AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 4 luglio 2018 

Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del  rispetto
del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei
soggetti pubblici  o  privati  titolari  di  concessioni  di  lavori,
servizi pubblici o forniture gia' in essere alla data di  entrata  in
vigore del codice non  affidate  con  la  formula  della  finanza  di
progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il
diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 614). (18A05128) 
(GU n.178 del 2-8-2018)

 
 
        IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Premessa 
  Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 177, comma
3, del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50. La parte I  contiene
indicazioni di natura interpretativa rese  ai  sensi  dell'art.  213,
comma 2, del codice dei contratti pubblici al  fine  di  favorire  la
corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali,  sono
da considerarsi non vincolanti.  La  parte  II  contiene  indicazioni
operative rese ai  sensi  dell'art.  177  del  codice  dei  contratti
pubblici, aventi carattere vincolante. 
 
                               PARTE I 
 
1 - Ambito di applicazione dell'art. 177  del  codice  dei  contratti
pubblici 
  1.1 Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell'art.
177 nell'ambito della parte III del  codice  dei  contratti  pubblici
depone per l'applicazione alle fattispecie  in  esso  regolate  delle
disposizioni contenute in tale parte. 
  1.2 L'art. 177 si applica alle concessioni di lavori e  di  servizi
di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall'art.  164
del  decreto  legislativo  50/2016,  affidate  in  data   antecedente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 in  difformita'
rispetto alle procedure di affidamento consentite. 
  1.3 La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1
affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto  al
successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali. 
  1.4  L'art.  177  non   si   applica   alle   fattispecie   escluse
dall'applicazione della parte III del codice dei contratti  pubblici,
individuate dall'art. 164, oltre che ai contratti  esclusi  ai  sensi
degli articoli 4-18 del codice dei contratti  pubblici.  L'art.  177,
non si applica, quindi: 
    a. ai provvedimenti con  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
autorizzano l'esercizio di un'attivita' economica che puo'  svolgersi
anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici,
incluse le concessioni demaniali; 
    b. ai servizi non economici di interesse  generale,  riferiti  ad
attivita'  connesse  all'esercizio  delle  prerogative  dei  pubblici
poteri,  quali  ad  esempio  il  servizio  sanitario  nazionale,   le
attivita' relative all'esercito e alla polizia,  la  sicurezza  della
navigazione aerea, il controllo della  circolazione  marittima  e  la
sicurezza  marittima,  la  gestione  dei  regimi   di   assicurazione
obbligatoria   finalizzati   al   perseguimento   di   un   obiettivo
esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico; 
    c. alle concessioni aggiudicate con le modalita'  previste  dalla
normativa  in  materia  di  affidamenti  vigente  al  momento   della
sottoscrizione del contratto  alle  concessioni  aggiudicate  con  la
formula del project financing di cui all'art. 183 del  codice  e  con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea, a condizione che l'affidamento  sia  avvenuto  nel  rispetto
delle condizioni indicate all'art. 183 del codice per la  scelta  del
partner privato; 
    d. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni
di cui agli articoli 5 e 192 del codice; 
    e. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente
aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell'art. 6
del codice; 
    f. per effetto dell'art. 7 del codice dei contratti pubblici: 
      -  alle  concessioni  nei  settori   speciali   aggiudicate   a
un'impresa collegata o a una joint-venture, alle condizioni  previste
al comma 2 del medesimo articolo; 
      - agli appalti nei settori speciali  che  l'ente  aggiudicatore
titolare di una concessione assoggettata all'art. 177 del codice  dei
contratti  pubblici  affida  a   un'impresa   collegata   o   a   una
joint-venture  per  l'esecuzione  della  concessione  medesima,  alle
condizioni previste all'art. 7, comma  2  del  codice  dei  contratti
pubblici. La condizione qui descritta si realizza,  ad  esempio,  nel
caso in cui, nei  settori  speciali,  un  concessionario  affida  una
concessione ad un soggetto terzo, riservandosi l'esecuzione di  parte
delle prestazioni e decide poi di appaltare  a  un'impresa  collegata
uno specifico contratto attuativo della  concessione.  In  tal  caso,
sebbene la concessione sia assoggettata all'art. 177, essendo carente
il presupposto  soggettivo  della  deroga  prevista  dall'art.  7,  i
contratti attuativi affidati al ricorrere dei presupposti  soggettivi
e   oggettivi   previsti   dalla   norma    citata    sono    esclusi
dall'applicazione del  regime  speciale  dettato  dall'art.  177  del
