N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2017

Ordinanza del 20 dicembre 2017 del Giudice di pace di Cava de'Tirreni
nel procedimentro civile promosso da Di Ruocco Anna contro Prefettura
di Salerno. 
 
Procedimento      civile      -      Disciplina      dell'opposizione
  all'ordinanza-ingiunzione  e  al   verbale   di   accertamento   di
  violazione del codice della strada -  Sanzione  amministrativa  per
  l'omessa  comunicazione  dei  dati  del  conducente  del   veicolo,
  prevista dall'art.  126-bis  del  codice  della  strada  -  Giudice
  competente. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), artt. 6  e  7;
  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 126-bis. 
(GU n.15 del 11-4-2018 )
 
                     IL GIUDICE ONORARIO DI PACE 
                         di Cava de' Tirreni 
 
    composto dal magistrato onorario di pace: dott. Nicola Mazzarella
ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale nel ricorso n. 28/\2017 promosso al sensi dell'art.  7
decreto legislativo n. 150/2011 dal sig. Di Ruocco Anna depositato in
cancelleria in data 1° febbraio 2017; 
    contro il sig. Prefetto di Salerno, in relazione all'accertamento
per mancata comunicazione dei dati personali della patente  ai  sensi
dell' art. 126-bis C.d.S. contestato  da  CNAI  -  sede  Roma  -  con
verbale n. 1260002757391 del 2016. 
La vicenda processuale. 
    Con ricorso presentato in data 8 novembre 2016, ex art. 7 decreto
legislativo n. 150/2011, Di Ruocco Anna  chiedeva  a  questo  Giudice
onorario di Pace di annullare il citato verbale perche'  l'infrazione
in oggetto sarebbe stata contestata prima che si fossero «conclusi  i
procedimenti dei ricorsi  amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi
ovvero siano decorsi i termini  per  la  proposizione  dei  medesimi»
(art. 126-bis C.d.S.). 
    Nel costituirsi in  giudizio,  la  Prefettura  di  Salerno  nulla
deduceva sull'eccezione specifica. 
    Per «diritto vivente», il forum commissi delicti, che  radica  la
competenza per territorio, viene  individuato  nel  luogo  dove  deve
pervenire   la    comunicazione,    coincidente    con    il    luogo
dell'accertamento  (ex  plurimis   Cassazione   ordinanza   17580/07;
Cassazione ordinanza 2910\12; Cassazione sentenza 26184/2013). 
    Ne deriva, nel caso di  specie,  per  giurisprudenza  consolidata
della Suprema Corte di Cassazione,  la  competenza  territoriale  del
Giudice di Pace di Roma. 
    Se non che, questo Giudice di Pace, non  ritiene  di  condividere
l'interpretazione  consolidata  della  Cassazione  per  le   seguenti
ragioni. 
    A parere del giudice con la notifica dell'atto  presupposto  (nel
caso di specie il verbale elevato per  la  violazione  dell'art.  142
C.d.S.) al ricorrente era stato intimato di «comunicare»  (e  non  di
esibire) i dati della patente di guida del conducente del suo veicolo
cui l'opponente non avrebbe ottemperato per cui il Dipartimento della
P.S. del CNAI di  Roma  gli  aveva  contestato  l'infrazione  di  cui
all'art. 126-bis comma 2  C.d.S..  che  prescrive  testualmente:  «la
comunicazione  deve  essere  effettuata  a  carico   del   conducente
responsabile della violazione...». 
    Considera il giudice che per  individuare  l'ufficio  giudiziario
competente per territorio a decidere del fondamento della  violazione
e'  necessario  leggere  l'art.  126-bis  C.d.S.  secondo  i  criteri
ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi al codice  civile  il
quale stabilisce che «nell'applicare la legge  non  si  puo'  a  essa
attribuire altro  senso  che  quello  fatto  palese  dal  significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione
del legislatore». 
    In argomento la Cassazione  ha  chiarito  che  nel  caso  in  cui
all'interpretazione letterale di una norma di legge  sia  sufficiente
alla individuazione  del  relativo  significato,  in  modo  chiaro  e
univoco, e della connessa portata precettiva, l'interprete non dovra'
ad essa attribuire  altro  senso  se  non  quello  fatto  palese  dal
significato proprio delle parole e non potra' ricorrere  al  criterio
ermeneutico sussidiario della mens  legis  (cfr.  ex  multis,  C.  n.
1111\2012). 
    Orbene,  l'art.   126-bis   C.d.S.   obbliga   l'incolpato   alla
«comunicazione» ma non alla personale  «esibizione»  dei  dati  della
patente all'organo accertatore. 
    Con il termine «comunicazione» s'intende un processo  consistente
in uno scambio di messaggi mentre  con  il  termine  «esibizione»  si
chiede la presentazione di un determinato documento. 
    La«comunicazione»   consiste   in   un   «fare»    e    l'ammessa
«comunicazione» in un «non agire» ed e' comportamento che si realizza
necessariamente  nel  luogo  di   residenza   ovvero   ove   vi   e',
