MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2018 

Diniego dell'abilitazione  all'Istituto  «Associazione  di  Ontosofia
Psicosomatica», in Bari ad istituire e ad attivare nella sede di Bari
un corso di specializzazione in psicoterapia. (18A01036) 
(GU n.39 del 16-2-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la Formazione superiore e per la Ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego  all'abilitazione
all'«Associazione di  Ontosofia  Psicosomatica»  ad  istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione
dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione; 
  Visto  il  ricorso  n.  10744  del  2005  proposto   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del  decreto
datato 8 luglio 2005; 
  Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per  il
Lazio, Sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto; 
  Vista la sentenza n. 4691/2015  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010  per  la
riforma della sentenza del TAR del Lazio - Roma: sezione III  bis  n.
11121/2009 che accoglie l'appello disponendo di rinnovare il giudizio
al fine di una piu' compiuta e  rigorosa  valutazione  dell'idoneita'
formativa all'esercizio della delicata attivita' di psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego  dell'istanza  di
abilitazione proposta dalla suddetta Associazione, emesso  a  seguito
della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza; 
  Visto il ricorso n. 6139 del 2016 proposto, in data 11 luglio 2016,
al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza  n.  4691/2015
del Consiglio di Stato; 
  Vista la sentenza n. 4828/2017  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso  n.  6139  del  2016  per
l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato, che
accoglie il ricorso disponendo di rinnovare il giudizio sulla istanza
di  riconoscimento   dell'Associazione   sulla   base   dei   criteri
previamente definiti; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione del 21 dicembre 2017, dopo  il  riesame  dell'istanza  e  la
relativa documentazione, ha espresso parere negativo sull'istanza  di
riconoscimento   evidenziando   come   la    validita'    scientifica
dell'indirizzo  metodologico  e  teorico  non  sia  riconosciuta   in
considerazione dell'assenza di materiale documentale, consistente  in
dati di ricerca pubblicati su riviste  scientifiche  indicizzate  con
peer-review, comprovante l'efficacia del trattamento (criterio a), ed
in considerazione del mancato riconoscimento in  ambito  nazionale  e
internazionale   (criterio   b),   in   conseguenza    del    mancato
soddisfacimento del criterio a.; 
  Considerato che l'indirizzo proposto  non  soddisfa  i  criteri  di
validita' scientifica, ne' in merito alle prove di efficacia, ne'  in
merito al riconoscimento nella  comunita'  scientifica  nazionale  ed
internazionale; 
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di
Ontosofia Psicosomatica» con sede in Bari - via Umberto  Giordano  n.
22/A -, per i fini di cui all'art. 4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2018 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini