N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2018

Ordinanza del 5 marzo 2018 del Tribunale  per  i  minorenni  di  Bari
sull'istanza proposta da Ariodante Valeria. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento  per  la  dichiarazione
  dello stato di adottabilita' del minore - Difensore  d'ufficio  del
  genitore irreperibile - Liquidazione di compensi e onorari a carico
  dell'erario, in attesa di una  specifica  disciplina  della  difesa
  d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 -
  Mancata previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 143, comma 1. 
(GU n.25 del 20-6-2018 )
 
                  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI 
 
    Il Tribunale per i minorenni, riunito in Camera di  consiglio  in
persona dei signori: 
        dott. Riccardo Greco, Presidente; 
        dott.ssa Roberta Savelli, Giudice relatore; 
        dott.ssa Paola Buccarella, Giudice onorario; 
        dott. Nicola Tullo, Giudice onorario. 
    All'esito della Camera  di  consiglio  del  21  gennaio  2018  ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza  nell'ambito   della   procedura
concernente l'istanza, presentata dall'avv. Valeria Ariodante,  volta
ad  ottenere  la   liquidazione   degli   onorari   per   l'attivita'
professionale   svolta   quale   difensore   d'ufficio   di   persona
irreperibile, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello
stato di adottabilita' del minore A. N. 
 
                              In fatto 
 
    Con ricorso depositato l'11 aprile 2016,  il  pubblico  ministero
presso il Tribunale per i minorenni di Bari chiedeva che il Tribunale
dichiarasse lo stato di adottabilita' del minore A. N. ;  il  giudice
professionale delegato, con decreto  del  28  aprile  2016,  nominava
difensore d'ufficio della madre del  minore,  A.  M.,  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 8, comma 4, e 10 comma 2  legge  n.
184/83  l'avv.  Scalone  Maria  Rosa;  successivamente,  preso   atto
dell'avvenuta cancellazione del suddetto avvocato dalla  lista  degli
avvocati  abilitati  al  patrocino  a  spese  dello  Stato,  e  della
conseguente richiesta di' revoca dalla nomina a  difensore  d'ufficio
dalla stessa formulata, in data 27  giugno  2106  nominava  difensore
d'ufficio della genitrice del minore l'avv. Valeria Ariodante. 
    La notifica del decreto con il quale veniva fissata la  data  per
la contestazione dello stato di abbandono alla genitrice del  minore,
stante l'irreperibilita'  di'  quest'ultima  (quale  attestata  dalla
polizia municipale di Bari, con verbale del 15 giugno  2016),  veniva
effettuata ex art. 143 c.p.c.. 
    Concluso il procedimento per  la  dichiarazione  dello  stato  di
adottabilita' del minore N., il  difensore  d'ufficio,  avv.  Valeria
Ariodante, avanzava istanza volta ad  ottenere  la  liquidazione  dei
compensi  per  l'attivita'  professionale  prestata  quale  difensore
d'ufficio della parte irreperibile, A. M. 
 
