AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Anagrelide Teva» (18A04687) 
(GU n.161 del 13-7-2018)

 
 
         Estratto determina n. 1014/2018 del 27 giugno 2018 
 
    Medicinale: ANAGRELIDE TEVA. 
    Titolare A.I.C.: Teva BV Swensweg 5 - 2031  GA  Haarlem  -  Paesi
Bassi. 
    Confezioni: 
      «0,5 mg capsule rigide» 42 capsule in flacone HDPE - A.I.C.  n.
045705011 (in base 10); 
      «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n.
045705023 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula rigida. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: ciascuna capsula  contiene  0,5  mg  di  anagrelide
(come anagrelide cloridrato). 
    Principio attivo: anagrelide. 
    Eccipienti: 
      Contenuto delle capsule: 
        Lattosio monoidrato; 
        Croscarmellosa sodica; 
        Povidone K 29/32; 
        Lattosio; 
        Cellulosa microcristallina; 
        Magnesio stearato; 
      Involucro della capsula 
        Gelatina; 
        Diossido di titanio (E171). 
    Indicazioni terapeutiche: Anagrelide  Teva  e'  indicato  per  la
riduzione  di  una  conta  piastrinica  elevata  nei   pazienti   con
trombocitemia  essenziale  (TE)   a   rischio,   i   quali   mostrano
intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure  la  cui
conta piastrinica elevata non  possa  essere  ridotta  a  un  livello
accettabile con l'attuale terapia. 
    Paziente a rischio 
    Per paziente con trombocitemia essenziale a rischio si intende un
paziente che presenti una o piu' delle caratteristiche  riportate  di
seguito: 
      eta' > 60 anni, oppure 
      conta piastrinica > 1.000 x 109 /l, oppure 
      storia di eventi tromboemorragici 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n.
045705023 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita' «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 201,66. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 378,21. 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione  del   medicinale   soggetta   a   quanto   previsto
dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla  determinazione  29
ottobre  2004  -  PHT  Prontuario  della  distribuzione  diretta   -,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259
del 4 novembre 2004. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Anagrelide Teva» e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione
medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al
pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialista
ematologo, internista (RNRL) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.