N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2018
Ordinanza del 5 marzo 2018 del Tribunale per i minorenni di Bari sull'istanza proposta da Ariodante Valeria. Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore - Difensore d'ufficio del genitore irreperibile - Liquidazione di compensi e onorari a carico dell'erario, in attesa di una specifica disciplina della difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 - Mancata previsione. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 143, comma 1.(GU n.25 del 20-6-2018 )
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI Il Tribunale per i minorenni, riunito in Camera di consiglio in persona dei signori: dott. Riccardo Greco, Presidente; dott.ssa Roberta Savelli, Giudice relatore; dott.ssa Paola Buccarella, Giudice onorario; dott. Nicola Tullo, Giudice onorario. All'esito della Camera di consiglio del 21 gennaio 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito della procedura concernente l'istanza, presentata dall'avv. Valeria Ariodante, volta ad ottenere la liquidazione degli onorari per l'attivita' professionale svolta quale difensore d'ufficio di persona irreperibile, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore A. N. In fatto Con ricorso depositato l'11 aprile 2016, il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Bari chiedeva che il Tribunale dichiarasse lo stato di adottabilita' del minore A. N. ; il giudice professionale delegato, con decreto del 28 aprile 2016, nominava difensore d'ufficio della madre del minore, A. M., ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 4, e 10 comma 2 legge n. 184/83 l'avv. Scalone Maria Rosa; successivamente, preso atto dell'avvenuta cancellazione del suddetto avvocato dalla lista degli avvocati abilitati al patrocino a spese dello Stato, e della conseguente richiesta di' revoca dalla nomina a difensore d'ufficio dalla stessa formulata, in data 27 giugno 2106 nominava difensore d'ufficio della genitrice del minore l'avv. Valeria Ariodante. La notifica del decreto con il quale veniva fissata la data per la contestazione dello stato di abbandono alla genitrice del minore, stante l'irreperibilita' di' quest'ultima (quale attestata dalla polizia municipale di Bari, con verbale del 15 giugno 2016), veniva effettuata ex art. 143 c.p.c.. Concluso il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore N., il difensore d'ufficio, avv. Valeria Ariodante, avanzava istanza volta ad ottenere la liquidazione dei compensi per l'attivita' professionale prestata quale difensore d'ufficio della parte irreperibile, A. M. In diritto L'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 prevede testualmente che: «Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84; b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte»; dunque, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (specifica disciplina che non e' stata sinora emanata), gli onorari e le spese spettanti al difensore nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono pagati dall'erario solo se l'assistito, difeso di fiducia, e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una condizione che, al contrario, non e' conseguibile dal difensore d'ufficio di persona irreperibile, in ragione dell'impossibilita' di costui sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i titoli economici che consentono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proprio in ragione dell'irreperibilita' del suo assistito. La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore d'ufficio anche quando si tratti di assistito irreperibile e' prevista al contrario dall'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 nell'ambito del procedimento penale; invero, la suddetta norma, inserita nel titolo III della legge 115/02 («Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale») prevede che «L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 82....» (e quindi senza che il difensore debba dimostrare di esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, come invece previsto dal precedente art. 116 per il difensore d'ufficio di persona reperibile). La norma in questione e' pacificamente interpretata dalla Suprema Corte nel senso che, per la sussistenza del diritto del difensore ad ottenere la liquidazione delle spese e degli onorari a carico dell'erario, non e' necessaria una formale dichiarazione di irreperibilita' ai sensi dell'art. 159 e 160 codice di procedura penale, ma e' sufficiente una irreperibilita' «sostanziale» che, rendendo di fatto irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia attivita' per il recupero del credito professionale; e cio' sulla scorta del rilievo che, ove l'irreperibilita' si determini successivamente alla conclusione del procedimento penale, al giudice non e' dato emettere piu' alcun decreto ex art. 160 codice di procedura penale ma comunque lo stato di irreperibilita' sostanziale impedisce radicalmente al difensore ogni attivita' procedurale per ottenere l'adempimento dell'obbligazione creditoria. Si ha, dunque, che nel procedimento penale l'attivita' difensiva in favore dell'imputato irreperibile espletata d'ufficio, trova sancita la corresponsione economica da un'espressa previsione legislativa, mentre la difesa d'ufficio nel giudizio di adozione sfugge ad analogo trattamento (quando per l'irreperibilita' del difeso non puo' attivarsi ne' l'eventuale nomina fiduciaria, ne' la procedura di ammissione al patrocino a spese dello Stato). La non manifesta infondatezza della questione Cio' premesso, questo Tribunale dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 nella parte in cui non prevede, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 - ed analogamente a quanto avviene nell'ambito del procedimento penale - la possibilita' di porre a carico dell'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile a cui viene contestato lo stato di abbandono. Per effetto dell'attuale quadro normativo, si determina una disparita' di trattamento tra il difensore d'ufficio di irreperibile nominato nell'ambito del procedimento penale e quello d'ufficio di irreperibile nominato nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Si tratta di una disparita' che avversa situazioni omogenee, trattandosi in ambedue i casi di difesa obbligatoria per legge. La situazione appare irragionevole ed ingiustificata, con conseguente sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della tutela costituzionale del principio di uguaglianza e di quello di ragionevolezza. Non ignora il Tribunale che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 270 del 28 novembre 2012, pronunciandosi sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla disparita' di trattamento esistente tra avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, esercitino il loro ministero di fronte agli organi della giustizia penale ed avvocati che, invece, operino in difesa di soggetti aventi la medesima caratteristica, di fronte alla giurisdizione civile, amministrativa, contabile e tributaria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la intrinseca diversita' dei modelli del processo penale e di quello civile giustifichi la diversa disciplina della liquidazione degli onorari avvocati che si siano impegnati in essi; non va pero' dimenticato che la suddetta questione e' stata sollevata con riferimento alla riduzione della meta' delle competenze spettanti ad difensore, prevista dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 solo con riferimento ai difensori nell'ambito del procedimento civile, amministrativo, contabile e tributario, e non gia' con riferimento ad una fattispecie - quale quella per la quale il Tribunale chiede l'intervento del giudice delle leggi - nella quale alcuna liquidazione di onorari e' prevista in favore del difensore; Ritiene invero il Tribunale che la diversita' tra il modello processuale penale e quello civile, frutto della diversita' degli interessi implicati, non possa spingersi sino a ritenere che non violi il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. la mancata previsione di un compenso per il difensore d'ufficio di genitore irreperibile di un minore che debba essere dichiarato adottabile, specie ove si consideri che il procedimento volto alla dichiarazione di adottabilita' di un minore, cosi' come il procedimento penale, involge diritti fondamentali della persona, e per la precisione il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, tutelato dall'art. 30 Cost. ed il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine (tutelato dall'art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che assume rilievo costituzionale tramite l'art. 117 Cost.); ed infatti il legislatore ordinario, proprio per rendere effettiva la tutela di tali diritti, ha reso obbligatoria la nomina di un difensore d'ufficio da parte del giudice. La mancata previsione di un compenso liquidabile a carico dell'erario per il difensore d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 comporta anche la sospetta violazione degli articoli 1 e 35 della Costituzione, nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme; ed infatti non appare tutelato un lavoratore che debba prestare la propria opera professionale senza poter ottenere un compenso ne' dal proprio assistito irreperibile, ne' dallo Stato che gli ha conferito l'incarico di difensore d'ufficio (incarico peraltro irrinunciabile). Infine, la mancata previsione di un compenso liquidabile a carico dell'erario per il difensore d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 comporta anche la sospetta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che statuisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; ed infatti sussiste il concreto rischio che il difensore dell'ufficio dell'irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all'erario, non presti diligentemente la propria opera professionale, non presentandosi alle udienze (ed in tal caso non sarebbe possibile per il giudice disporne la sostituzione con un altro difensore, non essendo prevista la nomina di un sostituto d'udienza del difensore d'ufficio nell'ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilita' di un minore; ne' si rivelerebbe utile, al fine di porre rimedio ad una violazione oramai consumatasi, l'eventuale segnalazione a fini disciplinari del difensore non presentatosi all'udienza). La rilevanza della questione Il dubbio in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, oltre a non apparire manifestamente infondato, e' rilevante ai fini della decisione sull'istanza di liquidazione de qua. Ed infatti l'istante ha dimostrato, mediante la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione, la situazione di irreperibilita' di fatto della sua assistita (inutili si sono rivelate le ricerche al DAP e quelle presso l'ultimo domicilio noto; non sono noti il luogo di nascita e quello di lavoro della A) e, proprio in considerazione della suddetta irreperibilita', non si ritiene necessario (peraltro conformemente a quanto previsto dall'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 per il difensore d'ufficio nel procedimento penale) che il difensore debba anche dimostrare di esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; ragione per cui, ove dovesse essere ritenuta fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma che con la presente ordinanza si solleva, dovrebbe trovare accoglimento l'istanza di liquidazione formulata dal difensore. Vigente l'attuale quadro normativa, invece, l'istanza di liquidazione andrebbe rigettata, in assenza di una norma che consenta di porre la liquidazione delle spese e degli onorari del difensore a carico dell'erario. Ne' e' ipotizzabile che la questione possa essere superata mediante applicazione analogica dell'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, dettato con riferimento al difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale, ostandovi la sua natura di norma eccezionale (ed infatti trattasi di norma che - unitamente a quelle previste dagli articoli 115, 116 e 118 decreto del Presidente della Repubblica 115/02 - costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale solo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'onere per lo Stato di corrispondere al difensore le somme dovutegli a titolo di onorari e spese).
P.Q.M. Il Tribunale per i minorenni di Bari, visti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/48, e 23 della legge n. 87/53; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, possano essere posti a carico dell'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'avv. Valeria Ariodante, al Pubblico ministero in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento e che siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale. Cosi deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2018 Il Presidente: Greco Il Giudice relatore: Savelli