                             In diritto 
 
    L'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della  Repubblica  n.
115/02 prevede testualmente che: «Sino a quando non  e'  emanata  una
specifica disciplina sulla difesa d'ufficio,  nei  processi  previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come  modificata  dalla  legge  28
marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al  patrocinio,  sono
pagate dall'erario, se a carico  della  parte  ammessa,  le  seguenti
spese:  a)  gli  onorari  e  le  spese  spettanti  all'avvocato,   al
consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato,  e  sono
liquidati  dal  magistrato  nella   misura   e   con   le   modalita'
rispettivamente previste  dagli  articoli  82  e  83  ed  e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'art. 84; b) le indennita'  e  le  spese  di
viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti  agli  uffici,  agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di  atti
del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennita' e le
spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti  e  le
indennita'  di  trasferta   degli   ufficiali   giudiziari   per   le
notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni  e  gli
atti di esecuzione a richiesta di parte»; dunque, in attesa che venga
emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei  processi
previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (specifica disciplina  che
non e' stata sinora emanata), gli onorari e  le  spese  spettanti  al
difensore nell'ambito dei processi  previsti  dalla  legge  4  maggio
1983, n. 184 sono pagati dall'erario solo se l'assistito,  difeso  di
fiducia, e' stato ammesso al  patrocinio  a  spese  dello  Stato.  Si
tratta di una condizione che, al contrario, non e'  conseguibile  dal
difensore   d'ufficio   di   persona   irreperibile,    in    ragione
dell'impossibilita' di costui sia di  ricevere  eventualmente  nomina
fiduciaria, sia di  comprovare  i  titoli  economici  che  consentono
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,  proprio  in  ragione
dell'irreperibilita' del suo assistito. 
    La  liquidazione  dell'onorario  e  delle  spese  in  favore  del
difensore d'ufficio anche quando si tratti di assistito  irreperibile
e' prevista al contrario dall'art. 117 decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115/02 nell'ambito del procedimento penale; invero,  la
suddetta  norma,  inserita  nel  titolo  III   della   legge   115/02
(«Estensione, a limitati effetti, della disciplina del  patrocinio  a
spese dello Stato prevista  per  il  processo  penale»)  prevede  che
«L'onorario e le  spese  spettanti  al  difensore  di  ufficio  della
persona sottoposta alle  indagini,  dell'imputato  o  del  condannato
irreperibile sono liquidati dal magistrato  nella  misura  e  con  le
modalita' previste dall'art. 82....» (e quindi senza che il difensore
debba dimostrare di esperito inutilmente le procedure per il recupero
dei crediti professionali, come invece previsto dal  precedente  art.
116 per il difensore d'ufficio di persona reperibile).  La  norma  in
questione e' pacificamente interpretata dalla Suprema Corte nel senso
che, per la sussistenza del diritto  del  difensore  ad  ottenere  la
liquidazione delle spese e degli onorari a carico dell'erario, non e'
necessaria una formale  dichiarazione  di  irreperibilita'  ai  sensi
dell'art. 159 e 160 codice di procedura penale, ma e' sufficiente una
irreperibilita' «sostanziale» che, rendendo di fatto irrintracciabile
il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia  attivita'  per  il
recupero del credito professionale; e cio' sulla scorta  del  rilievo
che,  ove  l'irreperibilita'  si   determini   successivamente   alla
conclusione del procedimento penale, al giudice non e' dato  emettere
piu' alcun decreto ex art. 160 codice di procedura penale ma comunque
lo stato di irreperibilita'  sostanziale  impedisce  radicalmente  al
difensore  ogni  attivita'  procedurale  per  ottenere  l'adempimento
dell'obbligazione creditoria. 
    Si ha, dunque, che nel procedimento penale l'attivita'  difensiva
in  favore  dell'imputato  irreperibile  espletata  d'ufficio,  trova
sancita  la  corresponsione  economica  da   un'espressa   previsione
legislativa, mentre la difesa  d'ufficio  nel  giudizio  di  adozione
sfugge ad  analogo  trattamento  (quando  per  l'irreperibilita'  del
difeso non puo' attivarsi ne' l'eventuale nomina fiduciaria,  ne'  la
procedura di ammissione al patrocino a spese dello Stato). 
 
            La non manifesta infondatezza della questione 
 
    Cio'  premesso,  questo  Tribunale  dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 143, comma 1, decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115/02 nella parte in cui non prevede,  in  attesa  che
venga emanata una specifica disciplina  sulla  difesa  d'ufficio  nei
processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 - ed analogamente
a  quanto  avviene  nell'ambito  del   procedimento   penale   -   la
possibilita' di porre a carico dell'erario gli  onorari  e  le  spese
spettanti al difensore di ufficio del  genitore  irreperibile  a  cui
viene contestato lo stato di abbandono. 
    Per effetto  dell'attuale  quadro  normativo,  si  determina  una
disparita' di trattamento tra il difensore d'ufficio di  irreperibile
nominato nell'ambito del procedimento penale e  quello  d'ufficio  di
irreperibile nominato nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4
maggio 1983,  n.  184.  Si  tratta  di  una  disparita'  che  avversa
situazioni  omogenee,  trattandosi  in  ambedue  i  casi  di   difesa
obbligatoria  per  legge.  La  situazione  appare  irragionevole   ed
ingiustificata, con conseguente sospetta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in ragione della tutela costituzionale del principio di
uguaglianza e di quello di ragionevolezza. 
    Non  ignora  il  Tribunale  che  la  Corte  costituzionale,   con
ordinanza n. 270 del 28 novembre 2012, pronunciandosi sulla questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  130  del   decreto   del
Presidente della  Repubblica  n.  115/02,  sollevata  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione,  avuto  riguardo  alla  disparita'  di
trattamento esistente tra avvocati i quali,  in  difesa  di  soggetti
ammessi al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  esercitino  il  loro
ministero di fronte agli organi della giustizia  penale  ed  avvocati
che, invece,  operino  in  difesa  di  soggetti  aventi  la  medesima
caratteristica, di fronte alla giurisdizione civile,  amministrativa,
contabile e tributaria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione, ritenendo che la intrinseca  diversita'  dei  modelli  del
processo penale e di quello civile giustifichi la diversa  disciplina
della liquidazione degli onorari avvocati che si siano  impegnati  in
essi; non va pero' dimenticato che la  suddetta  questione  e'  stata
sollevata con riferimento alla riduzione della meta' delle competenze
spettanti ad  difensore,  prevista  dall'art.  130  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  115/02  solo  con  riferimento  ai
difensori  nell'ambito  del  procedimento   civile,   amministrativo,
contabile e tributario, e non gia' con riferimento ad una fattispecie
- quale quella per la quale  il  Tribunale  chiede  l'intervento  del
giudice delle leggi - nella quale alcuna liquidazione di  onorari  e'
prevista in favore del difensore; 
    Ritiene invero il Tribunale che  la  diversita'  tra  il  modello
processuale penale e quello civile,  frutto  della  diversita'  degli
interessi implicati, non possa spingersi  sino  a  ritenere  che  non
violi il principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.  la
mancata previsione di un  compenso  per  il  difensore  d'ufficio  di
genitore irreperibile  di  un  minore  che  debba  essere  dichiarato
adottabile, specie ove si consideri che il  procedimento  volto  alla
dichiarazione  di  adottabilita'  di  un  minore,   cosi'   come   il
procedimento penale, involge diritti fondamentali  della  persona,  e
per la  precisione  il  diritto-dovere  dei  genitori  di  mantenere,
istruire ed educare i  figli,  tutelato  dall'art.  30  Cost.  ed  il
diritto del minore ad essere cresciuto ed educato  nell'ambito  della
propria famiglia d'origine (tutelato dall'art. 18  della  convenzione
di  New  York  sui  diritti  del  fanciullo,   che   assume   rilievo
costituzionale tramite l'art. 117 Cost.); ed infatti  il  legislatore
ordinario, proprio per rendere effettiva la tutela di  tali  diritti,
ha reso obbligatoria la nomina di un difensore d'ufficio da parte del
giudice. 
    La  mancata  previsione  di  un  compenso  liquidabile  a  carico
dell'erario per il difensore d'ufficio nei  processi  previsti  dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184 comporta  anche  la  sospetta  violazione
degli articoli 1 e 35 della Costituzione, nella parte in cui tutelano
il lavoro in tutte le sue forme; ed infatti non  appare  tutelato  un
lavoratore che debba prestare la propria  opera  professionale  senza
poter ottenere un compenso ne' dal  proprio  assistito  irreperibile,
ne'  dallo  Stato  che  gli  ha  conferito  l'incarico  di  difensore
d'ufficio (incarico peraltro irrinunciabile). 
    Infine, la mancata previsione di un compenso liquidabile a carico
dell'erario per il difensore d'ufficio nei  processi  previsti  dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184 comporta  anche  la  sospetta  violazione
dell'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  che  statuisce
l'inviolabilita' del diritto di difesa in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento;  ed  infatti  sussiste  il  concreto  rischio  che   il
difensore  dell'ufficio  dell'irreperibile,  sapendo  di  non  potere
azionare  le  procedure  per  il   recupero   del   proprio   credito
professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile  e  di
non potere richiedere la liquidazione degli  onorari  e  delle  spese
all'erario, non presti diligentemente la propria opera professionale,
non presentandosi alle udienze (ed in tal caso non sarebbe  possibile
per il giudice disporne la sostituzione con un altro  difensore,  non
essendo prevista la nomina di un sostituto  d'udienza  del  difensore
d'ufficio  nell'ambito  della  procedura  per  la  dichiarazione   di
adottabilita' di un minore; ne' si  rivelerebbe  utile,  al  fine  di
porre rimedio  ad  una  violazione  oramai  consumatasi,  l'eventuale
segnalazione a  fini  disciplinari  del  difensore  non  presentatosi
all'udienza). 
 
