N. 130 ORDINANZA 23 maggio - 13 giugno 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione,
  promozione e valorizzazione della Rete dei  cammini  della  Regione
  Lazio. 
- Legge della Regione Lazio 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per  la
  realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e  valorizzazione
  della rete dei cammini della Regione Lazio.  Modifiche  alla  legge
  regionale 6 agosto 2007, n. 13,  concernente  l'organizzazione  del
  sistema turistico laziale e successive modifiche) artt. 3, comma 2;
  5, comma 1; 11, comma 2; 13, 14 e 15. 
-   
(GU n.25 del 20-6-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13, 14 e 15  della  legge  della  Regione
Lazio 10  marzo  2017,  n.  2  (Disposizioni  per  la  realizzazione,
manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione  della  rete  dei
cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6  agosto
2007, n.  13,  concernente  l'organizzazione  del  sistema  turistico
laziale  e  successive  modifiche),  promosso  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16  maggio  2017,
depositato in cancelleria il 23 maggio 2017, iscritto al  n.  40  del
registro ricorsi 2017 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    udito nella camera di consiglio del 23  maggio  2018  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il  23  maggio
2017 (r.r. n. 40 del 2017), il Presidente del Consiglio dei  ministri
ha impugnato gli artt. 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13, 14  e
15 della legge della Regione Lazio 10 marzo 2017, n. 2  (Disposizioni
per  la   realizzazione,   manutenzione,   gestione,   promozione   e
valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio.  Modifiche
alla  legge   regionale   6   agosto   2007,   n.   13,   concernente
l'organizzazione  del  sistema   turistico   laziale   e   successive
modifiche), per contrasto con gli artt. 117, secondo  comma,  lettera
s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; 
    che il ricorrente rileva che con l'impugnata legge regionale sono
state dettate norme per  la  realizzazione,  manutenzione,  gestione,
promozione e valorizzazione della  rete  dei  cammini  della  Regione
Lazio;  rete  la  quale  interessa  tutto  il  territorio  regionale,
comprese quelle parti ricadenti nei parchi  nazionali  e  nelle  aree
protette regionali; 
    che, nella parte in cui interessano anche queste ultime  porzioni
di territorio, le disposizioni censurate sarebbero gravemente  lesive
delle funzioni che la legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (Legge  quadro
sulle aree protette)  attribuisce  agli  Enti  parco  e  ai  soggetti
gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio  regionale
e, pertanto, risulterebbero costituzionalmente illegittime; 
    che   la   giurisprudenza   costituzionale,   infatti,    avrebbe
riconosciuto che la legge quadro sulle aree protette  e'  ascrivibile
alla competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e che, in tale  prospettiva,
sottopone le aree protette a una  disciplina  inderogabile  da  parte
delle Regioni; 
    che,  in  particolare,  tale  disciplina  e'   imperniata   sulla
regolamentazione delle attivita' che possono essere  svolte  al  loro
interno  e  sulla  predisposizione  di  strumenti   programmatici   e
gestionali;  disciplina  con  la  quale  le  disposizioni   impugnate
presenterebbero plurimi profili di contrasto; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 19 giugno 2017, si  e'
costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo che sia dichiarata
l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  di  tutte  le   questioni   di
legittimita' costituzionale proposte; 
    che, in data 12 dicembre 2017, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 22
novembre  2017,  ha  depositato  atto  di  rinuncia  al  ricorso,  in
considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni  impugnate
ad opera dell'art. 17, comma 95, della legge della Regione  Lazio  14
agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di  coordinamento
in materia di finanza pubblica  regionale.  Disposizioni  varie),  le
quali «hanno determinato il venir meno dei motivi del ricorso»; 
    che, in data 6 febbraio  2018,  la  Regione  Lazio,  su  conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale  del  30  gennaio  2018,   ha
depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Lazio; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA