N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  aprile  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Processo penale - Parte civile - Norme della Regione Veneto - Delitti
  di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen. o delitti,  consumati
  o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni  di  cui  all'art.
  416-bis cod. pen. - Obbligo per la  Regione  di  costituirsi  parte
  civile nei  procedimenti  penali  relativi  a  fatti  commessi  nel
  territorio regionale. 
- Legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1  (Modifiche  della
  legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48  "Misure  per  l'attuazione
  coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del
  crimine organizzato e mafioso,  della  corruzione  nonche'  per  la
  promozione della  cultura  della  legalita'  e  della  cittadinanza
  responsabile"), art. 2, comma 1, nella parte  in  cui  aggiunge  il
  comma 1-bis all'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012,  n.
  48. 
(GU n.20 del 16-5-2018 )
     Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   (c.f.
80188230587), con sede in Roma, (00187) Palazzo Chigi, Piazza Colonna
n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato
(c.f.     8022403587)      -      fax      0696514000      -      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge  della  Regione  Veneto  26
gennaio 2018, n. 1, «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 48, "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche  regionali
a favore della prevenzione del crimine organizzato e  mafioso,  della
corruzione nonche' per la promozione della cultura della legalita'  e
della cittadinanza responsabile»», pubblicata nel  B.U.R.  Veneto  30
gennaio 2018, n. 11, quanto all'art. 2, comma 1, nella (prima)  parte
in cui modifica l'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012,  n.
48, aggiungendovi il comma 1-bis, per violazione dell'art. 117, comma
secondo, lettera 1), della Costituzione. 
    La legge della Regione Veneto n.  1  del  2018,  intervenendo  in
modifica della legge regionale n. 48 del 2012, ha aggiunto, tra altre
disposizioni, il comma 1-bis dell'art. 16: «1-bis. E'  fatto  obbligo
alla Regione di costituirsi parte civile in tutti  quei  procedimenti
penali, relativi  a  fatti  commessi  nel  territorio  della  Regione
stessa, in cui sia stato emesso decreto che  dispone  il  giudizio  o
decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i  delitti
di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del  codice  penale  o  per  i
delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni  di
cui all'art. 416-bis del codice penale». 
    La legge della Regione Veneto n.  1  del  2018  viene  impugnata,
quanto all'art. 2, comma 1, nella parte in  cui  modifica  l'art.  16
della legge regionale n. 48 del 2012 aggiungendovi  il  comma  1-bis,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in  data  16  marzo  2018,
depositata in estratto  in  allegato  al  presente  ricorso,  per  il
seguente 
 
                               Motivo 
 
1)  Violazione  dell'art.  117,  comma  secondo,  lettera  l),  della
Costituzione. 
    L'art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione  riserva
alla  legislazione   esclusiva   dello   Stato   le   materie   della
«giurisdizione e norme  processuali,  ordinamento  civile  e  penale,
giustizia amministrativa». 
    L'ordinamento penale, nel disciplinare con l'art. 74  del  codice
di  procedura  penale   l'esercizio   dell'azione   civile   per   le
restituzioni e il risarcimento del danno nel processo penale  -  cio'
che avviene attraverso la costituzione di parte  civile  ex  art.  76
stesso codice - attribuisce al soggetto titolare  dell'azione  civile
una  facolta'  («L'azione  civile  ...  puo'  essere  esercitata  nel
processo penale ...») oggetto di valutazione volta per volta  e  caso
per caso. 
    Infatti,  il  soggetto  titolare  e'  libero  di  scegliere   tra
l'ordinaria azione  civile,  la  costituzione  di  parte  civile  nel
processo penale ovvero anche la rinuncia alla sua astratta pretesa. 
    In contrario, la norma  che  si  impugna  con  il  presente  atto
obbliga la Regione Veneto  a  costituirsi  parte  civile  («E'  fatto
obbligo alla regione di costituirsi parte civile ...»)  nei  processi
penali aventi ad oggetto taluni  delitti,  sia  pure  di  particolare
natura e gravita'. 
    La  disposizione  impugnata  viene,  quindi,  a  incidere   sulla
disciplina dell'ordinamento penale e delle norme processuali  penali,
trasformando in  obbligo  per  la  Regione  la  facolta'  che  quella
disciplina e quelle norme prevedono per tutti i soggetti  danneggiati
da reati. 
    Non si vuole qui sostenere che la Regione Veneto non  possa,  con
proprie direttive o propri indirizzi  politico-istituzionali  rivolti
ai propri uffici, stabilire che, in determinati processi  penali,  la
Regione stessa si costituisca parte civile; ma questo non  puo'  fare
con norma di legge regionale, che - in quanto tale - risulta invasiva
della competenza esclusiva dello Stato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto 26 gennaio  2018,  n.
1, quanto all'art. 2, comma 1, nella parte in cui, modificando l'art.
16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiunge  il  comma
1-bis, per violazione dell'art.  117,  comma  2,  lettera  l),  della
Costituzione. 
    Con il  ricorso  notificato  si  depositeranno  l'estratto  della
delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e la  relazione
ivi richiamata. 
        Roma, 30 marzo 2018 
 
                 L'Avvocato generale aggiunto: Sica