AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Abriff» (18A05154) 
(GU n.180 del 4-8-2018)

 
 
 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 95 del 17 luglio 2018 
 
    Procedura europea n. UK/H/4379/004-005/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  ABRIFF,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Mundipharma  Pharmaceuticals  S.r.l.,  con  sede
legale e domicilio fiscale in Milano, via Serbelloni Gabrio  n.  4  -
cap 20122, Italia. 
    Confezioni: 
      «K-Haler  50   microgrammi/5   microgrammi   per   attivazione,
sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  1  inalatore   da   120
erogazioni - A.I.C. n. 042292045 (in base 10) 18BNUF (in base 32); 
      «K-Haler  125  microgrammi/5   microgrammi   per   attivazione,
sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  1  inalatore   da   120
erogazioni - A.I.C. n. 042292058 (in base 10) 18BNUU (in base 32); 
      «K-Haler  50   microgrammi/5   microgrammi   per   attivazione,
sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  3  inalatori   da   120
erogazioni - A.I.C. n. 042292060 (in base 10) 18BNUW (in base 32); 
      «K-Haler  125  microgrammi/5   microgrammi   per   attivazione,
sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  3  inalatori   da   120
erogazioni - A.I.C. n. 042292072 (in base 10) 18BNV8 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Validita' dopo apertura: tre mesi dopo l'apertura  della  bustina
termosaldata. 
    Condizioni particolari di conservazione:  non  conservare  al  di
sopra di 25 °C. Non refrigerare o  congelare.  Se  l'inalatore  viene
esposto a temperature vicino allo zero, occorre avvisare il  paziente
che deve lasciarlo a temperatura ambiente per  trenta  minuti  e  poi
riattivarlo  di  nuovo  prima  dell'uso  (vedere  paragrafo  4.2  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto). 
    La bomboletta contiene un liquido pressurizzato.  Non  esporre  a
temperature superiori a 50 °C. Non forzare, rompere o bruciare, anche
quando apparentemente vuota. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni dose misurata (dalla valvola  dosatrice)
contiene: 
        50 microgrammi di fluticasone proprionato e 5 microgrammi  di
formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale approssimativamente ad
una dose erogata (dall'erogatore) di 46  microgrammi  di  fluticasone
proprionato e 4.5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato; 
        125 microgrammi di fluticasone proprionato e 5 microgrammi di
formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale approssimativamente ad
una dose erogata (dall'erogatore) di 115 microgrammi  di  fluticasone
proprionato e 4.5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. 
      eccipienti:     sodio     cromoglicato,     etanolo     anidro,
eptafluoropropano HFA 227. 
    Rilascio dei lotti: 
      Bard Pharmaceuticals Limited, Cambridge  Science  Park,  Milton
Road, Cambridge CB40GW, Regno Unito; 
      Mundipharma DCB.V.,  Leusderend  16,  3832  RC  Leusden,  Paesi
Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche: questa combinazione  a  dose  fissa  di
fluticasone proprionato e formoterolo fumarato («Abriff») e' indicato
nel trattamento regolare dell'asma dove l'uso  combinato  di  farmaci
(corticosteroidi inalatori e ß2 agonisti a lunga durata d'azione)  e'
appropriato: 
      in pazienti non adeguatamente controllati  con  corticosteroidi
inalatori e con ß2 agonisti inalatori a  breve  durata  d'azione  «al
bisogno»; 
      in   pazienti   gia'   adeguatamente   controllati   sia    con
corticosteroidi inalatori che con  un  ß2  agonisti  a  lunga  durata
d'azione. 
    «Abriff» e' indicato negli adulti e negli adolescenti al di sopra
dei dodici anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006,  n.  219  e  s.m.i.,  il  foglio  illustrativo  e  le
etichette devono essere redatti in lingua italiana  e,  limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende   avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.