AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Decadron» (18A02243) 
(GU n.78 del 4-4-2018)

 
          Estratto determina n. 407/2018 del 14 marzo 2018 
 
    Medicinale: DECADRON. 
    Titolare AIC: I.B.N. Savio srl,  via  del  Mare  n.  36  -  00071
Pomezia (Roma). 
    Confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone  in  vetro
con contagocce da 30 ml - AIC n. 014729154 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione. 
    Principio attivo: desametasone sodio fosfato 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone  in  vetro
con contagocce da 30 ml - AIC n. 014729154 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.65. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.97. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Decadron» e' la seguente medicinale soggetto a  prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.