N. 78 SENTENZA 7 marzo - 19 aprile 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica ‒ Approvazione del Piano  strategico
  nazionale della mobilita' sostenibile ed emanazione del decreto del
  Ministro  dello  sviluppo  economico  per   la   disciplina   degli
  interventi ‒ Coinvolgimento decisionale delle Regioni. 
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2017-2019), art. 1, comma 615. 
-   
(GU n.17 del 26-4-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
615, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019),  promosso  dalla  Regione  Veneto,  con  ricorso
notificato il 16 febbraio  2017,  depositato  in  cancelleria  il  23
febbraio 2017 e iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice  relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi  per  la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017  e  depositato  il
successivo 23 febbraio 2017,  la  Regione  Veneto  ha  promosso,  tra
l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
615, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), in riferimento all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione e al principio di  leale  collaborazione,  di  cui  agli
artt. 5 e 120 Cost. 
    1.1.- La Regione Veneto espone che l'art.  1,  comma  613,  della
stessa legge n. 232 del 2016 prevede che, al fine  di  realizzare  un
Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile (d'ora in poi:
Piano) - «destinato al rinnovo  del  parco  autobus  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  promozione   e   al
miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative,  in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli orientamenti  e
della normativa dell'Unione europea» - le risorse attribuite al Fondo
di cui all'articolo l, comma 866, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato   (legge   di   stabilita'   2016)»,   sono
incrementate di duecento  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  di
duecentocinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2033, finalizzati all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o  al
noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. 
    Evidenzia la Regione che, nell'ambito del Piano, l'ultimo periodo
dello stesso comma 613 prevede, inoltre, un programma  di  interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e servizi nella filiera dei mezzi di  trasporto  pubblico  su
gomma e dei sistemi intelligenti per  il  trasporto,  «attraverso  il
sostegno agli investimenti produttivi  finalizzati  alla  transizione
verso forme produttive piu' moderne e  sostenibili,  con  particolare
riferimento  alla  ricerca  e   allo   sviluppo   di   modalita'   di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019». 
    Il successivo comma 614 dispone  che,  a  valere  sulle  predette
risorse di cui all'ultimo periodo del comma 613, il  Ministero  dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  «puo'  immediatamente  stipulare   convenzioni   con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa-Invitalia e  con  dipartimenti  universitari  specializzati
nella mobilita' sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi  e
ai benefici degli interventi previsti e ai  fabbisogni  territoriali,
al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e  il  programma
di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo». 
    In tale contesto si colloca la censurata norma del comma 615, che
cosi' dispone: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  approvato
entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilita'
sostenibile. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31
dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma  613,
ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale». 
    La Regione  deduce  che,  «il  comma  615  e'  costituzionalmente
illegittimo, dal momento che,  sebbene  finalizzato  al  rinnovo  del
parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale  e  regionale,
nonche' alla promozione e al miglioramento della  qualita'  dell'aria
con tecnologie innovative, non prevede alcuna forma di  concertazione
delle Regioni ne' in relazione alla approvazione del Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile, ne' all'emanazione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico con cui sono  disciplinati  gli
interventi di cui al comma 613, ultimo periodo». 
    Argomenta  la  Regione  che,  sebbene   la   materia   "mobilita'
sostenibile" sia ascrivibile anche alla materia  "ambiente",  secondo
la  giurisprudenza  costituzionale   «e'   comunque   necessario   un
coinvolgimento regionale, dal momento che l'intervento statale incide
chiaramente  nella  materia  del  trasporto   pubblico   locale,   di
competenza residuale regionale ai  sensi  dell'art.  117,  IV  comma,
Cost.». 
    A sostegno, la Regione richiama le  argomentazioni  svolte  nella
sentenza  n.  142  del  2008,  con  cui  e'   stata   dichiarata   la
illegittimita' costituzionale dell'art. l, commi 1121, 1122  e  1123,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»,  istitutiva  di  un  Fondo  per   la   mobilita'
sostenibile, nella parte in cui prevedeva che il decreto ministeriale
che disponeva la destinazione delle risorse del Fondo  fosse  emanato
senza previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. 
    Nel riportare ampi brani  della  predetta  sentenza,  la  Regione
evidenzia, in particolare,  la  seguente  affermazione  della  Corte:
«...poiche' il Fondo in esame produce  effetti  anche  sull'esercizio
delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico  locale
affinche' esso si svolga nei limiti della sostenibilita'  ambientale,
si giustifica l'applicazione del principio  di  leale  collaborazione
(sentenze n. 63 del 2008; n. 201 del 2007;  n.  285  del  2005),  che
deve, in ogni caso, permeare di se' i rapporti  tra  lo  Stato  e  il
sistema delle autonomie (sentenza n. 50 del 2008)». 
    Deduce  la  Regione  che  la  giurisprudenza  costituzionale   ha
ravvisato  una   competenza   legislativa   regionale   residuale   a
disciplinare i profili del trasporto pubblico locale  che  non  siano
strumentali a garantire la concorrenza (sono richiamate  le  sentenze
n. 325 del 2010, n. 307 del 2009 e n. 272 del 2004); che, nel caso di
specie, si e' in presenza «"di interessi distinti, che  corrispondono
alle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni", che
"risultano inscindibili l'una dall'altra, inserite come  sono  in  un
unico progetto"»; che, pertanto, «il legislatore  puo'  superare  "lo
scrutinio di legittimita' costituzionale se rispetta il principio  di
leale collaborazione, avviando le procedure inerenti  all'intesa  con
Regioni e enti locali nella sede  della  Conferenza  unificata"»  (e'
citata la sentenza n. 251 del 2016). 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con memoria  depositata  il  28  marzo  2017,  chiedendo  il
rigetto del ricorso in quanto le previsioni  del  censurato  art.  1,
comma 615, della legge n. 232 del 2016 «integrano misure speciali  di
competenza  statale  considerato  che  il  legislatore   statale   ha
costantemente garantito il proprio contributo  al  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, essendo imprescindibile  la  finalita'  di
assicurare i livelli di  omogeneita'  nella  fruizione  del  servizio
sull'intero territorio nazionale,  anche  mediante  l'istituzione  di
fondi a destinazione vincolata (cfr. sentenza n. 273/2013)». 
    1.3.- Con memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione  Veneto  ha  insistito  per   l'accoglimento   del   ricorso,
confutando le argomentazioni svolte  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    In particolare, la  Regione,  nell'evidenziare  che  «le  censure
dedotte nel ricorso non contestano la legittimita' in se' del fondo a
destinazione vincolata, quanto invece il mancato coinvolgimento delle
Regioni» in relazione  ai  due  provvedimenti  previsti  dalla  norma
scrutinata,  deduce  che  proprio  la  sentenza  n.  273  del   2013,
richiamata  dall'Avvocatura,  rafforza  invece  la  fondatezza  delle
predette censure. Cio' in  quanto  in  tale  pronuncia  la  Corte  ha
rilevato la necessita' di un'intesa tra Stato e Regioni nel  caso  in
cui l'intervento statale incide su una competenza regionale, come  si
verifica nella fattispecie oggetto del ricorso. Inoltre,  la  Regione
adduce a sostegno della proposta  censura  le  argomentazioni  svolte
nella sentenza n. 211 del 2016, in cui «la Corte ha stabilito  che  i
criteri di riparto  del  Fondo  per  l'adeguamento  del  parco  mezzi
destinato  al  trasporto  pubblico   locale   e   regionale   possono
legittimamente essere determinati da un  decreto  ministeriale,  solo
previa intesa con le Regioni». 
    1.4.- Sempre in prossimita' dell'udienza, anche il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  presentato   una   memoria   difensiva,
limitandosi, tuttavia, in riferimento alla  previsione  censurata  in
esame, a  confermare  la  richiesta  di  rigetto  del  ricorso  senza
svolgere ulteriori argomentazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Nell'ambito del  ricorso  notificato  il  16  febbraio  2017,
proposto  nei  confronti  di  plurime  disposizioni  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019),
la Regione Veneto censura, tra le altre,  l'art.  1,  comma  615,  in
riferimento all'art. 117, quarto  comma,  della  Costituzione  e  del
principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    Resta riservata a separate pronunce la decisione delle  questioni
relative alle disposizioni impugnate con il medesimo ricorso. 
    Il comma 615  in  esame  prevede  l'emanazione  di  due  distinti
provvedimenti amministrativi: il primo  periodo  stabilisce  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' approvato, entro
il 30 giugno 2017, il  Piano  strategico  nazionale  della  mobilita'
sostenibile (d'ora in poi: Piano); il secondo periodo stabilisce che,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  emanarsi  entro  il  31  dicembre
2017, sono disciplinati gli interventi di cui all'art. 1, comma  613,
ultimo periodo, della legge n. 232  del  2016,  in  coerenza  con  il
citato  Piano.  Tale  termine  del  31   dicembre   2017   e'   stato
successivamente sostituito con quello del 31 gennaio 2018,  dall'art.
9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,  nella  legge
27 febbraio 2017, n. 19, ma tale modifica normativa non incide  sulla
definizione della questione in esame. 
    Il comma scrutinato si pone a chiusura dell'intervento  normativo
operato  dalla  legge  n.  232  del  2016  in  materia  di  mobilita'
sostenibile, contemplato dal precedente comma 613, nonche' dal  comma
614. 
    In particolare, il comma 613 prevede che «al fine  di  realizzare
un Piano strategico nazionale della mobilita'  sostenibile  destinato
al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto  pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualita'
dell'aria con tecnologie  innovative,  in  attuazione  degli  accordi
internazionali  nonche'  degli   orientamenti   e   della   normativa
dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo l, comma 866, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato  di  200  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2033». 
    L'ultimo periodo dello stesso comma 613 prevede, nell'ambito  del
Piano,  un  programma  di  interventi  finalizzati  ad  aumentare  la
competitivita' delle imprese produttrici  di  beni  e  servizi  nella
filiera dei mezzi di  trasporto  pubblico  su  gomma  e  dei  sistemi
intelligenti  per  il  trasporto,  «attraverso   il   sostegno   agli
investimenti produttivi  finalizzati  alla  transizione  verso  forme
produttive piu' moderne e sostenibili,  con  particolare  riferimento
alla  ricerca  e  allo  sviluppo  di   modalita'   di   alimentazione
alternativa, per il quale e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2018 e 2019». 
    1.1.- Secondo la Regione Veneto,  la  disposizione  impugnata  e'
illegittima per violazione del principio di leale collaborazione,  di
cui agli artt. 5 e  120  Cost.,  in  quanto,  sebbene  inerisca  alla
materia  del  trasporto  pubblico  locale,  di  competenza  residuale
regionale, ai sensi  dell'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  poiche'
contempla il finanziamento destinato al rinnovo del parco autobus dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non prevede  alcuna
forma di coinvolgimento decisionale del sistema regionale  in  ordine
alla  definizione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con cui e' approvato il Piano  e  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico con cui sono disciplinati gli interventi  di
cui al ricordato comma 613, ultimo periodo. 
    2.- La questione e' fondata. 
    2.1.- I provvedimenti amministrativi  previsti  dallo  scrutinato
art. 1, comma 615, della legge n. 232 del 2016, concernono il  nuovo,
rilevante intervento di finanziamento del trasporto  pubblico  locale
disposto dal legislatore statale con il precedente comma 613. 
    2.2.-  Questa  Corte,  con  una  serie  di  pronunce  relative  a
questioni proposte in via principale da alcune Regioni nei  confronti
di precedenti interventi statali di  finanziamento  del  settore  (da
ultimo, con la sentenza n. 211 del 2016, e,  in  precedenza,  con  le
sentenze n. 273 del 2013, n. 142 del 2008 e  n.  222  del  2005),  ha
affermato che il trasporto pubblico locale rientra nell'ambito  delle
competenze residuali delle Regioni, ai sensi  dell'art.  117,  quarto
comma, Cost. 
    Tuttavia, attesi, da un lato, la perdurante incompleta attuazione
dell'art. 119 Cost. in ordine al sistema di  finanziamento  regionale
e, dall'altro, il  particolare  contesto  di  crisi  economica  e  la
presenza  di  necessita'  sociali,  questa   Corte   ha   considerato
ammissibili interventi  statali  di  finanziamento  del  settore,  in
quanto, sebbene non  riconducibili  alle  previsioni  dell'art.  119,
quarto comma, Cost., sono volti ad assicurare un livello uniforme  di
godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa. 
    In proposito, nella sentenza n. 211 del 2016 e' stato evidenziato
che tale esigenza «e' soddisfatta attraverso il concorso di tutti gli
apporti finanziari possibili, ivi compresi quelli statali in funzione
di  sostegno  ed  integrazione  delle  limitate   risorse   regionali
disponibili». 
    Questa Corte ha, peraltro, ribadito che, inerendo gli  interventi
statali di finanziamento del trasporto pubblico locale ad un  settore
di  competenza   regionale   residuale,   il   principio   di   leale
collaborazione richiede il  coinvolgimento  decisionale  del  sistema
regionale nella definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla
sua  sfera  di  interesse,  quali  il  riparto  delle  risorse  e  la
determinazione dei relativi criteri (sentenza n. 273 del 2013). 
    Sono   state   conseguentemente   dichiarate    illegittime    le
disposizioni  statali  che  non   contemplavano   alcuna   forma   di
coinvolgimento decisionale delle Regioni, ovvero prevedevano,  a  tal
fine, il ricorso a modalita' ritenute non idonee (sentenze n. 211 del
2016 e n. 142 del 2008). 
    2.3.- Con la sentenza n. 251  del  2016,  concernente  l'art.  19
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia  di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),   relativo   al
riordino della disciplina dei servizi pubblici  locali  di  interesse
economico generale che incidono in materia di  competenze  regionali,
quale e' lo stesso trasporto pubblico locale, questa  Corte  ha,  del
resto, ribadito la  necessita'  del  coinvolgimento  decisionale  del
sistema regionale attraverso lo strumento dell'intesa per comporre le
istanze, statali e regionali, espressione  delle  diverse  competenze
coesistenti e concorrenti. 
    3.- La Regione Veneto censura, dunque, l'art. 1, comma 615, della
legge n. 232 del 2016 esclusivamente per violazione del principio  di
leale collaborazione, fondando la  deduzione  sull'art.  117,  quarto
comma, Cost., attributivo della competenza residuale  in  materia  di
trasporto pubblico locale, e sugli artt. 5 e 120 Cost. 
    La ricorrente non precisa, tuttavia, la forma che, a suo  avviso,
dovrebbe assumere il richiesto coinvolgimento decisionale del sistema
regionale in relazione all'approvazione del  Piano  e  all'emanazione
del decreto interministeriale, di cui al comma 615. 
    La  questione  posta  dalla  Regione  non  verte,  pertanto,  sul
finanziamento in quanto tale  -  che,  del  resto,  e'  disposto  dal
precedente comma 613, non oggetto  di  censura  -  ma  interviene  "a
valle",  in  riferimento  cioe'  alla  mancata   previsione   di   un
coinvolgimento  del  sistema  regionale  nella  definizione  dei  due
provvedimenti amministrativi che "chiudono" l'intervento  in  materia
di mobilita' sostenibile  previsto  dalla  legge  n.  232  del  2016,
definendone significativi e importanti aspetti. 
    3.1.- In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dal primo periodo del censurato comma 615  riguarda
l'approvazione del Piano, alla  cui  realizzazione  e'  espressamente
finalizzato il rilevante intervento di finanziamento per  il  rinnovo
del  parco  autobus  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
regionale previsto dal comma 613. 
    Il legislatore non precisa gli ambiti  e  i  contenuti  che  deve
avere il Piano, poiche' il comma 613 si limita a  prevedere  che,  al
fine della sua realizzazione, sono incrementate le risorse del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  nonche'  a
stabilire  che  il  predetto  Fondo   possa   finanziare   anche   le
infrastrutture tecnologiche  di  supporto  per  la  promozione  e  lo
sviluppo e la diffusione di autobus ad alimentazione alternativa. 
    Il Piano, comunque, non  solo  costituisce  strumento  di  natura
strategica  e  carattere  programmatico,   ma   contiene,   altresi',
fondamentali indicazioni concretamente operative per lo sviluppo  del
sistema del trasporto pubblico locale,  funzionali  a  realizzare  la
mobilita'   sostenibile,   poiche'   include   la   ripartizione    e
l'assegnazione  alle  diverse  finalita'  delle  risorse  finanziarie
incrementali del Fondo di cui all'art. 1, comma 866, della  legge  n.
208 del 2015. 
    Gia' sulla scorta delle predette considerazioni, emergono profili
di competenza sia dello Stato, quale la materia ambientale, sia delle
Regioni, quale e' il trasporto pubblico locale,  la  cui  compresenza
conduce a ravvisare l'esigenza che nella definizione stessa del Piano
sia prevista la collaborazione delle Regioni. 
    Pur  se  e'  evidente  che  nella   predisposizione   del   Piano
l'esecutivo non potra' non confrontarsi con il sistema delle Regioni,
l'assenza nel dettato normativo di  una  esplicita  previsione  sulla
necessita'  di  un  coinvolgimento  decisionale   di   tale   sistema
costituisce   sicuramente   un   vulnus   al   principio   di   leale
collaborazione. 
    3.2.- Le considerazioni svolte non possono non riflettersi  anche
sul decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma  615,  secondo
periodo, della legge n. 232 del 2016, data la sua stretta connessione
funzionale al Piano. 
    Difatti, la  previsione  censurata  stabilisce  che  il  predetto
decreto disciplini  gli  interventi  di  cui  al  comma  613,  ultimo
periodo, in coerenza con il Piano. A sua  volta,  il  medesimo  comma
615,  ultimo  periodo,  stabilisce  che  il  programma  dei  predetti
interventi e' previsto «nell'ambito del Piano strategico nazionale». 
    Lo stretto rapporto che intercorre fra il decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri e il decreto interministeriale in esame e'
attestato dalla tempistica  prevista  dal  legislatore  per  la  loro
rispettiva emanazione, poiche' il  censurato  comma  615  prevede  il
termine del 30 giugno 2017 per l'approvazione del primo provvedimento
e il 31  dicembre  2017  (poi  differito  al  31  gennaio  2018)  per
l'emanazione del secondo decreto. 
    4.- In base alle considerazioni innanzi svolte,  deve,  pertanto,
essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della  censurata
disposizione di cui all'art. 1, comma 615, della  legge  n.  232  del
2016, nella parte in cui non prevede alcuna forma  di  coinvolgimento
decisionale delle Regioni,  cosi'  violando  il  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle   restanti
questioni di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  in
epigrafe; 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  615,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede alcuna  forma  di
coinvolgimento    decisionale    delle    Regioni,    in    relazione
all'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile e
all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA