MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2018 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella tabella I delle  sostanze  Bufedrone,
Pentedrone e Alfa-PVT. (18A04704) 
(GU n.160 del 12-7-2018)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e  IV  trovano  collocazione  le
sostanze con potere tossicomanigeno e  oggetto  di  abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  12  gennaio  2016  da   parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernente la segnalazione di casi  di  intossicazione
acuta associati all'uso di catinoni sintetici, tra  cui  le  sostanze
Bufedrone,  Pentedrone  e  Alfa-PVT  e  l'identificazione  di   dette
sostanze in materiali sequestrati, in Italia nel periodo 2013-2015; 
  Considerato        che        la         sostanza         Bufedrone
(2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) e' un catinone sintetico, isomero
strutturale del mefedrone incluso nella tabella  I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  che  nella
stessa tabella  I  e'  compresa  all'interno  della  categoria  degli
«analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per
una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o  sul
carbonio terminale», senza essere denominata specificamente; 
  Considerato        che        la        sostanza         Pentedrone
(2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one)    e'    classificabile     come
stimolante, inibitore del reuptake di dopamina-noradrenalina e la cui
assunzione e' stata associata a casi fatali e che nella tabella I del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
compresa all'interno della categoria  degli  «analoghi  di  struttura
derivanti   dal   2-amino-1-fenil-1-propanone,   per   una   o   piu'
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto  e/o  sul  carbonio
terminale», senza essere denominata specificamente; 
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo  2017,
con decisione n.  60/6  ha  approvato  l'inserimento  della  sostanza
Pentedrone nella Schedule II di cui alla Convenzione del  1971  sulle
sostanze psicotrope; 
  Considerato        che         la         sostanza         Alfa-PVT
(2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one)  e'  un   catinone,
analogo strutturale di α-PVP,  per  il  quale  sono  stati  descritti
effetti  quali   eccitazione,   perdita   di   peso,   allucinazioni,
aggressivita'; 
  Tenuto conto che le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT  sono
state identificate e poste sotto controllo in molti Paesi europei  ed
extraeuropei e schedate dal DEA-Drug Enforcement Administration USA; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella  tabella  I  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/90  delle  sostanze:
Bufedrone, Pentedrone e Alfa PVT (α- PVT); 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella
I del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90  delle
sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT; 
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella  I  del  testo  unico,  in  adesione  alle  convenzioni
internazionali ed a tutela della salute  pubblica,  tenuto  conto  di
casi di intossicazioni e sequestri in Italia ed  alla  diffusione  di
dette sostanze sul mercato internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    ALFA - PVT denominazione comune 
      (2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) denominazione
chimica 
      (Alpha-pyrrolidinopentiothiophenone) altra denominazione 
      (alfa-pirrolidinopentiotiofenone) altra denominazione 
      (α-PVT) altra denominazione altra denominazione 
    BUFEDRONE denominazione comune 
      (2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) denominazione chimica 
      (α - methylamino-butyrophenone) altra denominazione 
    PENTEDRONE denominazione comune 
      (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) denominazione chimica 
      (α-Methylamino-valerophenone) altra denominazione 
      (β-etil-metcatinone) altra denominazione 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo