MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2018 

Autorizzazione alla riscossione tramite  ruolo  dei  crediti  vantati
dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA). (18A02914) 
(GU n.93 del 21-4-2018)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 3-bis,  dell'art.  17,  del  predetto
decreto legislativo n. 46 del  1999,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione  pubblica,  previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, al  fine  di  migliorare  i  saldi  di  finanza  pubblica  e  di
razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a  favore
delle imprese nei settori  dell'energia  elettrica,  del  gas  e  del
sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i  ricavi
delle prevalenti attivita' economiche di  accertamento,  riscossione,
versamento, supporto finanziario, informatico  e  amministrativo,  ha
disposto la trasformazione della  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i  servizi
energetici  e  ambientali  (CSEA),  sottoposto  alla  vigilanza   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 
  Visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in
base al quale, dal 1° gennaio 2018, la denominazione  «Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico»  e'  sostituita,
ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente» (ARERA); 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,
recante disciplina delle casse conguaglio prezzi,  il  quale  prevede
che alla riscossione delle quote dovute alle casse e non versate,  si
provvede secondo le disposizioni del Testo unico 14 aprile  1910,  n.
639, in materia  di  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello
Stato; 
  Visto il proprio decreto 1° giugno 2016, recante approvazione dello
statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del  decreto  1°  giugno  2016  il
quale dispone che la Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali
succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali
e processuali nonche' in tutti  i  compiti  e  funzioni  della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico; 
  Vista la nota n. 6069 del 5 luglio 2016, con la quale la Cassa  per
i servizi energetici e ambientali ha chiesto di  poter  continuare  a
riscuotere i propri crediti a mezzo ruolo, come gia' effettuato dalla
precedente Cassa conguaglio per il settore elettrico o, in subordine,
di essere autorizzata alla riscossione coattiva  a  mezzo  ruolo,  ai
sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo  n.
46 del 1999; 
  Viste le note del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 93530 del 2 dicembre 2016 e n. 75825 del 24 aprile 2017; 
  Vista la  nota  n.  845  dell'11  gennaio  2018  dell'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente; 
  Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del
predetto decreto legislativo n. 46  del  1999,  nella  considerazione
che, benche' la  norma  sia  riferita  alle  societa'  per  azioni  a
partecipazione pubblica, la ratio della stessa e' da ritenersi  volta
a  potervi  ricomprendere  anche  gli  enti  pubblici  economici,  in
mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio  ai  principi
di  ragionevolezza  e  di  parita'   di   trattamento,   nonche'   di
semplificazione; 
  Considerato che la Cassa per i servizi energetici e  ambientali  e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze
e dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Cassa per
i servizi energetici e ambientali, in quanto  relativi  all'attivita'
di erogazione di contributi agli operatori  dei  settori  interessati
secondo le regole emanate dall'Autorita' di regolazione  per  energia
reti e ambiente, nonche' in considerazione delle finalita' richiamate
nel citato art. 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015; 
  Considerato, infine, che il rilascio della predetta  autorizzazione
non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dalla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, relativi alle  componenti  tariffarie  e  agli  oneri  di
sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan