N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2  marzo  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Caccia - Norme della Regione  Veneto  -  Disciplina  per  l'esercizio
  della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto. 
- Legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato  alla
  legge di stabilita' regionale 2018), art. 67. 
(GU n.14 del 4-4-2018 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello   Stato   c.f.   80224030587,    fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui   uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Veneto, in persona del Presidente della giunta regionale  pro
tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 67 della legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017,
recante il «Collegato  alla  legge  di  stabilita'  regionale  2018»,
pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre  2017,  giusta  delibera
del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018. 
    Con la legge regionale n. 45 del 29 dicembre  2017,  indicata  in
epigrafe, che consta di 68 articoli, la Regione Veneto ha emanato  le
disposizioni recanti il «Collegato alla legge di stabilita' regionale
2018». 
    In particolare, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica
alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la  protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce  nella
legge  regionale  n.  50/1993  citata  l'art.  19-bis  contenente  il
«Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della
mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto». 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Veneto  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 67 della legge Regione Veneto 29 dicembre n.  2017,  n.  45
viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della  Costituzione   in
riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge  11
febbraio 1992, n. 157. 
    Come si e'  detto,  l'art.  67,  la  cui  rubrica  e'  intitolata
«Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme  per  la
protezione della fauna  selvatica  e  per  il  prelievo  venatorio"»,
inserisce nella legge  regionale  n.  50/1993  citata  l'art.  19-bis
contenente il «Sistema regionale di  prenotazione  e  disciplina  per
l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto». 
    L'articolo prevede, al comma 1, che «La Giunta regionale sviluppa
il   sistema   regionale   di   prenotazione    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  ai   cacciatori   del   Veneto   ad   esercitare
l'attivita' venatoria in mobilita' alla selvaggina  migratoria  e  di
supporto  informatico  a  ricerche,  studi,  analisi  scientifiche  e
statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto»; al comma 2,  che
«A partire dal 1° ottobre di ogni anno,  i  cacciatori  residenti  in
Veneto possono esercitare la  caccia  in  mobilita'  alla  selvaggina
migratoria fino ad un massimo di  trenta  giornate  nel  corso  della
stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del  Veneto
diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona
Lagunare e Valliva,  previa  autorizzazione  rilasciata  dal  sistema
informativo di cui  al  comma  1.»;  al  comma  3,  che  «Il  sistema
informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di
cacciatori comunque non superiore alla differenza  tra  i  cacciatori
iscritti  all'Ambito  territoriale  di   caccia   ed   i   cacciatori
ammissibili sulla base  dell'indice  di  densita'  venatoria  massima
stabilito annualmente dalla Giunta regionale.»; e, al  comma  4,  che
«La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  le
modalita'  di  accesso  al  sistema  regionale  di  prenotazione,  le
modalita' e le regole di  esercizio  della  mobilita'  venatoria  sul
territorio regionale.». 
    L'art. 67 citato inserisce e  regola  la  «mobilita'  venatoria»,
prevedendo la possibilita', per i cacciatori della Regione Veneto, di
«esercitare la caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria fino ad
un massimo di trenta giornate  nel  corso  della  stagione  venatoria
anche in ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a
cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva,
previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo disciplinato
al precedente comma 1». 
    Tale   sistema   informativo,   quindi,   «autorizza    l'accesso
giornaliero ad un numero di cacciatori comunque  non  superiore  alla
differenza tra  i  cacciatori  iscritti  all'Ambito  territoriale  di
caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita'
venatoria  massima  stabilito  annualmente  dalla  Giunta  regionale»
(comma 3). 
    Queste previsioni - e piu' in generale l'art.  19-bis  novellato,
che introduce, appunto, la «mobilita'  venatoria»,  devono  ritenersi
costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera  s),  della  Costituzione,  in  riferimento  alla   normativa
interposta di cui agli articoli 12, comma 5, e  14,  comma  5,  della
legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  contenente  le  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio». 
    La prima di tali disposizioni statali, «esercizio  dell'attivita'
venatoria», infatti, prevede che, «fatto salvo l'esercizio  venatorio
con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio  (...)  puo'  essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in
zona Alpi; b) da appostamento  fisso;  c)  nell'insieme  delle  altre
forme di  attivita'  venatoria  consentite  dalla  presente  legge  e
praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita'  venatoria
programmata». 
    In base alla seconda delle predette norme, «gestione  programmata
della caccia», «ogni cacciatore, previa  domanda  all'amministrazione
competente, ha diritto  all'accesso  in  un  ambito  territoriale  di
caccia o in un comprensorio alpino  compreso  nella  regione  in  cui
risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad  altri  comprensori
anche compresi in una diversa regione, previo consenso  dei  relativi
organi di gestione». 
    La norma regionale, dunque, in primo luogo  consente  l'attivita'
venatoria in forme  e  con  modalita'  ulteriori  rispetto  a  quelle
individuate, dall'art. 12, comma 5,  della  legge  n.  157  del  1992
citato, ponendosi, quindi, in contrasto con tale disposizione. 
    In secondo luogo, se e' vero che l'art. 14, comma 5, della  legge
n. 157 del 1992 citato, consente una deroga al sistema degli ATC,  e'
pur  vero  che  il  singolo  cacciatore   puo'   essere   autorizzato
all'esercizio venatorio in un ATC  diverso  da  quello  al  quale  e'
iscritto solo in presenza di due requisiti espressamente previsti: 
        a) di un provvedimento dell'amministrazione competente, e  b)
previo consenso degli organi di gestione. 
    La norma di cui all'art. 67 citato, invece, costruisce un sistema
«automatizzato» che certamente non contempla  il  requisito  indicato
sub b) e, cioe', il previo consenso degli organi di  gestione.  Anche
il  requisito   sub   a),   il   provvedimento   dell'Amministrazione
competente,    peraltro,    non    risulta    soddisfatto,    poiche'
l'autorizzazione e' rilasciata per  espressa  previsione  legislativa
«in automatico», con il solo limite numerico desumibile dal  comma  3
della  disposizione  de  qua,  mentre,   invece,   la   «riserva   di
amministrazione»  prevista   dalla   norma   statale   richiede   che
l'Amministrazione competente valuti caso per caso, in relazione  alle
circostanze del momento, ciascuna richiesta autorizzatoria. 
    Poiche' le norme statali sopra citate sono poste a  tutela  della
fauna selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente, il  contrasto  con
le medesime si traduce senz'altro in una  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s),  della  Costituzione  nelle  materie  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
la  materia   «tutela   dell'ambiente»   rientra   nella   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione e  inerisce  a  un  interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. 
    Come   ormai   costantemente   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale, si tratta di una «materia  trasversale»,  titolo  che
legittima lo Stato ad adottare disposizioni a  tutela  di  un  valore
costituzionalmente protetto, anche in  «campi  di  esperienza»  -  le
cosiddette «materie» in senso proprio -  attribuiti  alla  competenza
legislativa regionale. 
    Ne deriva che le disposizioni  legislative  statali  adottate  in
tale ambito fungono da limite alla disciplina che le regioni, anche a
statuto speciale, e le province autonome, dettano nei settori di loro
competenza,  essendo  a  esse  consentito  soltanto,   eventualmente,
incrementare  i  livelli  della  tutela  ambientale,  senza,   pero',
compromettere  il  punto  di  equilibrio  fra  esigenze  contrapposte
espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza  n.
197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 67 della legge regionale Veneto n.  45
del 29 dicembre 2017,  recante  «Modifica  della  legge  regionale  9
dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio"», indicata  in  epigrafe,  sia  dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 22 febbraio 2018. 
        Roma, 26 febbraio 2018 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri 
 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Morici