AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Xamamina» (18A01414) 
(GU n.47 del 26-2-2018)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 175 del 20 febbraio 2018 
 
    B.I.b.1.c) B.I.a.1.b) - Modifica del  produttore  dell'intermedio
di  sintesi  8-CLOROTEOFILLINA,  aggiunta  della  specifica  per   il
controllo del principio attivo: Benzene NMT 2 ppm,  relativamente  al
medicinale «XAMAMINA» nelle seguenti forme e confezioni: 
      A.I.C. n. 002955058 - «50 mg capsule molli» 2 capsule; 
      A.I.C. n. 002955060 - «50 mg capsule molli» 6 capsule; 
      A.I.C. n. 002955072 - «50 mg capsule molli» 10 capsule; 
      A.I.C. n. 002955108 - «bambini 25 mg capsule molli» 6 capsule; 
      A.I.C. n. 002955134 - «25 mg gomme  da  masticare  medicate»  6
gomme. 
    Titolare A.I.C.: Dompe' Primary S.r.l. 
    Codice pratica: VN2/2017/401. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta  ai  sensi
dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del  14  aprile  2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.