ontologicamente, il centro d'interessi del soggetto obbligato. 
    Se, dunque, lo spirare del termine per fare la comunicazione  dei
dati della patente si verifica  -  ontologicamente  -  nel  luogo  di
residenza  o  di  domicilio   dell'obbligato   (e   non   nel   luogo
dell'accertamento), quello e' «il luogo dove  e'  stata  commessa  la
violazione» e, quindi, ove va radicata la competenza  per  territorio
per  giudicare  la   controversia   (art.   7   decreto   legislativo
n. 150\2011). 
    Peraltro  che  la  «comunicazione»  sia  comportamento  dovuto  e
legittimo  puo'  essere  desunto  dalla  sentenza  delle  S.U.  della
Cassazione n. 12332 del 2017 per le quali la scissione degli  effetti
della notifica degli atti - per il notificante e per il  destinatario
(in applicazione di quanto scritto anche da Corte  costituzionale  n.
477\2002)  -  vale  altresi'  per  le  comunicazioni  delle  irrogate
sanzioni amministrative. 
    La  conclusione  adottata  non  potrebbe  trovare  contrasto  con
l'ordinanza  della  Corte  costituzionale  n.  459\2002  che  si  era
limitata a dichiarare  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 22 legge n. 689\81. 
    Non  si  puo'  mancare  di  notare  che   l'ufficio   giudiziario
competente per territorio a decidere del fondamento della  violazione
secondo la prospettazione giuridica accolta dalla Suprema  Corte  non
e' altro che il luogo che la PA ha «attratto» a se'  con  un  proprio
atto interno (evidente  dal  verbale  impugnato),  sebbene  posto  in
essere nell'esercizio delle sue funzioni necessarie a raggiungere gli
interessi generali (art. 97 Cost.). 
    L'atto interno e', pero', volto a ricadere sull'organizzazione  e
sul funzionamento degli uffici e mai potrebbe gravare  sull'esercizio
dei  diritti  giurisdizionali,  perche'  diversamente  ragionando  si
attribuirebbe alla pubblica  amministrazione  e  non  alla  legge  il
potere di stabilire il giudice naturale a decidere  le  controversie,
in  chiara  violazione  dell'art.  25  Cost.;  principio  agevolmente
deducibile dalle motivazioni della richiamata ordinanza  della  Corte
costituzionale. 
    Nell'indicare il giudice competente per territorio  come  giudice
del luogo del locus commissi delicti nel rispetto dell'art. 7 cit.  e
dei principi dettati dalla Corte costituzionale - vincolanti  per  il
giudice - deve escludersi che in tal caso sia limitata o  sacrificata
la difesa dell'amministrazione o  violato  il  principio  di  parita'
delle parti (art. 111 Cost. e bilanciamento degli interessi)  perche'
essa ha  nel  prefetto  (di  Salerno,  nel  caso  in  esame)  la  sua
emanazione territoriale e deputato, per legge, a  stare  in  giudizio
per  conto  del  Ministero  dell'interno  cui   appartiene   l'organo
accertatore. 
    Quindi, una  pronuncia  in  cui  si  radichi  la  competenza  per
territorio in capo a questo ufficio giudiziario  -  o  ad  altro  cui
eventualmente rimettere la causa di  merito  se  fossero  accolte  le
eccezioni che si prospettano - sarebbe  necessariamente  destinata  a
soccombere in sede di impugnazione e di ricorso per Cassazione,  alla
luce della predetta e consolidata interpretazione nomofilattica. 
    Non   essendo    quindi    utile    operare    un'interpretazione
costituzionalmente orientata, che  comunque  sarebbe  soccombente  in
sede di giudizio d'impugnazione e  di  legittimita',  si  propone  la
presente q.l.c. 
Norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale. 
    Questo Giudice di Pace,  d'ufficio,  ritiene  non  manifestamente
infondata e rilevante la q.l.c. degli articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo n. 150/2011 nella parte in  cui  individua,  per  diritto
vivente, quale locus commissi - delicti ai sensi dell'126-bis  C.d.S.
il luogo dove devono pervenire i  dati  personali  della  patente  di
guida (quindi Roma)  anziche'  quello  in  cui  si  e'  consumata  la
materiale omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o
comunque il domicilio del ricorrente. 
Parametri costituzionali - Non manifesta infondatezza della q.l.c. 
Queste norme si assumono incostituzionali  per  possibile  violazione
degli articoli 3, 24, 25  e  111  Cost.  in  quanto  il  radicamento,
consolidato nella giurisprudenza di  legittimita',  della  competenza
territoriale nel luogo dove devono pervenire i dati  personali  della
patente di guida (quindi Roma)  anziche'  in  quello  in  cui  si  e'
consumata la materiale omissione della comunicazione stessa  e  cioe'
la residenza o comunque il  domicilio  del  ricorrente,  si  presenta
irragionevole e gravemente lesivo del  diritto  di  difesa  (art.  24
Cost.), rendendo inutilmente  gravosa  la  difesa  stessa,  che  deve
esplicarsi  nel  foro  della  Capitale,  difficile  ed   oneroso   da
raggiungere per chiunque viva e operi in altre regioni italiane. 
    Peraltro,   l'irragionevolezza   (art.   3   Cost.)   si   coglie
nell'evidente contrasto di questa interpretazione  consolidata  della
Cassazione  con  l'ormai  affermato   principio   dell'organizzazione
giudiziaria della «prossimita' del giudice», che trova  nella  stessa
istituzione dei Giudici di  Pace  la  Sua  piu'  concreta  attuazione
(tertium comparationis: legge n. 374 del 1991. 
    La  q.l.c.  appare  non  manifestamente   infondata   anche   con
riferimento al principio del «giudice naturale», di cui  all'art.  25
Cost. 
    Non vi e' dubbio, infatti, che ragionando come la  Suprema  Corte
nella consolidata giurisprudenza ut sopra richiamata, si riconosce ad
una  delle   parti   del   giudizio,   nella   specie   la   Pubblica
Amministrazione agente (Ministero degli interni - Dipartimento P.S.),
la  facolta'  di  determinare  unilateralmente  il  foro  competente,
potendo la stessa a suo piacimento modificare il  luogo  dove  devono
pervenire i dati personali della patente di guida. Nulla  vieterebbe,
infatti, al Ministero degli  interni  di  spostare  il  CNAI  (Centro
Nazionale di Accertamento Infrazioni) in altra  regione  o  provincia
italiana, determinando ipso iure il mutamento del foro competente. 
    Infine, la norma impugnata, consacrata nel diritto vivente  dalla
Suprema Corte di Cassazione, viola  il  principio  di  parita'  delle
parti di cui all'art.  111  Cost.,  ponendo  il  ricorrente,  per  le
difficolta'  e  l'onerosita'  della  sua  difesa,  in  una  posizione
deteriore rispetto alla Pubblica Amministrazione  ingiustificatamente
favorita. 
Rilevanza della q.l.c. 
    Di immediata percezione e' la rilevanza  della  questione,  nella
misura in cui questo Uffico Giudiziario, prima di entrare nel  merito
del ricorso proposto, e' tenuto a valutare, anche d'ufficio, come nel
caso di specie, se e' il giudice competente territorialmente. 
    L'applicazione   della   interpretazione   «pietrificata»   nella
giurisprudenza della  Suprema  Corte  di  Cassazione  imporrebbe  una
pronuncia di incompetenza per territorio; ma a cio' osta  la  lettura
costituzionalmente orientata delle norme impugnate. 
    Dunque la norma costituente diritto  vivente,  per  la  quale  il
locus commisi delicti  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo n. 150/2011 coincide, nell'attuazione  dell'art.  126-bis
del C.d.S. con il luogo dove devono pervenire i dati personali  dalla
patente di guida dell'incolpato (quindi Roma) anziche' con quello  in
cui si e'  consumata  l'azione  materiale  ovvero  l'omissione  della
comunicazione stessa (e cioe' la residenza o  comunque  il  domicilio
del ricorrente), e' di necessaria applicazione in questo  giudizio  a
quo per affermare o negare la competenza  per  territorio  di  questo
giudice.   Anche   perche',    diversamente    opinando,    comunque,
un'interpretazione  conforme  a  Costituzione   verrebbe   certamente
ribaltata  nel  secondo  grado  di  giudizio  ovvero  in  quello   di
legittimita'. 
Tentativo di interpretazione conforme a costituzione. 
    Questo  Ufficio  Giudiziario  ritiene  di  aver  gia'  ampiamente
motivato  circa  l'interpretazione  conforme  a  Costituzione   delle
disposizioni  impugnate,  ma  anche  circa  l'inutilita'  di   questo
tentativo, nella misura in cui la  consolidata  giurisprudenza  della
Suprema Corte di Cassazione costituisce a tutti gli  effetti  diritto
vivente, come tale prevalente nel prosieguo di questo giudizio. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134  Cost.  23  e  Segg.,  legge  n.  87/1953,
dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 decreto legislativo  n.
150/2011 e dell'art. 126-bis C.d.S.: 
        a) nella  parte  in  cui,  per  diritto  vivente,  radica  la
competenza territoriale del Giudice Onorario di Pace nel  luogo  dove
devono  pervenire  i  dati   personali   della   patente   di   guida
dell'incolpato anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale
omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o  comunque
il  domicilio  del  ricorrente  quale  focus  commissi  delitti,  con
riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende   il   procedimento   di   ricorso   avverso    sanzione
amministrativa   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza a: 
        a) Di Ruocco Anna e Prefettura di Salerno, parti costituite; 
        b) Presidente dei Consiglio dei ministri, 
    Manda altresi' alla cancelleria per la 
        c) comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Salerno, 20 dicembre 2017 
 
               Il Giudice onorario di pace: Mazzarella