                    La rilevanza della questione 
 
    Il dubbio in ordine alla  legittimita'  costituzionale  dell'art.
143, comma 1, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  115/02,
oltre a non apparire manifestamente infondato, e' rilevante  ai  fini
della decisione sull'istanza di liquidazione de qua. 
    Ed infatti l'istante ha dimostrato,  mediante  la  documentazione
allegata  alla  richiesta   di   liquidazione,   la   situazione   di
irreperibilita'  di  fatto  della  sua  assistita  (inutili  si  sono
rivelate le ricerche al DAP e quelle presso l'ultimo domicilio  noto;
non sono noti il luogo di nascita e quello  di  lavoro  della  A)  e,
proprio in considerazione  della  suddetta  irreperibilita',  non  si
ritiene  necessario  (peraltro  conformemente   a   quanto   previsto
dall'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n.  115/02  per
il difensore d'ufficio nel  procedimento  penale)  che  il  difensore
debba anche dimostrare di esperito inutilmente le  procedure  per  il
recupero dei crediti professionali;  ragione  per  cui,  ove  dovesse
essere ritenuta fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
della norma che  con  la  presente  ordinanza  si  solleva,  dovrebbe
trovare  accoglimento  l'istanza  di   liquidazione   formulata   dal
difensore. Vigente l'attuale quadro normativa, invece,  l'istanza  di
liquidazione andrebbe rigettata, in assenza di una norma che consenta
di porre la liquidazione delle spese e degli onorari del difensore  a
carico dell'erario. 
    Ne' e'  ipotizzabile  che  la  questione  possa  essere  superata
mediante applicazione analogica dell'art. 117 decreto del  Presidente
della Repubblica n. 115/02,  dettato  con  riferimento  al  difensore
d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale, ostandovi  la
sua natura di norma eccezionale (ed infatti trattasi di norma  che  -
unitamente a quelle previste dagli articoli 115, 116  e  118  decreto
del Presidente della Repubblica 115/02 - costituisce un'eccezione  al
principio generale secondo il quale solo l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato comporta l'onere per lo Stato di  corrispondere  al
difensore le somme dovutegli a titolo di onorari e spese). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale per i minorenni di Bari, visti gli articoli 1  legge
costituzionale n. 1/48, e 23 della legge n. 87/53; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  143,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, per contrasto  con
gli articoli 3 e 24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
prevede che, in attesa che venga  emanata  una  specifica  disciplina
sulla difesa d'ufficio nei processi previsti  dalla  legge  4  maggio
1983, n. 184, possano essere posti a carico dell'erario gli onorari e
le spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata all'avv. Valeria Ariodante, al Pubblico ministero in sede,
al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai  Presidenti  dei  due
rami del Parlamento  e  che  siano  trasmessi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale. 
    Cosi deciso in Bari, nella Camera di consiglio  del  21  febbraio
2018 
 
                        Il Presidente: Greco 
 
 
                                         Il Giudice relatore: Savelli