codice dei contratti pubblici. 
    g. per effetto dell'art. 8 del  codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori se l'attivita'  e'
direttamente esposta alla concorrenza; 
    h. per effetto dell'art. 9, comma 2,  del  codice  dei  contratti
pubblici, alle concessioni aggiudicate ai soggetti ivi indicati sulla
base di un  diritto  esclusivo  e,  con  riferimento  agli  operatori
economici, per le attivita' individuate all'allegato  II  del  codice
dei contratti pubblici; 
    i. per effetto dell'art. 12 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni nel settore  idrico  aggiudicate  per  le  finalita'
previste dalla norma citata; 
    j. per effetto dell'art. 14 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni  aggiudicate  dagli  enti  aggiudicatori  per  scopi
diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115
a 121 o per l'esercizio di tali  attivita'  in  un  Paese  terzo,  in
circostanze che non comportino lo  sfruttamento  di  una  rete  o  di
un'area geografica all'interno dell'Unione europea; 
    k. per effetto dell'art. 15 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle  concessioni  principalmente  finalizzate  a   permettere   alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la  gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione  al  pubblico
di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche; 
    l.  per effetto dell'art. 16 del codice  dei  contratti  pubblici
alle  concessioni  aggiudicate  o  organizzate  in   base   a   norme
internazionali; 
    m. alle concessioni aventi ad  oggetto  le  fattispecie  previste
dall'art. 17 del codice dei contratti pubblici; 
    n. per effetto dell'art. 18, comma 1, lettera a), del codice  dei
contratti pubblici, alle concessioni di servizi  di  trasporto  aereo
sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e  alle  concessioni
di  servizi  di  trasporto  pubblico  di  passeggeri  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    o. alle concessioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) e  c)
del codice dei contratti pubblici; 
  1.5 Al ricorrere dei presupposti previsti dal codice dei  contratti
pubblici e fatte salve le esclusioni previste ai  punti  1.2  e  1.3,
l'art. 177 si applica ai concessionari privati, anche se  non  tenuti
all'applicazione del codice dei contratti pubblici. 
  1.6 La disposizione in esame  si  applica  anche  ai  concessionari
tenuti all'applicazione del codice, atteso che la stessa introduce un
regime piu' restrittivo, applicabile alle sole  concessioni  gia'  in
essere, affidate  senza  gara  in  vigenza  del  decreto  legislativo
163/06. Anche nel caso del concessionario tenuto all'applicazione del
codice dei contratti pubblici permane  l'esigenza  di  recuperare  il
difetto  di  concorrenza  nell'affidamento  della   concessione   con
l'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla norma. 
2 - I contratti assoggettati alle previsioni dell'art. 177 del codice
dei contratti pubblici 
  2.1 I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali
individuate  dall'art.  177  sono  quelli  che  riguardano  tutte  le
prestazioni oggetto della concessione e sono  quindi  necessarie  per
l'esecuzione  della  stessa,  anche  se   svolte   direttamente   dal
concessionario. 
  2.2 Non sono inseriti  nella  base  di  calcolo  delle  percentuali
individuate dall'art. 177  i  contratti  stipulati  per  la  gestione
dell'attivita'  del  concessionario  nel  suo  complesso  quali,   ad
esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i  dipendenti,
per le utenze, per la  manutenzione  degli  immobili,  se  utilizzati
promiscuamente con altre attivita' svolte dal concessionario. 
  2.3 I valori percentuali indicati all'art. 177  si  riferiscono  al
valore complessivo dei contratti di cui al  punto  2.1  calcolato  ai
sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici. 
  2.4 I contratti di durata pluriennale, o quelli che si  riferiscono
a piu'  concessioni,  contribuiscono  al  calcolo  delle  percentuali
indicate  dalla  norma  pro-quota.  Anche  per  tale   finalita',   i
concessionari  tengono  una  contabilita'   separata   per   ciascuna
concessione. 
3 - Ambito temporale di applicazione dell'art.  177  del  codice  dei
contratti pubblici 
  3.1 Il termine indicato dall'art. 177,  comma  2,  del  codice  dei
contratti pubblici rappresenta il termine finale entro cui i titolari
di concessioni affidate senza gara prima dell'entrata in  vigore  del
decreto legislativo 50/2016  devono  adeguare  la  percentuale  degli
affidamenti esterni  alle  indicazioni  normative.  L'adeguamento  e'
effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. 
  3.2 Per i contratti affidati  a  partire  dal  19  aprile  2016,  i
titolari di concessioni assoggettate alla deroga di cui all'art. 253,
comma 25, del decreto legislativo 163/06 sono tenuti a rispettare  le
percentuali indicate all'art. 177. 
  3.3 Le convenzioni in essere alla data di  entrata  in  vigore  del
codice dei contratti pubblici sono integrate con l'indicazione  degli
obblighi derivanti dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici  e
dalle presenti linee guida. 
 
                              PARTE II 
 
4 - Situazione di squilibrio e quantificazione della penale 
  4.1 Le  eventuali  situazioni  di  squilibrio  rispetto  ai  limiti
percentuali indicati dall'art. 177 del codice dei contratti  pubblici
sono riequilibrate entro l'anno successivo rispettando, nel contempo,
le percentuali di affidamento di  pertinenza  dell'anno  in  corso  e
considerando il valore dei  contratti  che  avrebbero  dovuto  essere
affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno. 
  4.2 Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante: 
    a. nuove esternalizzazioni; 
    b.  il  rinnovo  con  procedure  di   evidenza   pubblica   delle
esternalizzazioni gia' avvenute a mezzo di contratti,  man  mano  che
esse scadono; 
    c. la cessazione degli affidamenti diretti a societa' in house  o
collegate, eventualmente previo recesso. 
  4.3 Al fine del rispetto delle percentuali di legge possono  essere
considerate le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma
non ancora  concluse.  In  tal  caso,  il  concedente  e'  tenuto  ad
accertare l'effettivo affidamento del contratto. 
  4.4 La penale  di  cui  all'art.  177,  comma  3,  del  codice  dei
contratti  pubblici,  e'  calcolata  sull'importo   complessivo   dei
contratti affidati senza gara oltre i limiti  percentuali  consentiti
dalla norma nella misura in cui  lo  squilibrio  non  sia  recuperato
entro l'anno successivo. 
  4.5  L'applicazione  della  penale  avviene  dopo  una   preventiva
contestazione con la quale si assegna un  termine  per  controdedurre
non inferiore a trenta  giorni,  nel  rispetto  del  principio  della
partecipazione e del diritto di difesa. 
5 - Obblighi di pubblicazione 
  5.1 Per le concessioni in  essere  assoggettate  all'art.  177  del
codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti  pubblicano  sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione  trasparente»,
sotto-sezione «Bandi  di  gara  e  contratti»,  sezione  «Concessioni
assoggettate  all'art.  177  del  decreto  legislativo  50/2016»,  le
seguenti informazioni: 
    - data di sottoscrizione della concessione; 
    - oggetto della concessione; 
    - valore stimato della concessione; 
    - stato della concessione, con indicazione delle attivita' svolte
e delle attivita' residue; 
    - dati del concessionario. 
  5.2 I soggetti concedenti  pubblicano  i  dati  e  le  informazioni
richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti  pubblici  e
all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 riferiti alle concessioni
in essere escluse dall'applicazione  dell'art.  177  del  codice  dei
contratti  pubblici,  sul  profilo  di  committente   nella   sezione
«Amministrazione  trasparente»  sotto-sezione  «Bandi   di   gara   e
contratti» sezione «Concessioni escluse  dall'applicazione  dell'art.
177 del codice dei contratti pubblici», indicando altresi'  lo  stato
della concessione e i motivi che legittimano l'esclusione. 
  5.3  I  concessionari  elaborano   un   programma   annuale   degli
affidamenti, da  trasmettere  al  concedente  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente,  contenente  i  lavori,  servizi  e  forniture
programmati nell'anno di riferimento, specificando, per ciascuno,  la
modalita' di esecuzione e  l'incidenza  percentuale  sul  totale  dei
contratti da eseguire. 
  5.4 I concessionari pubblicano sul  profilo  di  committente  nella
sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara  e
contratti» sezione «Contratti  riferiti  a  concessioni  assoggettate
all'applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti  pubblici»  i
dati e le informazioni riferiti ai contratti affidati  con  procedura
di evidenza pubblica richiesti ai sensi dell'art. 29 del  codice  dei
contratti pubblici e all'art. 37  del  decreto  legislativo  33/2013,
oltre alle seguenti informazioni: 
    - programma annuale degli affidamenti; 
    - incidenza percentuale  dei  contratti  affidati  con  gara  sul
totale dei contratti relativi alla concessione; 
    - entita' delle eventuali situazioni di squilibrio  e  interventi
proposti  per  il  riequilibrio,   con   indicazione   del   relativo
cronoprogramma. 
  5.5 I concessionari pubblicano, inoltre, con le modalita' di cui al
punto precedente, le  seguenti  informazioni  riferite  ai  contratti
affidati senza gara: 
    - contratti riferiti alla concessione realizzati da  societa'  in
house,  da  societa'  collegate/controllate  o   mediante   operatori
individuati con procedure di evidenza pubbliche  anche  semplificate,
con indicazione del soggetto esecutore  e,  nel  caso  si  tratti  di
operatori, della  procedura  utilizzata  per  l'affidamento,  nonche'
dell'oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul  totale
dei contratti relativi alla concessione; 
  5.6 Gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti precedenti devono
essere assolti, in prima applicazione, entro il  31  marzo  2019  con
riferimento  al  periodo  19  aprile  2018  -  31  dicembre  2019  e,
successivamente, entro il 31 gennaio di  ogni  anno  con  riferimento
all'anno solare precedente. 
  5.7 I dati e le informazioni di  cui  al  presente  paragrafo  sono
pubblicati in  formato  digitale  standard  aperto  che  consenta  di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici
e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione. 
  5.8  La  mancata  pubblicazione  dei  dati  indicati  nel  presente
paragrafo e' segnalata dal concedente all'ANAC. 
6 - Attivita' di verifica 
  6.1 La verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art.  177,
commi 1 e 3, del codice dei  contratti  pubblici  e'  effettuata  dai
soggetti concedenti secondo un calendario di  controlli  che  preveda
almeno un controllo annuale. 
  6.2  Il  concedente  effettua  le  verifiche  sulle  attivita'  del
concessionario secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 12, del
codice dei contratti pubblici. 
  6.3 I concedenti verificano il  rispetto  delle  quote  percentuali
indicate dall'art. 177, comma 1, del codice dei  contratti  pubblici,
secondo le indicazioni fornite nelle presenti  linee  guida.  I  dati
necessari alla verifica sono  acquisiti  sia  mediante  attivita'  di
verifica presso le  sedi  dei  concessionari,  sia  mediante  accesso
diretto al profilo di committente  dei  concessionari.  I  concedenti
richiedono ai  concessionari  i  dati  e  le  informazioni  ulteriori
necessari allo svolgimento delle verifiche di competenza. 
  6.4 L'esito delle verifiche effettuate dai concedenti e'  trasmesso
all'ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione  sulle  situazioni
di  squilibrio  accertate  e  sulle  ipotesi  che  hanno  dato  luogo
all'applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC. 
  6.5 L'ANAC, oltre a operare controlli a campione sui concessionari,
ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice dei contratti  pubblici,
puo' in qualsiasi momento chiedere ai concedenti dati, informazioni e
chiarimenti.  In  caso  di  reiterato   e   grave   inadempimento   o
inescusabile inerzia di un concedente nelle verifiche di  competenza,
essa si sostituisce al medesimo, previa diffida,  nell'esercizio  dei
compiti di cui al presente paragrafo. 
  6.6 Ai sensi dell'art. 213,  comma  6,  del  codice  dei  contratti
pubblici, l'ANAC segnala agli  organi  competenti  l'accertamento  di
irregolarita',  inadempimenti  o  ritardi  nello  svolgimento   delle
verifiche di competenza da parte dei concedenti. 
    Roma, 4 luglio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
                               ------- 
 
    Linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorita'  nell'adunanza
del 4 luglio 2018 con delibera n. 614. 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data  20  luglio
2018. 
 
Il Segretario: Esposito