l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
essendo la tutela igienico-sanitaria degli alimenti ascrivibile  alla
determinazione dei livelli essenziali che  devono  essere  assicurati
sull'intero territorio nazionale e costituiscono, secondo la costante
giurisprudenza  costituzionale,   uno   strumento   attribuito   alla
competenza statale, anche al fine  di  evitare  che  la  legislazione
regionale non garantisca lo standard  minimo  previsto  (sentenza  n.
141/16, punto 5.6.3. del Considerato in  diritto);  sia  l'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  relativamente  alla   competenza
statale a fissare i principi fondamentali in materia di «tutela della
salute» anche con riferimento a  quanto  espressamente  previsto  dal
regolamento comunitario 852/2004 citato che disciplina la materia per
«conseguire un elevato livello di protezione della vita umana e della
salute  umana»,  consentendo  deroghe  agli  Stati  membri  solo  con
l'adozione di normative nazionali  e,  quindi,  nell'esercizio  della
potesta' legislativa a essi spettante. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 1 della legge della  Regione  Calabria
n. 41 approvata il 30 ottobre 2017 e pubblicata nel BUR n. 109 del  8
novembre 2017, recante  le  «Disposizioni  per  agevolare  l'uso  dei
locali di stagionatura tradizionali - Modifiche alla legge  regionale
23 febbraio 2004, n. 5 (norme per  l'individuazione  dei  prodotti  a
base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della determinazione del Consiglio  dei  ministri
assunta nella  riunione  del  18  dicembre  2017  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. copia della legge della  Regione  Calabria  n.  41  del  7
novembre 2017 impugnata. 
          Roma, 5 gennaio 2018 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri