MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2018 

Ulteriori  modifiche  al  decreto  9  dicembre  2014  in  materia  di
contratti di sviluppo. (18A04413) 
(GU n.144 del 23-6-2018)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015,  n.
23, recante l'adeguamento alle nuove norme in  materia  di  aiuti  di
Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello  strumento  dei
contratti di sviluppo,  di  cui  all'art.  43  del  decreto-legge  n.
112/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 luglio 2015, n.  169,  recante  modifiche  e  integrazioni  al
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al  decreto
9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 7 febbraio 2018, n. 31, recante l'adeguamento dei regimi di aiuti
a finalita' regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre
2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle  nuove  disposizioni  in
materia  di  delocalizzazione  introdotta  dal  regolamento  (UE)  n.
1084/2017; 
  Vista la Comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Vistala legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»; 
  Visto il comma 4 del predetto art. 23, che  dispone  che  il  Fondo
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per  l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in  bilancio  per
gli altri interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 18 del predetto decreto 8 marzo  2013
che, al comma 2, prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
opera attraverso le contabilita' speciali, gia'  intestate  al  Fondo
rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo  per  la
crescita sostenibile, n.  1201  per  l'erogazione  dei  finanziamenti
agevolati,  n.  1726  per  gli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di  bilancio
per la gestione delle altre forme di intervento  quali  i  contributi
alle spese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto  degli  impegni
gia'  assunti,  risorse  sufficienti   alla   copertura   finanziaria
dell'intervento; 
  Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di  un  intervento  da
parte del soggetto gestore dello strumento dei contratti di  sviluppo
di cui al predetto decreto  ministeriale  del  9  dicembre  2014  nel
capitale delle imprese beneficiarie, finalizzato a sostenere processi
di rilancio  produttivo  di  stabilimenti  industriali  di  rilevante
dimensione, in linea con le  normali  condizioni  di  mercato  e  nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in
un'economia di  mercato»  secondo  quanto  stabilito  dalla  predetta
Comunicazione  della   Commissione   (2014/C   19/04),   qualificando
l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  1,
del Trattato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'art. 8  e'  inserito  l'art.  8-bis,  con  la  seguente
formulazione: «Art. 8-bis (Interventi nel capitale di rischio). -  1.
Relativamente alle iniziative  oggetto  degli  accordi  di  cui  agli
articoli 4, comma 6 e  9-bis,  sottoscritti  dal  Ministero  e  dalle
Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore  e  dalle  imprese
interessate,  finalizzati  al  rilancio  produttivo  di  stabilimenti
industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi  o  comunque
nei quali l'attivita' produttiva e' stata o verrebbe  interrotta,  il
soggetto proponente puo' richiedere al Soggetto gestore  l'assunzione
di una partecipazione temporanea e  di  minoranza  nel  capitale  del
medesimo soggetto proponente. 
  2. La partecipazione di cui al comma 1 deve essere: 
    a) riferita ad imprese,  anche  di  nuova  costituzione,  ubicate
nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    b)  acquisita,  gestita  e  dismessa  dal  Soggetto  gestore  nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in
un'economia di mercato» di cui alla Comunicazione  della  Commissione
(2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo  l'apporto  di  risorse
finanziarie da parte di investitori privati  indipendenti  in  misura
economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento
dell'operazione. A tal fine per investitore privato  indipendente  si
intende colui che non e' socio dell'impresa in cui investe e  che,  a
seguito dell'investimento, a prescindere  dall'assetto  proprietario,
sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento.  Al
momento  della  costituzione  di  una  nuova  societa',   tutti   gli
investitori  privati,  compresi   i   fondatori,   sono   considerati
indipendenti dalla medesima societa'; 
    c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni. 
  3.  Il  Soggetto  gestore,  in  aggiunta   all'acquisizione   della
partecipazione di cui al comma 1,  puo'  realizzare  investimenti  in
quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie
o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore  delle
impresa partecipata, nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  nei
commi 1 e 2. 
  4. Per gli interventi di cui  al  presente  articolo,  il  Soggetto
gestore utilizza le  risorse  finanziarie  trasferite  dal  Ministero
attraverso l'erogazione di un finanziamento di importo  pari  a  euro
20.000.000, a valere sulla contabilita' speciale 1201 del  Fondo  per
la crescita sostenibile, di  cui  alla  sezione  del  medesimo  Fondo
relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b),  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.  Tali  risorse  finanziarie  sono
versate su un apposito conto corrente,  aperto  presso  una  primaria
banca individuata dal Soggetto gestore mediante selezione comparativa
idonea a garantire le migliori  condizioni  di  remunerativita'.  Gli
interessi  maturati,  tempo  per  tempo,  sulle  somme  giacenti  sul
predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in  favore  del
Ministero. 
  5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 e  le  somme  derivanti
dalle dismissioni degli investimenti possono essere  reinvestite  dal
Soggetto gestore negli interventi previsti dal presente articolo. 
  6.  Il  Soggetto  gestore  restituisce  al  Ministero  in  un'unica
soluzione il finanziamento di cui al comma 4 alla scadenza del decimo
anno  dalla  data  di  erogazione   dello   stesso,   per   l'importo
corrispondente   al   valore   complessivo   di   smobilizzo    degli
investimenti, al netto di: 
    a) una commissione annua di gestione pari al 2% (due  per  cento)
del valore della singola partecipazione; 
    b) una commissione di performance pari al 10% (dieci  per  cento)
applicata alla differenza tra il  valore  complessivo  di  smobilizzo
degli investimenti alla scadenza del termine decennale e  l'ammontare
del finanziamento di cui al comma 4, qualora eccedente un  rendimento
minimo annuo composto del 4% (quattro  per  cento)  dell'importo  del
finanziamento di cui al comma 4.». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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