DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 18 

Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol recante modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,  in  materia  di  formazione  del
personale docente in Provincia di Bolzano. (18G00043) 
(GU n.66 del 20-3-2018)
 
 Vigente al: 4-4-2018  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  e  in
particolare l'articolo 19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1983,
n. 89, recante approvazione  del  testo  unificato  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico  in
Provincia di Bolzano; 
  Vista la legge del 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare,  l'articolo
1, comma 189; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la nota n. 38717 del 18 gennaio  2018  del  Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89,  e  successive  modifiche,  e'  inserito  il
seguente articolo 12-bis: 
  «Art. 12-bis. - 1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la
provincia, d'intesa,  a  seconda  della  competenza,  con  la  Libera
Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica  che  hanno  sede
sul territorio provinciale: 
    a) disciplina  la  formazione  iniziale  degli  insegnanti  delle
scuole di ogni ordine  e  grado  dei  tre  gruppi  linguistici  della
Provincia di Bolzano, ivi  compresa  la  formazione  per  le  materie
artistiche;   tale   formazione   iniziale   comprende   sia   quella
disciplinare  che  quella  pedagogico-didattica   e   puo'   comunque
comprendere l'acquisizione di crediti  formativi  universitari  nella
misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti
dal  percorso  formativo  per  le  attivita'  di   insegnamento   che
riguardano il relativo contesto culturale; 
    b)  autorizza  l'istituzione  dei  relativi  percorsi   formativi
abilitanti e specializzanti e  autorizza  la  Libera  Universita'  di
Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione; 
    c) determina il numero dei  posti  di  studio  sulla  base  della
programmazione  provinciale  degli   organici   e   del   conseguente
fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia; 
    d) disciplina inoltre le modalita' e i contenuti delle  prove  di
accesso ai percorsi  formativi  nel  rispetto  dei  contenuti  minimi
previsti a livello nazionale, con possibilita' di  discostarsi  dalla
tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in  lingua
tedesca e ladina,  ove  necessario,  e  basandosi  sui  programmi  di
insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano; 
    e) definisce altresi' il punteggio  con  il  quale  integrare  la
votazione  della  prova  di  accesso   in   caso   di   possesso   di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento. 
  2.  L'abilitazione  e  la  specializzazione  conseguite  secondo  i
percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validita' su tutto  il
territorio nazionale. 
  3.  Per  lo  specifico  contesto  linguistico  e  culturale   della
Provincia di Bolzano e in considerazione  dell'impegno  istituzionale
della Libera Universita'  di  Bolzano  finalizzato  a  garantire  nei
percorsi  di  formazione  i  presupposti  per  l'acquisizione   delle
competenze indispensabili per  partecipare  alla  vita  culturale  ed
economico-sociale e per accedere  al  mondo  del  lavoro  locale,  la
Libera Universita' di Bolzano ha facolta' di  ampliare,  in  tutti  i
propri  corsi  di  laurea  e  di   laurea   magistrale,   i   settori
scientifico-disciplinari  afferenti  alle  discipline  letterarie   e
linguistiche, previsti dai rispettivi  decreti  ministeriali  tra  le
attivita' formative di base e caratterizzanti.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando