MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2018 

Aggiornamento annuale del contributo che i mediatori di assicurazione
e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia. (18A04967) 
(GU n.172 del 26-7-2018)

 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i
mediatori di assicurazione e di riassicurazione; 
  Visto in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato  art.
115,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina annualmente, con proprio  decreto,  sentito  l'IVASS  e  il
Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare  al
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni
annualmente acquisite dai mediatori stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  30
gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento  recante  norme
per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento  del
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice; 
  Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale
il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo  e'  determinato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.
115, comma 3, del Codice; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  5
luglio 2017, con il quale il  contributo  che  gli  aderenti  debbono
versare  al  Fondo  di  che  trattasi,  per  l'anno  2017,  e'  stato
determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite  dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2016; 
  Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del fondo  in
argomento, n. 0080557/18, in data 16 aprile 2018, con  cui  e'  stato
fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per  l'anno
2018, in misura pari al contributo fissato per l'anno 2017; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  il  mercato,   la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa  tecnica  n.
0148842, in data 27 aprile 2018, indirizzata  all'IVASS,  diretta  ad
acquisire  il  parere  di  competenza  sull'orientamento  di   questa
Amministrazione, in esito  all'esame  del  bilancio  d'esercizio  del
Fondo al 31 dicembre 2017, a fissare per l'anno 2018 il contributo in
argomento  nella  misura  dello  0,08%  delle  provvigioni  acquisite
nell'anno 2017; 
  Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata  nota,  sia
l'IVASS, con nota n.  0136451/18,  in  data  23  maggio  2018,  hanno
condiviso l'orientamento di questa  amministrazione  a  fissare,  per
l'anno 2018, il contributo in  argomento  nella  misura  dello  0,08%
delle provvigioni acquisite nell'anno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo che gli  aderenti  debbono  versare  al  Fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di  riassicurazione,  per
l'anno 2018, e' fissato nella misura dello  0,08%  delle  provvigioni
acquisite dai mediatori di assicurazione  e  di  riassicurazione  nel
corso dell'anno 2017. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il
31 luglio 2018. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2017. 
  Il provvedimento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 luglio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio