N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2017
Ordinanza del 4 dicembre 2017 del Tribunale di Trento sul ricorso proposto da Mohamed Ibrahim Siman contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.. Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese tra le parti. - Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.(GU n.11 del 14-3-2018 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione civile Il giudice unico: letti gli atti del proc. n. 2512/2017 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 novembre 2017; visti l'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonche' gli articoli 702-bis e 702-ter codice di procedura civile, pronunzia la presente ordinanza di rimessione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162. 1. La rilevanza della questione. La rilevanza della questione risiede nel fatto che, in data odierna, questo Tribunale ordinario ha rigettato l'opposizione proposta da Mohamed Ibrahim Siman avverso il diniego al ricongiungimento familiare della madre Nuur Salad Haawo, opposto dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi con il provvedimento prot. n. 103/2017 del 23 gennaio 2017, emesso sull'unico presupposto che la domanda non era conforme ai requisiti (testualmente, «Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requirements»), nonostante il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento avesse in precedenza rilasciato il nulla osta al ricongiungimento. L'opposizione proposta da Mohamed Ibrahim Siman avverso il diniego al ricongiungimento familiare, e' stata da questo Tribunale respinta in data odierna con separata ordinanza, in quanto nonostante il cit. provvedimento prot. n. 103/2017 emesso il 23 gennaio 2017 dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi, sia effettivamente carente di motivazione, posto che non puo' ritenersi tale la sola cit. espressione «Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requiremets»; cio' nondimeno, nel corso del procedimento sommario, la ricorrente Mohamed Ibrahim Siman non ha dimostrato l'esistenza dei due requisiti che devono concorrere per ottenere il ricongiungimento del genitore, vale a dire il requisito della vivenza a carico e quello della mancanza di altri figli nel Paese di origine (v. art. 29, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma, lett. a), del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160). Ebbene, poiche' - come noto - in procedimenti del genere la cognizione e' piena sul merito del rapporto giuridico controverso, precisamente sull'esistenza o meno del diritto al ricongiungimento familiare, il predetto acclarato difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego, e' rimasto privo di rilevanza giuridica e non ha impedito la reiezione del ricorso nel merito. Rigettato dunque il ricorso con ordinanza pronunziata sempre in data odierna, questo Tribunale deve ora provvedere sulle spese del procedimento, come imposto dall'art. 702-ter, ultimo comma, del codice di procedura civile. Come noto, l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, (applicabile in quanto il procedimento e' iniziato dopo l'11 dicembre 2014, precisamente il 28 giugno 2017), e' il seguente: «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Nella fattispecie concreta, le ragioni che indurrebbero questo Tribunale a compensare le spese giudiziali, consistono nel fatto che, pur integralmente soccombente (atteso che il diritto al ricongiungimento e' risultato insussistente), la ricorrente ha potuto materialmente avere conoscenza delle ragioni che ostavano al riconoscimento del diritto, solo ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, in quanto in precedenza l'autorita' amministrativa, come visto, si era limitata ad esprimere una formula di mero stile, non idonea a far comprendere alla ricorrente le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare (testualmente, «Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requirements»). Del tutto ragionevolmente, allora, la ricorrente si e' indotta ad instaurare il presente procedimento, venendo a conoscenza - per la prima volta solo in questa sede - delle ragioni che avevano indotto l'autorita' amministrativa al rigetto della sua domanda di ricongiungimento. Dopo esserne venuta a conoscenza, ella si troverebbe ora, all'esito del procedimento, a vedersi condannata alla refusione delle spese giudiziali, atteso che la fattispecie non rientra in alcuna delle tassative ipotesi per le quali il nuovo testo del cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ammette al compensazione. Non vi e' infatti e' soccombenza reciproca, poiche' l'unica domanda oggetto del procedimento, vale a dire quella proposta dalla ricorrente, e' stata respinta; non e' ipotizzabile alcun caso di assoluta novita' della questione trattata; ne' viene in rilievo il caso del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; ne', infine, appare possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali tassative ipotesi previste dalla norma, in modo da far rientrare la fattispecie concreta in una di loro. Di qui la rilevanza della questione, perche' se il cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel suo testo attuale, e' conforme alla Carta fondamentale, al Tribunale non restera' altro che condannare la ricorrente a rifondere le spese del procedimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; se invece la norma, nella sua attuale formulazione, che limita la compensazione a sole tre ipotesi tassative, non fosse conforme alla Costituzione, questo Tribunale potrebbe invece disporla. 2. La non manifesta infondatezza. Ad avviso di questo il Tribunale, sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, della contrarieta' del cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile sia all'art. 3 della Costituzione (violazione del criterio di ragionevolezza), sia all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (che definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), sia all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo - compreso quello civile - deve essere giusto), sia all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente), norma interposta ex art. 117, primo comma, della Costituzione. Come noto, infatti, in ogni controversia civile la decisione sulle spese giudiziali da' luogo ad una statuizione giudiziale vera e propria che, seppure accessoria a quella principale, viene necessariamente emessa al termine di ogni giudizio contenzioso, assumendo in tal modo una rilevanza non indifferente sulla posizione delle parti in causa, con la conseguenza che non pare dubbio che anche il processo decisionale che attiene alle spese giudiziali, oltre che garantire il diritto di difesa della parti, debba anche essere sottoposto al principio del processo giusto ed equo, atteso che detto principio trova applicazione generale a tutte le vicende che attengono ad ogni processo civile, qualunque sia la situazione soggettiva dedotta in giudizio, vale a dire anche quando il diritto azionato non abbia la propria fonte diretta e neppure un addentellato nella Costituzione o nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiche' il cit. art. 6 di quest'ultima menziona genericamente le controversie su diritti e sui doveri di carattere civile di ogni persona. Premesso che e' evidente l'intento deflattivo che ha indotto il legislatore del 2014 ad introdurre le predette tassative ipotesi di compensazione delle spese giudiziali, e' tuttavia da chiedersi se tale rigidita', escludendo la compensazione in tutti gli altri casi, non dia luogo ad un processo iniquo, ingiusto, irragionevole e talora anche lesivo del diritto di difesa. Il caso della signora Mohamed Ibrahim Siman, e' emblematico: ella, dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la madre dal Commissariato del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il diniego immotivatamente opposto dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi e solo nell'ambito del presente procedimento ha potuto materialmente venire a conoscenza delle effettive ragioni poste a fondamento del diniego, risultando tuttavia alla fine soccombente per mancanza dei requisiti della vivenza della madre a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine. Un procedimento che si concludesse ora con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese giudiziali a favore della parte (il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), che, con il suo comportamento illegittimo (consistito nella mancanza di motivazione nel provvedimento di diniego), ha dato causa al procedimento stesso, risulterebbe - ad avviso di questo Tribunale - iniquo, ingiusto, irragionevole ed anche lesivo del diritto di difesa della ricorrente, perche' finirebbe col premiare la parte il cui comportamento illegittimo ha costretto la ricorrente a promuovere il giudizio anche al fine di conoscere le ragioni del diniego al ricongiungimento familiare. Ad avviso di questo Tribunale, il cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, laddove prevede solo tre tassative ipotesi di compensazione, sembra peccare anche di irragionevolezza sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, poiche' non prende nella minima considerazione tutte le altre numerose ipotesi in cui la compensazione stessa appare il corollario necessario di un processo che deve concludersi in modo conforme alla giustizia sostanziale, come richiedono sia il cit. art. all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo - compreso quello civile - deve essere giusto), sia all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente): la fattispecie concreta ne e' solo uno dei molti casi che si possono presentare. Si pensi anche al caso in cui, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito ex articoli 2043 del codice civile, la domanda attorea venga respinta in quanto l'unico testimone oculare al fatto, muore improvvisamente prima di essere sentito. In un caso del genere, la condanna dell'attore alla refusione delle spese giudiziali a favore del convenuto, imposta dall'attuale cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, appare intrinsecamente ingiusta ed iniqua, poiche' il processo si e' concluso in assenza dell'accertamento della verita' fattuale, senza che alcun rimprovero mossa essere mosso all'attore. Ad avviso di questo Tribunale, iniqua ed ingiusta si rivela dunque la previsione - da parte del cit. art. 92, secondo comma, codice di procedura civile - delle predette sole tre tassative ipotesi nelle quali al giudice e' consentita la compensazione delle spese giudiziali. Un'intuitiva esigenza di giustizia sostanziale, oltre che di ragionevolezza, sembra dunque debba imporre al legislatore di consentire al giudice di valutare caso per caso se compensare o meno le spese giudiziali, senza vincolarlo a rigidi schematismi che finiscono con l'imporgli di emettere ingiuste sentenze di condanna. Certo, la discrezionalita' che - ad avviso di questo Tribunale - deve essere riconosciuta al giudice, non puo' senz'altro risolversi in arbitrarieta', ma l'utilizzo della - vecchia ma sempre valida - clausola generale dei «giusti motivi», sembra idonea a scongiurare un pericolo del genere.
P.Q.M. Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento, Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione (violazione del criterio di ragionevolezza), all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (che definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo - compreso quello civile - deve essere giusto), nonche' all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente), norma interposta ex art. 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi. Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trento, 4 dicembre 2017 Il Giudice Unico: Beghini