AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Linezolid Accord Healthcare» (18A02498) 
(GU n.89 del 17-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 19)

 
 
          Estratto determina n. 505/2018 del 28 marzo 2018 
 
    Medicinale: LINEZOLID ACCORD HEALTHCARE. 
    Titolare A.I.C.:  Accord  Healthcare  Limited,  Sage  House,  319
Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito. 
    Confezione: «2mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 300  ml
in PO - A.I.C. n. 045707015 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: linezolid; 
      eccipienti: glucosio monoidrato, sodio citrato didrato  (E331),
acido citrico  monoidrato  (E330),  acido  cloridrico  (E507),  sodio
idrossido (E524), acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produzione,  rilascio  lotti,  controllo  lotti,  confezionamento
primario e secondario: Demo S.A.  Pharmaceutical  Industry,  21st  km
National Road Athens-Lamia, Krioneri Attiki, 14568 Grecia. 
    Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner
Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito. 
    Controllo lotti: Astron Research Limited, Sage House, 319  Pinner
Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito. 
    Produzione principio attivo: linezolid: 
      Symed Labs Limited  (Unit-II),  Plot-25/B,  Phase  -III,  I.D.A
Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, 500055 India; 
      Apotex Pharmachem India Pvt.  Ltd.,  Plot  No  1A,  Bommasandra
Industrial Area 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate, Bangalore -
Karnata, 560 099 India. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      polmonite nosocomiale; 
      polmonite acquisita in comunita'. 
    «Linezolid Accord Healthcare» e' indicato  negli  adulti  per  il
trattamento delle polmoniti acquisite in comunita' e delle  polmoniti
nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano  causate
da  batteri  Gram-positivi   sensibili.   Si   devono   prendere   in
considerazione i risultati dei test microbiologici o le  informazioni
sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici  dei  batteri
Gram-positivi per determinare l'appropriatezza  del  trattamento  con
«Linezolid Accord Healthcare». 
    «Linezolid Accord  Healthcare»  non  e'  attivo  nelle  infezioni
causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si  accerti  o  si
sospetti  la  presenza  di  patogeni   Gram-negativi,   deve   essere
contemporaneamente  avviata  una   terapia   specifica   per   questi
microrganismi; 
      Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. 
    «Linezolid Accord Healthcare» e' indicato  negli  adulti  per  il
trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli
solo quando il test microbiologico ha accertato  che  l'infezione  e'
causata da batteri Gram-positivi sensibili. 
    «Linezolid» non e' attivo nelle  infezioni  causate  da  patogeni
Gram-negativi. «Linezolid» deve essere utilizzato esclusivamente  nei
pazienti con infezioni complicate della cute  e  dei  tessuti  molli,
quando si  sospetta  o  si  ha  la  certezza  che  siano  causate  da
co-infezioni  con  patogeni  Gram-negativi,  solo  quando  non   sono
disponibili altre alternative  terapeutiche.  In  queste  circostanze
deve essere  contemporaneamente  iniziato  un  trattamento  contro  i
patogeni Gram-negativi. 
    Il trattamento con «Linezolid» deve essere iniziato solamente  in
ambito  ospedaliero  e  dopo  consultazione   con   uno   specialista
qualificato, come un microbiologo o un infettivologo. 
    Devono essere tenute in considerazione le linee  guida  ufficiali
sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «2mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 300  ml
in PO - A.I.C. n. 045707015 (in base 10). Classe di  rimborsabilita':
H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23. Prezzo al pubblico (IVA
inclusa): € 691,89. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Linezolid Accord Healthcare» e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Linezolid Accord Healthcare» e' la seguente: medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.