AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Desogestrel e Etinilestradiolo Aristo» (18A04485) 
(GU n.151 del 2-7-2018)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 74 del 13 giugno 2018 
 
    Procedura europea n. IT/H/0523/001/DC; 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
DESOGESTREL E ETINILESTRADIOLO ARISTO, nella forma e confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH. 
    Confezioni: 
      «0,150  mg/0,020  mg  compresse»  1×21  compresse  in   blister
PVC/PVDC/AL; 
      A.I.C. n. 045543016 (in base 10) 1CFVM8 (in base 32); 
      «0,150  mg/0,020  mg  compresse»  3×21  compresse  in   blister
PVC/PVDC/AL; 
      A.I.C. n. 045543028 (in base 10) 1CFVMN (in base 32); 
      «0,150  mg/0,020  mg  compresse»  6×21  compresse  in   blister
PVC/PVDC/AL; 
      A.I.C. n. 045543043 (in base 10) 1CFVMQ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
      0,150 mg di desogestrel e 0,020 mg di etinilestradiolo 
      Eccipienti: 
      Lattosio anidro 
      Amido di patate 
      All-rac-alfa-tocoferolo (Vitamina E) 
      Povidone (Kollidon 30) 
      Silice colloidale anidra (Aerosil 200) 
      Acido stearico 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Wessling  Hungary
Kft - Anonymus ut, 6 Budapest, 1047, Ungheria. 
    Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      A.I.C.  n.  045543016  «0,150  mg/0,020  mg   compresse»   1×21
compresse in blister PVC/PVDC/AL; 
      Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica; 
      A.I.C.  n.  045543028  «0,150  mg/0,020  mg   compresse»   3×21
compresse in blister PVC/PVDC/AL; 
      Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNR -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
      A.I.C.  n.  045543043  «0,150  mg/0,020  mg   compresse»   6×21
compresse in blister PVC/PVDC/AL; 
      Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNR -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006,  n.  219  e  s.m.i.,  il  foglio  illustrativo  e  le
etichette devono essere redatti in lingua italiana  e,  limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.