AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Piperacillina e Tazobactam Aurobindo». (18A04176) 
(GU n.139 del 18-6-2018)

 
 
          Estratto determina n. 883/2018 del 31 maggio 2018 
 
    Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM AUROBINDO. 
    Titolare  A.I.C.:  Aurobindo  Pharma  (Italia)  S.r.l.,  via  San
Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese), Italia. 
    Confezioni: 
      «2g/0,25g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in
vetro da 30 ml - A.I.C. n. 039786052 (in base 10); 
      «4g/0,5g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini  in
vetro da 48 ml - A.I.C. n. 039786064 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione. 
    Composizione: 
      ogni flaconcino contiene una quantita' di piperacillina  sodica
equivalente a 2 g di piperacillina  e  una  quantita'  di  tazobactam
sodico equivalente a 0,25 g di tazobactam; 
      ogni flaconcino contiene una quantita' di piperacillina  sodica
equivalente a 4 g di piperacillina  e  una  quantita'  di  tazobactam
sodico equivalente a 0,5 g di tazobactam; 
      principio attivo: piperacillina sodica, tazobactam sodico. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «4g/0,5g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini  in
vetro da 48 ml  -  A.I.C.  n.  039786064  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 92,82;  prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 153,19; 
      «2g/0,25g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in
vetro da 30 ml  -  A.I.C.  n.  039786052  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': C. 
    La classificazione di cui alla presente determina  ha  efficacia,
ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Piperacillina e Tazobactam Aurobindo» e' classificato, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Piperacillina e Tazobactam Aurobindo» e' la seguente: 
      medicinale   soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP) per la confezione con A.I.C. n. 039786064; 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica   (RR)   per   la
confezione con A.I.C. n. 039786052. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.