AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Rocaltrol» (18A02827) 
(GU n.93 del 21-4-2018)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 341/2018 del 4 aprile 2018 
 
    Si autorizzano le seguenti variazioni: 
      VN2/2013/325, Tipo II, C.I.4). 
    Modifica  dei  paragrafi  4.1   e   4.2   del   Riassunto   delle
caratteristiche del prodotto (RCP) e  delle  rispettive  sezioni  del
foglio illustrativo per allineamento degli  stampati  autorizzati  al
Core Safety Information (CSI) aziendale, come approvata  nel  verbale
CTS n. 38 del 18-20 maggio 2015; 
      VN2/2013/326, Tipo II, C.I.4). 
    Aggiornamento dei paragrafi 5.1 «Proprieta'  farmacodinamiche»  e
5.2 «Proprieta' farmacocinetiche» del Riassunto delle caratteristiche
del  prodotto  (RCP),  per  meglio  esplicitare  le   caratteristiche
farmacologiche  del  medicinale  in  adeguamento   al   Core   Safety
Information (CSI) aziendale; 
      N1B/2015/6360, Tipo IB, C.I.z). 
    Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del
Readability User test. 
    Le presenti variazioni si applicano alla  specialita'  medicinale
ROCALTROL,   nelle   seguenti   forme   e   confezioni    autorizzate
all'immissione  in  commercio  in  Italia  a  seguito  di   procedura
nazionale: 
      A.I.C. n. 024280012 - 30 capsule molli 0,25 mcg; 
      A.I.C. n. 024280024 - 30 capsule molli 0,50 mcg. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
    Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. (codice fiscale 00747170157). 
    Codici pratica: VN2/2013/325 - VN2/2013/326 - N1B/2015/6360. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 1, comma 2 della determina a firma  del  direttore  generale
AIFA  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle  disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14
aprile 2014, non recanti le  modifiche  autorizzate,  possono  essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta. I  farmacisti  sono  tenuti  a  consegnare  il
foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere  dal  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.